MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.179 del 1-8-1996)

   Con decreto ministeriale 12 giugno 1996:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 gennaio  1995
al  23  dicembre 1995, della S.p.a. Icot, con sede in Forli' e unita'
di Ferrara, Forli', Pesaro, Ravenna, Roma.
   Parere comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
    A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  9  novembre 1993 con effetto dall'11
gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati  dipendenti  dalla
S.p.a  Icot,  con sede in Forli' e unita' di Ferrara, Forli', Pesaro,
Ravenna e Roma, per il periodo dall'11  gennaio  1995  al  10  luglio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 11
gennaio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Icot,  con
sede  in  Forli' e unita' di Ferrara, Forli', Pesaro, Ravenna e Roma,
per il periodo dall'11 luglio 1995 al 23 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 agosto 1995 con  decorrenza  11
luglio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  7  marzo 1994 al 6 marzo 1995, della S.r.l. Sirvie, con
sede in Siracusa e cantiere Esso di Augusta (Siracusa).
   Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995 e del  4  aprile  1996:
favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla S.r.l. Sirvie, con sede in Siracusa e cantiere  Esso
di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  31 marzo 1994 con decorrenza 7
marzo 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
28 luglio 1995, n. 18380/2;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Sirvie, con  sede  in
Siracusa  e cantiere Esso di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 7
settembre 1994 al 6 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1994 con decorrenza 7
settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con    decreto    ministeriale    13   giugno   1996   a   seguito
dell'approvazione  relativa   al   programma   per   riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale del 28 dicembre
1994, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 24 maggio 1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fap
Praticus dal 2 ottobre 1995 Ponteggi  Dalmine  S.p.a.,  con  sede  in
Graffignana (Milano) e unita' di Graffignana (Milano), per il periodo
dal 1 ottobre 1995 al 23 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  6 giugno 1995 con decorrenza 1
ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 17 luglio  1995  al  16  luglio  1996,  della
S.p.a.  Manifattura tessuti spugna Besana, con sede in Besana Brianza
(Milano) e unita' di Besana Brianza (Milano).
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati   dipendenti  dalla  S.p.a.  Manifattura  tessuti  spugna
Besana, con sede in  Besana  Brianza  (Milano)  e  unita'  di  Besana
Brianza  (Milano),  per  il  periodo dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio
1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 4 agosto 1995 con decorrenza 17
luglio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 17 luglio 1995,
in  favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla   S.p.a.
Manifattura  tessuti  spugna  Besana,  con  sede  in  Besana  Brianza
(Milano) e unita' di Besana Brianza (Milano), per il periodo  dal  17
gennaio 1996 al 16 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 17
gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unita' di
Udine, e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 23 dicembre 1995, n. 19689, articoli 1 e 2.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore di 9 lavoratori
in contratto di formazione lavoro dipendenti dalla S.r.l.  Imet,  con
sede  in  Genova  e unita' in Genova, Siracusa, Taranto e Venezia, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18
novembre 1994 al 16 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Nuova  Cartiera  di  Arbatax,  con  sede  in
Cagliari  e unita' in Arbatax (Nuoro), e' prorogata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  18
settembre 1994 al 17 marzo 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 18 marzo 1995 al 17 settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 18 settembre 1995 al 13 novembre 1995.
   I  periodi di cui sopra sono autorizzati, ove necessario, anche in
deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art.  1,
comma 9, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 20586 del 10 maggio 1996, il decreto ministeriale n. 19881 del  24
gennaio 1996, il decreto ministeriale n. 19882 del 24 gennaio 1996.
   Con  decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Sanitas Electric, con sede in Pero (Milano) e
unita'  in  Pero  (Milano),  per  un  massimo  di  18  dipendenti  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  6
giugno 1996 al 5 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Italiana infissi, con sede in Cisano sul Neva
(Savona)   e   unita'   in   Borghetto   Barbera  localita'  Leigozze
(Alessandria) per un massimo di  15  dipendenti  e  Cisano  sul  Neva
(Savona)   per   un  massimo  di  22  dipendenti  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15
settembre 1996 al 14 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. Chinaglia Ugo di Manzi Adua & C., con sede in
Domodossola (Novara) e unita' in Domodossola (Novara), per un massimo
di 20 dipendenti, e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 9 novembre 1995 all'8
maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  9
maggio 1996 all'8 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Mapier Alu,  con  sede  in  San  Giovanni  in
Persiceto  (Bologna) e unita' in San Giovanni in Persiceto (Bologna),
per un massimo di 21 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  27  aprile
1995 al 26 ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27
ottobre 1995 al 26 aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a.  Veelcont,  con  sede  in  Trino  Vercellese
(Vercelli) e unita' in Trino Vercellese (Vercelli), per un massimo di
45  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento
straordinario di integrazione  salariale  dal  9  aprile  1996  all'8
ottobre 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9
ottobre 1996 all'8 aprile 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Ruffoni & Zoppi, con sede in Baveno (Novara)
e unita' in Baveno (Novara), per un  massimo  di  20  dipendenti,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
agosto 1996 al 31 gennaio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Massarenti e Ballerini, con sede in Podenzano
(Piacenza) e unita' in Podenzano (Piacenza), per  un  massimo  di  60
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 23  gennaio  1996  al  22
luglio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23
luglio 1996 al 5 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici avanzati -  Gruppo
Fochi,  con  sede  in Bologna e unita' in Milano, per un massimo di 4
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale dal 19 settembre 1995 al 18
marzo 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
marzo 1996 al 18 settembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Fidia,  con sede in Abano Terme (Padova) e
unita' in Abano Terme (Padova) per  un  massimo  di  684  dipendenti,
Firenze  per  un  massimo di un dipendente e Roma per un massimo di 3
dipendenti,  e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale dall'11 gennaio 1996 al 20
giugno 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Fidia,  con sede in Abano Terme (Padova) e
unita' in Abano Terme (Padova) per  un  massimo  di  684  dipendenti,
Firenze  per  un  massimo di un dipendente e Roma per un massimo di 3
dipendenti,  e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale dal 21 dicembre 1995 al 10
gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   13   giugno  1996  e'  revocato  il
provvedimento di reiezione del 14  febbraio  1996  avverso  l'istanza
presentata dalla S.p.a. Italiana manifatture.
   Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 1996, n.
300,  e'  prorogata,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti
dalla S.p.a. Italiana manifatture, con sede in Colonnella (Teramo)  e
unita' in Colonnella (Teramo) e Roseto degli Abruzzi (Teramo), per il
periodo  dal  1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996 la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario di cassa integrazione guadagni a decorrere
dal  1  dicembre  1995  e  la  sua  corresponsione   e'   autorizzata
esclusivamente  nei  confronti  dei lavoratori gia' interessati dalle
disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994,  i
quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del
trattamento di mobilita'.
   Con    decreto    ministeriale    13   giugno   1996   a   seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35,  terzo  comma,
legge  n.  416/1z981,  intervenuto  con il decreto ministeriale del 9
agosto  1995,  e'  prorogata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Omnibus, con sede in Roma e unita'
in Milano e Roma, per il periodo dal 12 maggio 1996  all'11  novembre
1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di  previdenza  giornalisti  italiani  sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale   13   giugno    1996    a    seguito
dell'accertamento  delle  condizioni  di crisi aziendale, intervenuto
con il decreto ministeriale del  16  giugno  1995,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Edi.Me.
Edizioni  meridionali,  con  sede  in  Napoli  e  unita' in Avellino,
Benevento, Caserta, Napoli, Roma e  Salerno  per  il  periodo  dal  1
febbraio 1996 al 31 luglio 1996.
   Con  decreto ministeriale 14 giugno 1996 e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo  dal  6  giugno  1994  al  5
giugno  1995,  della  S.p.a.  Te.S., con sede in Cagliari e unita' in
Porto Torres (Sassari).
   Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore del lavoratori  interessati,
dipendenti dalla S.r.l. Te.S., con sede in Cagliari e unita' in Porto
Torres  (Sassari),  per  il  periodo dal 18 agosto 1994 al 5 dicembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994  con  decorrenza  6
giugno 1994, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.