Riparto di somme per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale.(GU n.175 del 27-7-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge 1 marzo 1986, n. 64; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di interventi atti a favorire lo sviluppo nelle aree depresse; Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, in materia di accelerazione del completamento di opere avviate e di realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse; Visto l'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva specifiche quote di finanziamento per la realizzazione degli interventi inseriti nei patti territoriali, nonche' di quelli relativi ai trasporti rapidi di massa, alla manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali ed alla metanizzazione; Visto il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, che demanda al CIPE il riparto delle somme derivanti dai mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, contratti per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione eropea; Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23 luglio 1993 che tra l'altro prevede, per la riattivazione del mercato del lavoro, misure specifiche, per le aree in ritardo di sviluppo, atte a favorire il riequilibrio territoriale, attraverso interventi mirati al sistema industriale, alla ricerca, alla dotazione infrastrutturale con il coinvolgimento del capitale privato; Considerato che il complesso delle normative di finanziamento dell'intervento ordinario nelle aree depresse solo nel 1995 ha iniziato a produrre concreti effetti e che quindi occorre accelerare il processo di riequilibrio tra le diverse aree del Paese, sostenendo le azioni di completamento delle grandi opere avviate, di progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture, di ampliamento della base produttiva, di mantenimento dell'occupazione e di creazione di nuove opportunita' di lavoro; Tenuto conto della necessita' di dotare le aree depresse di una rete infrastrutturale adeguata allo sviluppo economico, coinvolgendo anche il capitale privato; Ritenuto che le politiche regionali devono essere orientate allo sviluppo delle aree piu' deboli per il superamento degli squilibri economico-sociali che impediscono il recupero di normali livelli di crescita, in coerenza con le finalita' strutturali dei fondi comunitari; Ritenuto peraltro che l'insieme delle aree depresse risulta disomogeneo in base alle caratteristiche economico-sociali e che quindi occorre porre in essere azioni differenziate che tengano conto delle diverse esigenze e dei diversi gradi di sviluppo del territorio all'interno delle singole regioni; Ritenuto necessario incentivare l'attuazione di progetti integrati di sviluppo da parte di soggetti pubblici e privati; Ritenuto prioritario provvedere al finanziamento di quei progetti di intervento che, nell'ambito di priorita' ben definite per lo sviluppo di un'area (interregionale, regionale, subregionale), assicurino il rafforzamento e la creazione di occupazione e consentano l'attivazione di cofinanziamenti comunitari e privati; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, una quota, pari al 25% del totale e' accantonata per la copertura della quota di finanziamento nazionale destinata alla realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-99, nonche' per la copertura della quota nazionale relativa alla realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel QCS. 2. A valere sulle predette risorse e' altresi' accantonata una quota pari al 10% del totale per le esigenze di finanziamento di misure specifiche dirette alla riqualificazione e sviluppo dell'occupazione, anche attraverso il miglioramento qualitativo delle iniziative di formazione e la promozione di nuova imprenditorialita'. 3. Un'ulteriore quota e' riservata al finanziamento delle agevolazioni alle attivita' di ricerca, sviluppo e relativa diffusione, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, nonche' delle agevolazioni alle attivita' produttive anche in forma automatica, tenendo conto delle esigenze di cofinanziamento del programma industria e servizi, del fondo di garanzia di cui alla legge n. 341/1995 e degli interventi previsti dall'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il CIPE provvedera' alla quantificazione degli importi da imputare alle singole linee di intervento, sulla base delle motivate proposte delle amministrazioni competenti da trasmettere entro il 3 agosto 1996. A corredo delle proposte dovranno essere presentate apposite schede che evidenzieranno, per ciascuna tipologia di intervento, i finanziamenti gia' ottenuti, le risorse impegnate e quelle ancora disponibili, lo stato di attuazione dei programmi in precedenza finanziati. 4. La restante quota e' ripartita in via programmatica: per il 50% a favore di interventi di settore; per il 50% a favore di interventi di area. Ai fini dell'attribuzione delle risorse, nell'ambito delle predette quote, i Ministri competenti per settore ed i presidenti delle regioni e province autonome provvederanno a selezionare, previa individuazione di obiettivi di sviluppo economico ed occupazionale concretamente raggiungibili in un arco temporale predefinito, programmi di mantenimento e sviluppo della base produttiva e progetti di intervento infrastrutturale in grado di risolvere i nodi che ostacolano la crescita del settore o dell'area. I suddetti programmi e progetti di investimento saranno proposti al CIPE entro il 14 settembre dalle competenti amministrazioni centrali o regionali nel rispetto delle seguenti condizioni: gli interventi dovranno assicurare il rafforzamento e l'incremento stabile dei livelli occupazionali; gli interventi dovranno avere caratteristiche di completezza; nel caso di interventi di completamento di opere gia' avviate dovra' essere dimostrata l'utilita' e l'economicita' attuali dell'opera. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio, provvedera' ad assegnare le suddette risorse, dando priorita' alle seguenti tipologie di intervento: interventi compresi - anche attraverso una mirata azione di riprogrammazione del QCS 94-99 - nei programmi finanziati dall'Unione europea; a tal fine le regioni che inseriranno nei propri programmi operativi plurifondo grandi progetti infrastrutturali, di pronta fattibilita' progettuale e procedurale, a valenza interregionale e/o di competenza di altri enti o amministrazioni potranno ottenere, anche attraverso la stipula di apposite intese, adeguate compensazioni su progetti a valenza regionale non cofinanziati da risorse comunitarie; interventi suscettibili di attivare il cofinanziamento da parte di privati, al fine di ripartire tra pubblico e privato risorse e rischi, anche con operazioni di finanza di progetto; a quest'ultimo fine le amministrazioni potranno definire convenzioni con appositi istituti finanziari per ottenere il necessario supporto tecnico; progetti che presentino uno stato di avanzata fattibilita' (anche in termini di procedure amministrative) nel rispetto dell'economicita' dell'intervento; progetti che pongano in essere azioni omogenee e contestuali atte a rafforzarsi reciprocamente e a produrre effetti moltiplicativi sul territorio; progetti che aumentino i benefici sociali per la collettivita', quali gli interventi diretti al recupero ambientale (anche attraverso iniziative di bonifica delle aree dismesse) ed alla valorizzazione delle risorse naturali nelle aree protette e quelli finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita nei territori montani. Roma, 12 luglio 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 24 luglio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 217