MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei   vini   inerente   la   richiesta   di  riconoscimento  della
   denominazione di  origine  controllata  dei  vini  "Vin  Santo  di
   Montepulciano" e proposta del relativo disciplinare di produzione.
(GU n.177 del 30-7-1996)

   Il Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazioe  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento  della
denominazione   di   origine  controllata  dei  vini  "Vin  Santo  di
Montepulciano" ha espresso parere  favorevole  al  suo  accoglimento,
proponendo   -   ai   fini   dell'emanazione   del  relativo  decreto
ministeriale -  il  disciplinare  di  produzione  nel  testo  di  cui
appresso.
   Le   eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la  suddetta
proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate  dagli
interessati   al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nalla Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA Dl DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI
   ORIGINE CONTROLLATA "VIN SANTO DI MONTEPULCIANO".
                               Art. 1.
   La   denominazione   di   origine   controllata   "Vin   Santo  di
Montepulciano" e' riservata al vino che risponde alle  condizioni  ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   La   denominazione   di   origine   controllata   "Vin   Santo  di
Montepulciano" puo' essere integrata dalle specificazioni  Riserva  e
Occhio di pernice.
                               Art. 2.
   La   denominazione   di   origine   controllata   "Vin   Santo  di
Montepulciano"  e  le  sue  specificazioni  "riserva"  e  "occhio  di
pernice"  sono  riservate  ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la   seguente   composizione
varietale:   "Vin   Santo   di   Montepulciano"   e   "Vin  Santo  di
Montepulciano" riserva:
    malvasia bianca, grechetto bianco (localmente detto  Pulcinculo),
trebbiano toscano da soli o congiuntamente minimo 70%.
   Possono  concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per
un massimo del 30% purche' raccomandati o autorizzato nella provincia
di  Siena.  Sono  esclusi  i  vitigni  aromatici.   "Vin   Santo   di
Montepulciano" Occhio di pernice:
    prugnolo gentile minimo 50%;
    altri vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Siena
da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Vin  Santo  di   Montepulciano"   -   "Vin   Santo   di
Montepulciano"  Riserva  -  "Vin  Santo  di  Montepulciano" Occhio di
Pernice - corrisponde al  territorio  amministrativo  del  comune  di
Montepulciano  con esclusione della fascia pianeggiante (Valdichiana)
delimitata da due linee. La prima linea partendo dall'incrocio  della
linea   ferroviaria   Siena-Chiusi   con   il   confine  comunale  di
Montepulciano   nei    pressi    del    podere    "Confine",    segue
ininterrottamente  il  confine di Montepulciano fino a raggiungere la
suddetta ferrovia a nord della stazione  ferroviaria  di  Montallese.
Detto  confine  segue  quindi  la  suddetta linea ferroviaria fino al
punto di partenza.
   L'altra linea partendo  dal  punto  in  cui  il  confine  comunale
interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo
in  senso  orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la
strada padule a quota 253; segue quindi la predetta  strada  fino  al
bivio con la strada vicinale delle fornaci con la quale si identifica
fino  all'innesto  con  la  strada  Luretana per Valiano; la percorre
verso ovest, per breve tratto, raggiunge la  strada  delle  Chianacce
che segue fino a raggiungersi con il punto di partenza.
                               Art. 4.
   La  resa  massima  di  uva per ettaro in coltura specializzata non
deve superare 80 q.li.
   Nella annate favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Vin Santo di Montepulciano" devono essere riportati  nei
limiti  di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi, fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi.
   Per i nuovi impianti ed i reimpianti le condizioni ambientali e di
coltura  dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Vin Santo di
Montepulciano"  devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e,
comunque,  atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le
specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
all'Albo  dei  vigneti  di  cui  alla legge 12 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i terreni collinari di giacitura e orientamento adatti,  i
cui  terreni  siano  ubicati  ad una altitudine non superiore a 600 m
s.l.m. e non inferiore a 260 m s.l.m.
   I sesti d'impianto, le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   I nuovi impianti dovranno essere realizzati con un  numero  minimo
di 3.300 piante per ettaro.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione   di   conservazione   e   di
invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono  essere
effettuate  all'interno  del  territorio amministrativo del comune di
Montepulciano.
   Le operazioni di  imbottigliamento  devono  essere  effettuate  in
provincia di Siena.
   La  resa  massima dell'uva in vino finito alla fine del periodo di
invecchiamento non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca.
   Le uve provenienti dai  vigneti  iscritti  all'Albo  del  "Chianti
d.o.c.g.  all'Albo  del  "Vino  Nobile  di  Montepulciano"  d.o.c.g.,
all'Albo del "Rosso di Montepulciano" d.o.c. e all'Albo  del  "Bianco
Vergine Valdichiana" d.o.c., possono essere destinate alla produzione
dei  vini  "Vin  Santo  di  Montepulciano", d.o.c., "Vin Vin Santo di
Montepulciano" riserva d.o.c. e "Vin Santo di  Montepulciano"  occhio
di pernice d.o.c., qualora i produttori interessati optino in tutto o
in  parte  per  tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle
uve e del vino.
   Nella vinificazione dei vini a d.o.c. "Vin Santo di Montepulciano"
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini
le  loro  peculiare  caratteristica.  In  particolare il tradizionale
metodo di vinificazione prevede quanto appresso:
    le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita  e
messe  ad  appassire  in  locali  idonei;  e'  ammessa  una  parziale
disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve
raggiungere  dopo  l'appassimento  il  28%  per  il  "Vin  Santo   di
Montepulciano"  d.o.c  e  per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva
d.o.c. e il 29% per il "Vin Santo di Montepulciano" occhio di pernice
d.o.c.
    l'uva deve essere ammostata non prima del 1 dicembre dell'anno di
raccolta  per  il  "Vin  Santo  di  Montepulciano";  del  15  gennaio
dell'anno  successivo  per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva; e
del  28  febbraio  dell'anno  successivo  per  il   "Vin   Santo   di
Montepulciano" occhio di Pernice;
    la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti
in  legno di capacita' non superiore a 300 litri per il "Vin Santo di
Montepulciano"; in caratelli di capacita' non superiore a  125  litri
per  il  "Vin  Santo  di  Montepulciano"  riserva;  in  caratelli  di
capacita'  non  superiore  a  litri  75  per   il   "Vin   Santo   di
Montepulciano" occhio di Pernice;
    per   i  primi  tre  anni  di  entrata  in  vigore  del  presente
disciplinare e' consentito l'uso di caratelli con volume superiore  a
quelli   sopraindicati   per  l'invecchiamento  di  cui  al  presente
articolo;
    il periodo di invecchiamento minimo in  legno  dovra'  essere  di
anni  3 per il "Vin Santo di Montepulciano", anni 5 per il "Vin Santo
di Montepulciano" Riserva, anni 8 per il "Vin Santo di Montepulciano"
occhio di Pernice.
                               Art. 6.
   I vini a  denominazione  di  origine  controllata  "Vin  Santo  di
Montepulciano"  all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
    "Vin Santo di Montepulciano":
     colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
     odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;
     sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita';
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17%; di cui  almeno
il 2% da svolgere;
     estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 20 per mille;
     acidita' totale minimo: 4,5 per mille;
     acidita'  volatile:  massimo  il  10%  del  titolo alcolometrico
volumico totale minimo.
    "Vin Santo di Montepulciano" riserva:
     colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
     odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;
     sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita';
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17%; di cui  minimo
14,5% svolto;
     estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 22 per mille;
     acidita' volatile minimo: 4,5 per mille;
     acidita'  volatile:  massimo  il  10%  del  titolo alcolometrico
volumico totale minimo.
    "Vin Santo di Montepulciano" occhio di Pernice:
     colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che  si
fa marrone con l'eta';
     odore:  profumo  intenso,  ricco,  complesso, di frutta matura e
altre sfumature;
     sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18% di  cui  almeno
il 15% svolto;
     estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 25 per mille;
     acidita' totale minimo: 4,5 per mille;
     acidita'  volatile:  massimo  il  10%  del  titolo alcolometrico
volumico totale minimo.
                               Art. 7.
   Alle denominazioni di origine controllata di  cui  all'art.  2  e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle
previste  nel  presente  disciplinare  ivi  compresi  gli   aggettivi
"extra," "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
   E'   consentito   tuttavia   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,  aree,  fattorie,
zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3
e  dalle  quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
   Il vino a denominazione  di  origine  controllata  "Vin  Santo  di
Montepulciano"  deve  essere  immesso  al  consumo  esclusivamente in
bottiglie di tipo bordolese o similari di capacita' non  superiore  a
0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca.