Approvazione del progetto dell'intervento "Schema n. 37 - Santu Miali - 1 lotto/Condotte".(GU n.170 del 22-7-1996)
IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996; Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, e' stato nominato sub-commissario governativo; Vista la nota inoltrata dall'Ente sardo acquedotti e fognature prot. n. 4715 del 6 giugno 1996 con la quale vengono formulate, al fine di procedere alla realizzazione dell'intervento "Schema n. 37 - Santu Miali - 1 lotto/Condotte" le seguenti richieste: A) autorizzazione a conseguire l'approvazione del progetto, al fine di ridurre i tempi necessari per la progettazione, in deroga al disposto di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 5-quinquies della legge 2 giugno 1995, n. 216, nella parte in cui prevede i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti tra gli elementi costitutivi del progetto. Cio' in considerazione del fatto che nel caso di specie, gli stessi sono relativi a strutture in calcestruzzo armato, la cui realizzazione e' prevista secondo standard collaudati e la cui applicazione, pertanto, in sede esecutiva non determina alterazione delle previsioni progettuali; B) autorizzazione a derogare, allo scopo di garantire il buon esito della gara, alla norma di cui all'art. 13, comma secondo, della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 come modificata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 29 dell'8 luglio 1993, per consentire la partecipazione alle gare d'appalto dei lavori di cui sopra, anche alle imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori; C) autorizzazione a richiedere, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 e all'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (richiamata dall'art. 9 della legge n. 109/94), la presentazione dei certificati del casellario giudiziale e della cancelleria del tribunale al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto; D) autorizzazione a richiedere, nel caso di indicazione di un solo subappaltatore, al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, il deposito della certificazione attestante, per il medesimo subappaltatore, il possesso dei requisiti, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, punto 1), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109; Atteso che i lavori sopraindicati sono stati riconosciuti complementari alle opere commissariali previste dal "Programma di opere commissariali ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - primo e secondo stralcio operativo", e sono ricompresi nell'allegato n. 4 del "Programma di opere commissariali ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - secondo stralcio operativo", reso esecutivo dal commissario governativo con ordinanza 20 maggio 1996, n. 42; Considerato, con riferimento alla richiesta di deroga di cui al punto A) che si ritiene di dover accogliere la richiesta formulata per le motivazioni proposte in premessa; Considerato, con riferimento alle richieste di cui al punto B): che la norma con riguardo alla quale si chiede la deroga, prevede obbligatoriamente l'iscrizione all'albo regionale appaltatori per chiunque esegua direttamente o in subappalto lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando i lavori sono eseguiti con finanziamenti concessi dall'amministrazione regionale; che la norma predetta ha radicato un contenzioso ancora pendente e non risolto conclusivamente che, in primo grado, nanti il TAR Sardegna ha visto l'amministrazione regionale soccombente e che tuttora perdura, essendo pendente, nanti il Consiglio di Stato, l'impugnativa dell'amministrazione regionale stessa; che l'urgenza improcrastinabile della realizzazione dell'opera di cui trattasi impone di evitare il rischio del radicarsi di un contenzioso specifico che potrebbe determinare la paralisi dell'intervento stesso; che tale scopo e' raggiungibile disponendo, in deroga alla norma in parola, che alla gara per l'appalto dei lavori di che trattasi, vengano ammesse anche le imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori; Considerato, con riferimento ai punti C) e D) che le stesse si rendono necessarie per limitare il numero di documenti, da presentare in sede di offerta, a quelli ritenuti essenziali al fine di accelerare al massimo la procedura di gara; Ritenuto per i motivi predetti, di dover accogliere le richieste come sopra specificate alle lettere A), B), C), e D; Ordina: E' autorizzata l'approvazione del progetto dell'intervento "Schema n. 37 - Santu Miali - 1 lotto/Condotte" in deroga al disposto di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 5-quinquies della legge 2 giugno 1995, n. 216, nella parte in cui prevede i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti tra gli elementi costitutivi del progetto. Conseguita l'approvazione del progetto, l'Ente sardo acquedotti e fognature e' autorizzato a procedere, con le indicazioni specificate in premessa, lettere B, C) e D), in deroga alle disposizioni di legge ivi citate, all'appalto dei lavori sopra indicati. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione, parte II. Cagliari, 11 luglio 1996 Il sub-commissario governativo: FADDA