MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 luglio 1996 

  Scioglimento degli organi amministrativi e sindaci  ordinari  della
Il  Sole  assicurazioni  e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in
Genova e direzione generale in Milano.
(GU n.176 del 29-7-1996)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  e successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge  24  dicembre
1969,  n.  990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1970, n. 973, e le successive  disposizioni  modificative
ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente  la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,   recante   norme   sulla   semplificazione   dei   procedimenti
amministrativi  in  materia  di  assicurazioni private e di interesse
collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente
l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in  materia  di  assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  provvedimento  in  data  22  febbraio 1996, con il quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  d'interese
collettivo   -  ISVAP,  ha  adottato  nei  confronti  della  Il  Sole
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in  Genova  e
direzione generale in Milano, il provvedimento di divieto di compiere
atti  di  disposizione  sui beni, ai sensi degli articoli 61 e 62 del
citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Viste le lettere in data 15 marzo  1995,  17  novembre  1995  e  16
febbraio  1996  con le quali l'ISVAP ha formulato nei confronti della
predetta   Il   Sole   assicurazioni   e   riassicurazioni    S.p.a.,
contestazione  di  grave  stato  di irregolare funzionamento ai sensi
della vigente normativa, ivi compresi gli articoli 7 della  legge  n.
576/1982,  cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991 e
66 del decreto legislativo n. 175/1995;
  Vista  la  lettera  in  data  23 luglio 1996, n. 6233, con la quale
l'ISVAP  ha  comunicato   che   il   consiglio   di   amministrazione
dell'Istituto   stesso   ha   deliberato   di  proporre  al  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a  carico
della  sopra  indicata  impresa  del  provvedimento di cui all'art. 7
della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della
legge 9 gennaio 1991, n. 20;
  Vista altresi' la relazione allegata alla citata nota dell'ISVAP in
data 23  luglio  1996,  le  cui  valutazioni  e  motivazioni  debbono
intendersi qui integralmente recepite;
  Tenuto  conto  che,  per il grave e persistente stato di irregolare
funzionamento, per le gravi violazioni delle  norme  legali,  per  la
grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite, per la
irregolarita'  nell'amministrazione  nonche'  per  la non equilibrata
situazione tecnica, patrimoniale  e  finanziaria  riscontrati  appare
opportuno  adottare  ogni  utile provvedimento a garanzia della massa
degli assicurati e dei terzi danneggiati della Il Sole  assicurazioni
e riassicurazioni S.p.a.;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  12 agosto 1982, n. 576, come
sostituito dall'art. 2 della  legge  9  gennaio  1991,  n.  20,  sono
sciolti  gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Il Sole
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in  Genova  e
direzione generale in Milano.
  Con  successivo provvedimento l'ISVAP procedera' alla nomina di uno
o piu' commissari per la gestione straordinaria  e  del  comitato  di
sorveglianza della predetta impresa.
  La  gestione  straordinaria non potra' avere durata superiore ad un
anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 luglio 1996
                                                 Il Ministro: BERSANI