Accettazione del prestito infruttifero dal Monte dei Paschi di Siena per anticipazione di interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite.(GU n.182 del 5-8-1996 - Suppl. Ordinario n. 130)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale e stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 in Toscana; Considerato che l'art. 9 della predetta ordinanza assegna al commissario delegato la somma di lire 5 miliardi per interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite, tramite l'erogazione di contributi alle suddette popolazioni; Rilevato che il Monte dei Paschi di Siena ha comunicato di aver concesso un prestito infruttifero ed assente da ogni spesa per un periodo di un mese e per l'importo di 5 miliardi a favore del commissario per poter corrispondere i contributi medesimi; Considerato che l'iniziativa di cui sopra, richiesta dal commissario, consente di poter intervenire con l'erogazione dei contributi e senza spesa alcuna in tempi rapidi, occorrendo ancora circa trenta giorni per l'accredito nella tesoreria provinciale dello Stato dei fondi previsti dall'ordinanza n. 2449/96 sopracitata; Rilevato che il prestito infruttifero concesso dal Monte dei Paschi di Siena e da restituirsi al momento dell'accredito di tali fondi; Ordina: 1. E' accettato il prestito di 5 miliardi concesso dal Monte dei Paschi di Siena a tutte le condizioni sottoindicate da utilizzare esclusivamente per l'erogazione dei contributi di prima assistenza alle popolazioni colpite e per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato come previsto all'art. 9 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96: forma tecnica: apertura di credito in conto corrente; tasso: zero; spese: nessuna; scadenza massima: un mese decorrente dalla data dell'accredito nel conto corrente. 2. Il rimborso delle somme utilizzate nella predetta apertura di credito sara' effettuato entro cinque giorni dall'accredito dei fondi da parte del Dipartimento della protezione civile. 3. Di comunicare la presente ordinanza al Monte dei Paschi di Siena. Firenze, 11 luglio 1996. Il Presidente: CHITI Visto, il coordinatore del Dipartimento della Presidenza: CUSMANO