ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, riguardante: "Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 26 aprile 1996).(GU n.167 del 18-7-1996)
Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle sottoelencate pagine del suindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale: alla pag. 5, all'art. 1, comma 1, il periodo che inizia con le parole "Esso puo' consistere:" deve considerarsi posto di seguito e in via continuativa al periodo precedente dello stesso comma 1; alla pag. 5, all'art. 2, comma 1, lettera d), dove e' scritto: " .. e viene trasmesso dal destinatario dell'autorita' fiscale competente ..", leggasi: " .. e viene trasmesso dal destinatario all'autorita' fiscale competente .."; alla pag. 7, all'art. 6, comma 1, lettera a), dove e' scritto: " .. lo stesso giorno dell'introduzionein deposito, ..", leggasi: " .. lo stesso giorno dell'introduzione in deposito, .."; alla pag. 8, nella rubrica dell'art. 7, dove e' scritto: "Annullamento della spedizione cambio di destinazione e trasparto alla rinfusa", leggasi: "Annullamento della spedizione cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa"; alla pag. 16, all'art. 26, l'ultimo periodo del comma 5, che inizia con le parole: "Fatte salve le particolari disposizioni ..", deve considerarsi posto di seguito ed in via continuativa al periodo precedente dello stesso comma 5; alla pag. 20, alla fine della prima colonna, nelle "Note alle premesse" del decreto, l'art. 61, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti le imposte sulla produzione e sui consumi (accise), approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, in seguito all'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 21 marzo 1996, deve considerarsi sostituito dal seguente testo: "Art. 61, comma 2. - Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.".