Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.179 del 1-8-1996)
Con decreto ministeriale 12 giugno 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 gennaio 1995 al 23 dicembre 1995, della S.p.a. Icot, con sede in Forli' e unita' di Ferrara, Forli', Pesaro, Ravenna, Roma. Parere comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a Icot, con sede in Forli' e unita' di Ferrara, Forli', Pesaro, Ravenna e Roma, per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Icot, con sede in Forli' e unita' di Ferrara, Forli', Pesaro, Ravenna e Roma, per il periodo dall'11 luglio 1995 al 23 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 22 agosto 1995 con decorrenza 11 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della S.r.l. Sirvie, con sede in Siracusa e cantiere Esso di Augusta (Siracusa). Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995 e del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Sirvie, con sede in Siracusa e cantiere Esso di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 luglio 1995, n. 18380/2; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Sirvie, con sede in Siracusa e cantiere Esso di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 24 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Fap Praticus dal 2 ottobre 1995 Ponteggi Dalmine S.p.a., con sede in Graffignana (Milano) e unita' di Graffignana (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 23 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1995 con decorrenza 1 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 17 luglio 1995 al 16 luglio 1996, della S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana, con sede in Besana Brianza (Milano) e unita' di Besana Brianza (Milano). Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana, con sede in Besana Brianza (Milano) e unita' di Besana Brianza (Milano), per il periodo dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1995 con decorrenza 17 luglio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 17 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana, con sede in Besana Brianza (Milano) e unita' di Besana Brianza (Milano), per il periodo dal 17 gennaio 1996 al 16 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 17 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unita' di Udine, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 dicembre 1995, n. 19689, articoli 1 e 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore di 9 lavoratori in contratto di formazione lavoro dipendenti dalla S.r.l. Imet, con sede in Genova e unita' in Genova, Siracusa, Taranto e Venezia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 novembre 1994 al 16 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unita' in Arbatax (Nuoro), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 settembre 1994 al 17 marzo 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 marzo 1995 al 17 settembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 settembre 1995 al 13 novembre 1995. I periodi di cui sopra sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20586 del 10 maggio 1996, il decreto ministeriale n. 19881 del 24 gennaio 1996, il decreto ministeriale n. 19882 del 24 gennaio 1996. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sanitas Electric, con sede in Pero (Milano) e unita' in Pero (Milano), per un massimo di 18 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana infissi, con sede in Cisano sul Neva (Savona) e unita' in Borghetto Barbera localita' Leigozze (Alessandria) per un massimo di 15 dipendenti e Cisano sul Neva (Savona) per un massimo di 22 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Chinaglia Ugo di Manzi Adua & C., con sede in Domodossola (Novara) e unita' in Domodossola (Novara), per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1995 all'8 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mapier Alu, con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna) e unita' in San Giovanni in Persiceto (Bologna), per un massimo di 21 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27 ottobre 1995 al 26 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veelcont, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unita' in Trino Vercellese (Vercelli), per un massimo di 45 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ruffoni & Zoppi, con sede in Baveno (Novara) e unita' in Baveno (Novara), per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massarenti e Ballerini, con sede in Podenzano (Piacenza) e unita' in Podenzano (Piacenza), per un massimo di 60 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 gennaio 1996 al 22 luglio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 luglio 1996 al 5 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici avanzati - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' in Milano, per un massimo di 4 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unita' in Abano Terme (Padova) per un massimo di 684 dipendenti, Firenze per un massimo di un dipendente e Roma per un massimo di 3 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 gennaio 1996 al 20 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unita' in Abano Terme (Padova) per un massimo di 684 dipendenti, Firenze per un massimo di un dipendente e Roma per un massimo di 3 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1995 al 10 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' revocato il provvedimento di reiezione del 14 febbraio 1996 avverso l'istanza presentata dalla S.p.a. Italiana manifatture. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 1996, n. 300, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Italiana manifatture, con sede in Colonnella (Teramo) e unita' in Colonnella (Teramo) e Roseto degli Abruzzi (Teramo), per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni a decorrere dal 1 dicembre 1995 e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1z981, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 agosto 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Omnibus, con sede in Roma e unita' in Milano e Roma, per il periodo dal 12 maggio 1996 all'11 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Me. Edizioni meridionali, con sede in Napoli e unita' in Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Roma e Salerno per il periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996. Con decreto ministeriale 14 giugno 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della S.p.a. Te.S., con sede in Cagliari e unita' in Porto Torres (Sassari). Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore del lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Te.S., con sede in Cagliari e unita' in Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 18 agosto 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 6 giugno 1994, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.