Commercializzazione di preparati contenenti parti della pianta Teucrium chamaedris (sin. Germandree, Camedrio, Querciola).(GU n.181 del 3-8-1996)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' il 13 febbraio 1996 che ritiene ingiustificata, per il rischio di epatotossicita', la commercializzazione dei preparati contenenti parti della pianta Teucrium chamaedris (sin. Germandree, Camedrio, Querciola) appartenente alla famiglia delle Lamiaceae; Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita' il 18 gennaio 1995 ed il 13 dicembre 1995 che confermano i rischi derivanti dall'impiego del camedrio tali da dover assimilare tale droga a quelle ad alto potere tossicologico; Ritenuto di dover limitare la vendita della citata pianta, al fine della tutela della salute pubblica; Visti gli articoli 146 e 147 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativi al commercio delle sostanze velenose; Decreta: La pianta Teucrium chamaedris (detta altresi' Germandree, Camedrio, Querciola) e le relative preparazioni, anche in associazione, ricadono sotto la disciplina prevista dagli articoli 146 e 147 del testo unico delle leggi sanitarie. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 1996 Il Ministro: BINDI