Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Vin Santo di Montepulciano" e proposta del relativo disciplinare di produzione.(GU n.177 del 30-7-1996)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazioe delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Vin Santo di Montepulciano" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nalla Gazzetta Ufficiale. PROPOSTA Dl DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VIN SANTO DI MONTEPULCIANO". Art. 1. La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" puo' essere integrata dalle specificazioni Riserva e Occhio di pernice. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" e le sue specificazioni "riserva" e "occhio di pernice" sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: "Vin Santo di Montepulciano" e "Vin Santo di Montepulciano" riserva: malvasia bianca, grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo), trebbiano toscano da soli o congiuntamente minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per un massimo del 30% purche' raccomandati o autorizzato nella provincia di Siena. Sono esclusi i vitigni aromatici. "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice: prugnolo gentile minimo 50%; altri vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Siena da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%. Art. 3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" - "Vin Santo di Montepulciano" Riserva - "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di Pernice - corrisponde al territorio amministrativo del comune di Montepulciano con esclusione della fascia pianeggiante (Valdichiana) delimitata da due linee. La prima linea partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere "Confine", segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza. L'altra linea partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Luretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce che segue fino a raggiungersi con il punto di partenza. Art. 4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 80 q.li. Nella annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i nuovi impianti ed i reimpianti le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Vin Santo di Montepulciano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti di cui alla legge 12 febbraio 1992, n. 164, unicamente i terreni collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni siano ubicati ad una altitudine non superiore a 600 m s.l.m. e non inferiore a 260 m s.l.m. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I nuovi impianti dovranno essere realizzati con un numero minimo di 3.300 piante per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura. Art. 5. Le operazioni di vinificazione di conservazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del comune di Montepulciano. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate in provincia di Siena. La resa massima dell'uva in vino finito alla fine del periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo del "Chianti d.o.c.g. all'Albo del "Vino Nobile di Montepulciano" d.o.c.g., all'Albo del "Rosso di Montepulciano" d.o.c. e all'Albo del "Bianco Vergine Valdichiana" d.o.c., possono essere destinate alla produzione dei vini "Vin Santo di Montepulciano", d.o.c., "Vin Vin Santo di Montepulciano" riserva d.o.c. e "Vin Santo di Montepulciano" occhio di pernice d.o.c., qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino. Nella vinificazione dei vini a d.o.c. "Vin Santo di Montepulciano" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiare caratteristica. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso: le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento il 28% per il "Vin Santo di Montepulciano" d.o.c e per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva d.o.c. e il 29% per il "Vin Santo di Montepulciano" occhio di pernice d.o.c. l'uva deve essere ammostata non prima del 1 dicembre dell'anno di raccolta per il "Vin Santo di Montepulciano"; del 15 gennaio dell'anno successivo per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva; e del 28 febbraio dell'anno successivo per il "Vin Santo di Montepulciano" occhio di Pernice; la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di capacita' non superiore a 300 litri per il "Vin Santo di Montepulciano"; in caratelli di capacita' non superiore a 125 litri per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva; in caratelli di capacita' non superiore a litri 75 per il "Vin Santo di Montepulciano" occhio di Pernice; per i primi tre anni di entrata in vigore del presente disciplinare e' consentito l'uso di caratelli con volume superiore a quelli sopraindicati per l'invecchiamento di cui al presente articolo; il periodo di invecchiamento minimo in legno dovra' essere di anni 3 per il "Vin Santo di Montepulciano", anni 5 per il "Vin Santo di Montepulciano" Riserva, anni 8 per il "Vin Santo di Montepulciano" occhio di Pernice. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Vin Santo di Montepulciano": colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso; odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura; sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17%; di cui almeno il 2% da svolgere; estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 20 per mille; acidita' totale minimo: 4,5 per mille; acidita' volatile: massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico totale minimo. "Vin Santo di Montepulciano" riserva: colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso; odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura; sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17%; di cui minimo 14,5% svolto; estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 22 per mille; acidita' volatile minimo: 4,5 per mille; acidita' volatile: massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico totale minimo. "Vin Santo di Montepulciano" occhio di Pernice: colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'eta'; odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature; sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18% di cui almeno il 15% svolto; estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 25 per mille; acidita' totale minimo: 4,5 per mille; acidita' volatile: massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico totale minimo. Art. 7. Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 2 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra," "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Il vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo bordolese o similari di capacita' non superiore a 0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca.