ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo
   1996,   n.   210,  riguardante:  "Regolamento  recante  norme  per
   estendere alla circolazione interna le disposizioni relative  alla
   circolazione  intracomunitaria  dei  prodotti  soggetti  al regime
   delle accise".  (Decreto pubblicato nel supplemento  ordinario  n.
   70  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 26 aprile
   1996).
(GU n.167 del 18-7-1996)

  Nel  decreto  citato  in  epigrafe  sono  apportate   le   seguenti
correzioni,   in   corrispondenza   delle  sottoelencate  pagine  del
suindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale:
    alla pag. 5, all'art. 1, comma 1, il periodo che  inizia  con  le
parole  "Esso  puo' consistere:" deve considerarsi posto di seguito e
in via continuativa al periodo precedente dello stesso comma 1;
    alla pag. 5, all'art. 2, comma 1, lettera d), dove e' scritto:  "
..  e  viene  trasmesso  dal  destinatario   dell'autorita'   fiscale
competente  ..",  leggasi:  "  ..  e viene trasmesso dal destinatario
all'autorita' fiscale competente ..";
    alla pag. 7, all'art. 6, comma 1, lettera a), dove e' scritto:  "
.. lo stesso giorno dell'introduzionein deposito, ..", leggasi:  " ..
lo stesso giorno dell'introduzione in deposito, ..";
    alla  pag.  8,  nella  rubrica  dell'art.  7,  dove  e'  scritto:
"Annullamento  della  spedizione  cambio  di destinazione e trasparto
alla rinfusa", leggasi:  "Annullamento  della  spedizione  cambio  di
destinazione e trasporto alla rinfusa";
    alla  pag.  16,  all'art.  26,  l'ultimo periodo del comma 5, che
inizia con le parole: "Fatte salve le particolari  disposizioni  ..",
deve  considerarsi posto di seguito ed in via continuativa al periodo
precedente dello stesso comma 5;
    alla pag. 20, alla fine della prima  colonna,  nelle  "Note  alle
premesse"  del  decreto,  l'art.  61,  comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative riguardanti le imposte  sulla  produzione  e
sui  consumi  (accise),  approvato con decreto legislativo n. 504 del
1995, in seguito all'avviso di rettifica  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  68  del  21  marzo  1996,  deve
considerarsi sostituito dal seguente testo:
   "Art. 61, comma 2. -  Per  i  tributi  disciplinati  dal  presente
titolo  si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo
periodo, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 3 e 6, 14,  15,  16,  17,  18  e
19.".