Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai diplomi universitari in giornalismo e tecnica pubblicitaria.(GU n.180 del 2-8-1996)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071: modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992, con il quale e' stata approvata la nuova tabella XL-bis dell'ordinamento didattico nazionale; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito alla modifica della suddetta tabella XL-bis, relativa alla soppressione del corso di diploma universitario in giornalismo; Sentito l'ordine dei giornalisti; Riconosciuta la necessita' di modificare la suddetta tabella XL- bis allegata al predetto decreto ministeriale 31 ottobre 1991, per sopprimere il diploma universitario in giornalismo; Decreta: Articolo unico La tabella XL-bis allegata al decreto ministeriale 31 ottobre 1991 citato nelle premesse, riguardante l'ordinamento didattico universitario dei diplomi universitari in giornalismo e tecnica pubblicitaria e' modificata nel senso che viene soppresso il diploma universitario in giornalismo. A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente decreto i diplomi universitari in giornalismo esistenti presso le universita' sono disattivati. Restano salvi i diritti degli iscritti ai precedenti anni di corso a completare gli studi. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 1996 Il Ministro: SALVINI Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1996 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 46