COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996 

  Riparto di somme per  la  realizzazione  di  iniziative  dirette  a
favorire  lo  sviluppo  sociale  ed economico delle aree depresse del
territorio nazionale.
(GU n.175 del 27-7-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella
legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge 1  marzo
1986, n. 64;
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32, convertito nella
legge  7  aprile  1995,   n.   104,   recante   norme   per   l'avvio
dell'intervento   ordinario   nelle   aree  depresse  del  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.   41,
convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di interventi
atti a favorire lo sviluppo nelle aree depresse;
  Visto  il  decreto-legge  23  giugno 1995, n. 244, convertito nella
legge 8  agosto  1995,  n.  341,  in  materia  di  accelerazione  del
completamento di opere avviate e di realizzazione di nuovi interventi
nelle aree depresse;
  Visto  l'art.  1,  commi  78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  che  riserva  specifiche  quote   di   finanziamento   per   la
realizzazione  degli  interventi  inseriti  nei  patti  territoriali,
nonche' di  quelli  relativi  ai  trasporti  rapidi  di  massa,  alla
manutenzione  e  completamento  delle reti viarie provinciali ed alla
metanizzazione;
  Visto il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, che demanda  al  CIPE
il riparto delle somme derivanti dai mutui, con ammortamento a totale
carico  dello  Stato,  contratti  per  la realizzazione di iniziative
dirette a favorire  lo  sviluppo  sociale  ed  economico  delle  aree
depresse  del  territorio  nazionale,  in  linea con i principi e nel
rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione eropea;
  Visto il protocollo sulla politica dei redditi  e  dell'occupazione
del  23 luglio 1993 che tra l'altro prevede, per la riattivazione del
mercato del lavoro, misure specifiche, per  le  aree  in  ritardo  di
sviluppo,  atte  a  favorire il riequilibrio territoriale, attraverso
interventi  mirati  al  sistema  industriale,  alla   ricerca,   alla
dotazione   infrastrutturale   con  il  coinvolgimento  del  capitale
privato;
  Considerato che  il  complesso  delle  normative  di  finanziamento
dell'intervento  ordinario  nelle  aree  depresse  solo  nel  1995 ha
iniziato a produrre concreti effetti e che quindi occorre  accelerare
il processo di riequilibrio tra le diverse aree del Paese, sostenendo
le   azioni   di   completamento   delle  grandi  opere  avviate,  di
progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture, di ampliamento
della  base  produttiva,  di  mantenimento  dell'occupazione   e   di
creazione di nuove opportunita' di lavoro;
  Tenuto  conto  della  necessita'  di dotare le aree depresse di una
rete infrastrutturale adeguata allo sviluppo economico,  coinvolgendo
anche il capitale privato;
  Ritenuto  che  le  politiche regionali devono essere orientate allo
sviluppo delle aree piu' deboli per il  superamento  degli  squilibri
economico-sociali  che  impediscono il recupero di normali livelli di
crescita,  in  coerenza  con  le  finalita'  strutturali  dei   fondi
comunitari;
  Ritenuto   peraltro  che  l'insieme  delle  aree  depresse  risulta
disomogeneo in base  alle  caratteristiche  economico-sociali  e  che
quindi occorre porre in essere azioni differenziate che tengano conto
delle diverse esigenze e dei diversi gradi di sviluppo del territorio
all'interno delle singole regioni;
  Ritenuto  necessario incentivare l'attuazione di progetti integrati
di sviluppo da parte di soggetti pubblici e privati;
  Ritenuto prioritario provvedere al finanziamento di  quei  progetti
di  intervento  che,  nell'ambito  di  priorita'  ben definite per lo
sviluppo  di  un'area  (interregionale,   regionale,   subregionale),
assicurino   il   rafforzamento  e  la  creazione  di  occupazione  e
consentano l'attivazione di cofinanziamenti comunitari e privati;
  Su proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  A  valere  sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, una quota, pari  al
25%  del  totale  e'  accantonata  per  la  copertura  della quota di
finanziamento nazionale destinata alla  realizzazione  dei  programmi
regionali  previsti  nel  quadro  comunitario  di  sostegno  1994-99,
nonche'  per  la  copertura  della  quota  nazionale  relativa   alla
realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel QCS.
  2.  A  valere  sulle  predette  risorse e' altresi' accantonata una
quota pari al 10% del totale per  le  esigenze  di  finanziamento  di
misure   specifiche   dirette   alla   riqualificazione   e  sviluppo
dell'occupazione, anche attraverso il miglioramento qualitativo delle
iniziative di formazione e la promozione di nuova imprenditorialita'.
  3.  Un'ulteriore  quota  e'  riservata   al   finanziamento   delle
agevolazioni   alle   attivita'   di  ricerca,  sviluppo  e  relativa
diffusione, in particolare a favore delle piccole  e  medie  imprese,
nonche'  delle  agevolazioni alle attivita' produttive anche in forma
automatica, tenendo  conto  delle  esigenze  di  cofinanziamento  del
programma  industria  e  servizi,  del  fondo di garanzia di cui alla
legge n. 341/1995 e degli interventi previsti dall'art. 1, commi 78 e
79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  Il CIPE provvedera' alla quantificazione degli importi da  imputare
alle  singole linee di intervento, sulla base delle motivate proposte
delle amministrazioni competenti da trasmettere  entro  il  3  agosto
1996.  A  corredo  delle proposte dovranno essere presentate apposite
schede che evidenzieranno, per ciascuna tipologia  di  intervento,  i
finanziamenti  gia'  ottenuti,  le  risorse impegnate e quelle ancora
disponibili, lo stato  di  attuazione  dei  programmi  in  precedenza
finanziati.
  4. La restante quota e' ripartita in via programmatica:
   per il 50% a favore di interventi di settore;
   per il 50% a favore di interventi di area.
  Ai fini dell'attribuzione delle risorse, nell'ambito delle predette
quote,  i  Ministri  competenti  per  settore  ed  i presidenti delle
regioni e  province  autonome  provvederanno  a  selezionare,  previa
individuazione  di  obiettivi  di sviluppo economico ed occupazionale
concretamente  raggiungibili  in  un  arco   temporale   predefinito,
programmi di mantenimento e sviluppo della base produttiva e progetti
di  intervento  infrastrutturale  in  grado  di  risolvere i nodi che
ostacolano la crescita del settore o dell'area.
  I suddetti programmi e progetti di investimento saranno proposti al
CIPE  entro il 14 settembre dalle competenti amministrazioni centrali
o regionali nel rispetto delle seguenti condizioni:
   gli interventi dovranno assicurare il rafforzamento e l'incremento
stabile dei livelli occupazionali;
   gli interventi dovranno avere caratteristiche di completezza;
   nel caso di interventi di  completamento  di  opere  gia'  avviate
dovra'   essere   dimostrata   l'utilita'  e  l'economicita'  attuali
dell'opera.
  Il CIPE, su proposta del  Ministro  del  bilancio,  provvedera'  ad
assegnare   le   suddette  risorse,  dando  priorita'  alle  seguenti
tipologie di intervento:
   interventi compresi  -  anche  attraverso  una  mirata  azione  di
riprogrammazione del QCS 94-99 - nei programmi finanziati dall'Unione
europea;  a  tal fine le regioni che inseriranno nei propri programmi
operativi plurifondo  grandi  progetti  infrastrutturali,  di  pronta
fattibilita'  progettuale e procedurale, a valenza interregionale e/o
di competenza di altri  enti  o  amministrazioni  potranno  ottenere,
anche   attraverso   la   stipula   di   apposite   intese,  adeguate
compensazioni su progetti a valenza  regionale  non  cofinanziati  da
risorse comunitarie;
   interventi suscettibili di attivare il cofinanziamento da parte di
privati,  al  fine  di  ripartire  tra  pubblico  e privato risorse e
rischi, anche con operazioni di finanza di progetto;  a  quest'ultimo
fine  le  amministrazioni  potranno definire convenzioni con appositi
istituti finanziari per ottenere il necessario supporto tecnico;
   progetti che presentino uno stato di avanzata fattibilita'  (anche
in    termini    di    procedure    amministrative)    nel   rispetto
dell'economicita' dell'intervento;
   progetti che pongano in essere azioni omogenee e contestuali  atte
a  rafforzarsi reciprocamente e a produrre effetti moltiplicativi sul
territorio;
   progetti che aumentino i benefici sociali  per  la  collettivita',
quali gli interventi diretti al recupero ambientale (anche attraverso
iniziative  di  bonifica  delle aree dismesse) ed alla valorizzazione
delle risorse naturali nelle aree protette e  quelli  finalizzati  al
miglioramento delle condizioni di vita nei territori montani.
    Roma, 12 luglio 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 24 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 217