MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.183 del 6-8-1996)

   Con   decreto   ministeriale   9   luglio  1996,  e'  revocato  il
provvedimento del 23  novembre  1995  di  reiezione  dell'istanza  di
proroga del trattamento CIGS presentata dalla S.p.a. ICLA Costruzioni
generali per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di crisi aziendale,
intervenuta con decreto ministeriale 1 ottobre 1994,  e'  autorizzata
la   ulteriore   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto  ministeriale  1
ottobre 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ICLA Costruzioni generali,
con sede in Milano, unita' di Napoli e uffici di Roma, per il periodo
dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  20  maggio  1994 con decreto 4
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con    decreto    ministeriale    9   luglio   1996,   a   seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35,  terzo  comma,
legge  n.  416/1981,  intervenuto  con il decreto ministeriale del 28
marzo  1996,  e'  prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei ed.  "La  Voce",
con  sede  in  Milano e sede di Milano e sede di Roma, per il periodo
dall'8 marzo 1996 al 7 settembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  della  previdenza  giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  9  luglio  1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300,  e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. ITEL, con
sede in San Gregorio di Catania (Catania), unita' in Centro Operativo
di Palermo per il periodo dal 31 dicembre 1995 al 30 giugno  1996  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 luglio 1996 al 30 dicembre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali, dalla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Acquario, con sede in Roma, unita' in Roma
c/o  Alenia,  via  Tiburtina  km  12,400  Roma,   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996.
   Le proroghe di cui di sopra, non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  13 gennaio 1995 al 12 gennaio 1996, della ditta: S.p.a.
GEPIN, con sede in Roma, unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  GEPIN, con sede in Roma e unita' di
Roma, per il periodo dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza
13 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzatala ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 13
gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta S.p.a.  Gepin, con sede in Roma, unita' di Roma, per il periodo
dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1995 con decorrenza
13 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  Previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con    decreto    ministeriale    4   luglio   1996:   a   seguito
dell'approvazione  relativa   al   programma   per   ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996,
e'  autorizzata  per  le  motivazione   di   cui   in   premessa   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale  del  25  settembre
1995  con  effetto  dal  14  marzo  1994,  in  favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta I.M.L. Industria Meccanica Ligure
S.p.a. ora S.r.l., con sede in  Casarza  Ligure  (Genova)  unita'  di
Casarza  Ligure  (Genova),  Recco  (due  unita' produttive) (Genova),
limitatamente al periodo dal 14 settembre 1995 al 15 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza
14 settembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 4 luglio 1996: e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21  aprile  1995  al  20
ottobre  1995,  della  ditta  S.p.a.  Impresa Frate sede in Spresiano
(Treviso), unita' di Spresiano (Treviso).
   Parere Comitato tecnico del 30 maggio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Impresa Frate con sede in Spresiano
(Treviso), unita' di Spresiano  (Treviso),  per  il  periodo  dal  21
aprile 1995 al 20 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza
21 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale  20219  del 14 marzo 1996 esclusi lavoratori sospesi per
fine cantiere e/o fine fase lavorativa di cantiere.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con    decreto    ministeriale    4   luglio   1996:   a   seguito
dell'approvazione  relativa   al   programma   per   ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale del 25 settembre
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 20 dicembre  1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.
Fornaci D.C.B., con sede in Romae unita' di Roma, per il periodo  dal
20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1995 con decorrenza
20 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 29 maggio 1995 al 28 maggio 1996, della ditta
S.r.l.  Sasa,  sede  in  Frattamaggiore  (Napoli),  unita'   di   cui
Frattamaggiore (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 4 maggio 1996: favorevole.
   A  seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Sasa,  con  sede   in
Frattamaggiore  (Napoli),  unita'  di Frattamaggiore (Napoli), per il
periodo dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza
29 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto, e' autorizzatala
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta con decreto ministeriale del
00/00/00 con effetto dal 29 maggio 1995,  in  favore  dei  lavoratori
interessati,   dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Sasa,  con  sede  in
Frattamaggiore (Napoli), unita' di Frattamaggiore  (Napoli),  per  il
periodo dal 29 novembre 1995 al 28 maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza
29 novembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  Previdenza  socialee'  autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 ottobre 1995 al 1  ottobre  1996,  della  ditta  S.r.l.
Angelo Marinelli, sede in Napoli unita' di Caserta e Napoli.
   Parere comitato tecnico del 7 maggio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Marinelli, con sede  in  Napoli,
unita' di Caserta e Napoli.
   Per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza
2 ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzatoa
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale 2 ottobre 1995,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Angelo Marinelli, con sede in Napoli e  unita'  di  Caserta,  per  il
periodo dal 2 aprile 1995 al 1 ottobre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 maggio 1996 con decorrenza 2
aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 10 maggio
1996, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 10 maggio 1996 con effetto dal 18 settembre 1995, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Valeo  sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di
Ferentino (Frosinone), per  il  periodo  dal  18  marzo  1996  al  17
settembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1996 con decorrenza
18 marzo 1996;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 giugno 1996,
e'   autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  1  giugno 1996 con effetto dal 31 gennaio 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Flovetro,  con  sede  in  S.  Salvo  (Chieti)  e  unita'  di S. Salvo
(Chieti), per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con  decorrenza  31
luglio 1994;
    5)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  7  dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  7  dicembre  1994 con effetto dal 15
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Pietro Cidonio, con sede in Roma e unita' di  Roma,  per
il periodo dal 15 maggio 1995 al 1 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza
15 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 16 marzo 1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con  decreto ministeriale del 16 marzo 1995 con effetto dal 27 giugno
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Sebi,  con  sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo
dal 27 giugno 1995 al 26 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1995 con decorrenza
27 giugno 1995;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 22 giugno 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  22  giugno  1995  con  effetto  dal  15
dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di
Roma, per il periodo dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1995 con decorrenza
15 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 luglio 1996:
    1) e' approvato la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre
1995, della ditta S.p.a. Montedison, con sede in Milano e ufficio  di
Ravenna.
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Montedison, con sede in Milano e ufficio di Ravenna, per  il  periodo
dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1994 con decorrenza
15 novembre 1994;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
15  luglio  1994  con  effetto  dal  15  novembre 1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montedison, con
sede in Milano e ufficio di Ravenna, per il  periodo  dal  15  maggio
1995 al 14 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15
maggio 1995;
    3) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre
1995, della ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna  e
unita' di Ravenna.
   Parere comitato tecnico del 19 maggio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  28  luglio  1994  con  effetto  dal  15
novembre  1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna  e  unita'  di
Ravenna, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1994 con decorrenza
15 novembre 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28
luglio  1994  con  effetto  dal  15  novembre  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.   Ferruzzi
finanziaria,  con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per il periodo
dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con  decorrenza  15
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 luglio 1996:
    1) e' approvata il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  14  marzo  1994  al  13 marzo 1995, della ditta, S.p.a.
Ariston, con sede in Casoria (Napoli) e unita' di Casoria (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 14 maggio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta, S.p.a. Ariston, con sede in Casoria (Napoli),
unita'  di  Casoria  (Napoli), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1994 con decorrenza
14 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Ariston,  con  sede in Casoria (Napoli) e unita' di Casoria (Napoli),
per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza
14 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   9  luglio  1996  sono  accertati  i
presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi  al
periodo  dall'8  settembre  1995  al 7 marzo 1996, della ditta S.r.l.
Italsemole, con sede San Giuseppe  Vesuviano  (Napoli)  e  unita'  di
Cerignola (Foggia) e Foggia.
   Parere comitato tecnico del 14 maggio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 3 giugno 1995 con effetto dall'8 settembre 1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.
Italsemole, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e  unita'  di
Cerignola  (Foggia) e Foggia, per il periodo dall'8 settembre 1995 al
7 marzo 1996.
   Art. 3, comma  2,  legge  n.  223/91,  sentenza  tribunale  dell'8
settembre 1994, n. 12/1994.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'   produttivadeterminata   da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 luglio 1996:
    1)  E'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dall'11 gennaio 1995 al 10  gennaio  1996,  della
ditta   S.p.a.   Alures  (gruppo  Alumix),  con  sede  in  Portoscuso
(Cagliari) e unita' di Portovesme (Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 14 maggio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Alures (gruppo Alumix),
con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portovesme  (Cagliari),
per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza
11 gennaio 1995.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
9 agosto 1995, n. 18593/1;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto, e' autorizzatala
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione   salariale,  gia'  disposta  con  decreto  ministeriale
dell'11  gennaio  1995,  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Alures (gruppo Alumix), con sede in
Portoscuso (Cagliari) e  unita'  di  Portovesme  (Cagliari),  per  il
periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1995 con decorrenza
11 luglio 1995;
    3)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dall'11 gennaio 1995 al 10  gennaio  1996,  della
ditta  S.p.a. Sardal - Gruppo Alumix, con sede in Iglesias (Cagliari)
e unita' di Iglesias (Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Sardal - Gruppo Alumix
(Cagliari) e unita' di Iglesias (Cagliari), per  il  periodo  dall'11
gennaio 1995 al 10 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza
11 gennaio 1995;
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
9 agosto 1995 n. 18593/2;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione   salariale,  gia'  disposta  con  decreto  ministeriale
dell'11  gennaio  1995,  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Sardal - Gruppo Alumix, con sede in
Iglesias (Cagliari) e unita' di Iglesias (Cagliari), per  il  periodo
dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1995 con decorrenza
11 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 luglio 1996:
    1)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  relativa al periodo dal 1 novembre 1994
al 31 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Alumix, sede in Roma e  unita'
di   Bolzano,   Carbonia   (Cagliari),  Casavatore  (Napoli),  Feltre
(Belluno), Fossanova e  Aprilia  (Latina),  Nembro  (Bergamo),  Porto
Marghera-Marghera-Fusina   (Venezia),   Portovesme   (Cagliari),  Rho
(Milano) e Roma.
   Parere comitato tecnico del 19 dicembre 1996: favorevole.
  Delibera Cipe 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 12  dicembre  1992  con  effetto  dal  1
novembre  1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Alumix, con  sede  in  Roma  e  unita'  di  di  Bolzano,
Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova
e  Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera-Marghera-Fusina
(Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma, per il periodo
dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza
1 novembre 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
7 marzo 1996, n. 20190/1-2.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle  unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera'  il  superamento  del  suddetto  limite, con particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Alumix, con sede in Roma e unita' di  Bolzano,  Carbonia  (Cagliari),
Casavatore  (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina),
Nembro   (Bergamo),   Porto    Marghera-Marghera-Fusina    (Venezia),
Portovesme  (Cagliari),  Rho  (Milano)  e  Roma, per il periodo dal 1
maggio 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1995 con decorrenza
1 maggio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento  del  suddetto  limite,  con  particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzatala ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Alumix,  con  sede  in Roma e unita' di Bolzano, Carbonia (Cagliari),
Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia  (Latina),
Nembro    (Bergamo),    Porto   Marghera-Marghera-Fusina   (Venezia),
Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma, per  il  periodo  dall'11
agosto 1995 al 31 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1995 con decorrenza
11 agosto 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, e' approvato il  programma
per  riorganizzazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal 24
aprile 1995 al 23 aprile 1996, della ditta S.p.a. Nuova Fonit  Cetra,
con sede in Milano e uffici di Milano e Roma.
   Trattamento    staordinario    di   integrazione   salariale   per
riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Fonit Cetra, con sede in Milano e
uffici  di  Milano  e  Roma,  per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23
ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con decorrenza
24 aprile 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24
ottobre 1995 al 23 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza
24 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 4 luglio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Pianelli & Traversa industrie,  con  sede  in
Torino  e  unita'  in  Cascine  Vica  (Torino),  per un massimo di 25
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale dal 30 novembre 1995 al 29
maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
30 maggio 1996 al 29 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  del  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   4   luglio    1996,    a    seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di cui all'art. 35, terzo comma,
legge n. 416/81, intervenuto  con  il  decreto  ministeriale  del  25
luglio   1995,   e'   prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Reda gruppo Federconsorzi, con sede in Roma e
unita'  di  Roma,  per  il  periodo dal 1 gennaio 1996 al 28 febbraio
1996, esclusi i lavoratori giornalisti.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale   4   luglio    1996,    a    seguito
dell'accertamento  delle  condizioni  di crisi aziendale, intervenuto
con il decreto ministeriale del 4  dicembre  1995,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Societa'
tipografica  Tiburtina,  con  sede  in  Roma e unita' di Roma, per il
periodo dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, e' approvato il  programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1
aprile 1996, della ditta, S.p.a. So.Ma.C. Societa' manufatti cemento,
con  sede  in  Roma  e unita' di Catania, Monterotondo-Castelnuovo di
Porto (Roma) e Verbania (Novara).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta, S.p.a. So.Ma.C. Societa' manufatti cemento,
con sede in Roma,  unita'  di  Catania,  Monterotondo-Castelnuovo  di
Porto  (Roma)  e Verbania (Novara), per il periodo dal 2 ottobre 1995
al 1 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1995 con  decorrenza  2
ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  derova, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 4 luglio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Impresa Colombo Felice, con sede in Bergamo e
unita' in Cassano D'Adda (Milano), per un massimo di  13  dipendenti,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
1 giugno 1996 al 30 novembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, in favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. In.Pla.S. - Industria plastica siciliana, con
sede  in  Belpasso  (Catania)  e  unita'  in Catania, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.V.  -  Societa' italiana vetro (gruppo
Pilkington e Techini), con sede in San Salvo (Chieti) e unita' in San
Salvo  (Chieti),  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione  salariale  cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal   14
settembre 1995 al 13 marzo 1996.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.