Scioglimento degli organi amministrativi e sindaci ordinari della Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova e direzione generale in Milano.(GU n.176 del 29-7-1996)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il provvedimento in data 22 febbraio 1996, con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interese collettivo - ISVAP, ha adottato nei confronti della Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova e direzione generale in Milano, il provvedimento di divieto di compiere atti di disposizione sui beni, ai sensi degli articoli 61 e 62 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Viste le lettere in data 15 marzo 1995, 17 novembre 1995 e 16 febbraio 1996 con le quali l'ISVAP ha formulato nei confronti della predetta Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., contestazione di grave stato di irregolare funzionamento ai sensi della vigente normativa, ivi compresi gli articoli 7 della legge n. 576/1982, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991 e 66 del decreto legislativo n. 175/1995; Vista la lettera in data 23 luglio 1996, n. 6233, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della sopra indicata impresa del provvedimento di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20; Vista altresi' la relazione allegata alla citata nota dell'ISVAP in data 23 luglio 1996, le cui valutazioni e motivazioni debbono intendersi qui integralmente recepite; Tenuto conto che, per il grave e persistente stato di irregolare funzionamento, per le gravi violazioni delle norme legali, per la grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite, per la irregolarita' nell'amministrazione nonche' per la non equilibrata situazione tecnica, patrimoniale e finanziaria riscontrati appare opportuno adottare ogni utile provvedimento a garanzia della massa degli assicurati e dei terzi danneggiati della Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.; Decreta: Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova e direzione generale in Milano. Con successivo provvedimento l'ISVAP procedera' alla nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa. La gestione straordinaria non potra' avere durata superiore ad un anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 1996 Il Ministro: BERSANI