MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.183 del 6-8-1996)

   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Autenticolor, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  di solidarieta' che stabilisce, per ventuno
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a 31,13 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 23 unita', su un organico complessivo
di n. 27 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autenticolor,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Standa,   con   sede  in  Milano  e  unita'  di  Francavilla  Fontana
(Brindisi),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 37,5 ore  settimanali  a  28,12  ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a n. 8 unita', su un organico complessivo di n. 77 unita'  nella
provincia di Brindisi.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a  Standa,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale   1   giugno   1996   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 10 aprile 1994, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Confezioni Val di Vara, con sede in Poggio
San Vicino (Macerata) e unita' di Poggio S. Vicino (Macerata), per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 104 unita', su un organico complessivo di n. 104
unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 15399 del 23 giugno 1994.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.  Confezioni  Val  di  Vara,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 giugno  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Progemi, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a n. 24 unita', su un organico complessivo di n. 50
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Progemi,  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 marzo 1995 al 30 dicembre 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
A.C.M.A.R.  - Associazione cooperativa muratori & affini, con sede in
Ravenna e unita' di Ravenna,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34,40 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 54 unita', su un organico complessivo di n. 350 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a r.l. A.C.M.A.R. - Associazione
cooperativa muratori & affini, a corrispondere i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 giugno  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  5  aprile  1995 al 30 marzo 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.R.E.
Applicazioni  radio  elettroniche,  con  sede  in  Legnano (Milano) e
unita' di Legnano  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 48 unita', su un organico complessivo di n. 250 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   A.R.E.   Applicazioni   radio
elettroniche,  a  corrispondere  i  particolari benefici previsti dai
commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 giugno  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  25 febbraio 1995 al 24 febbraio 1996, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Societa' prodotti antibiotici, con sede in Milano e unita' di Milano,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 31,50 ore medie settimanali nei confronti  di
un  numero massimo di lavoratori pari a n. 238 unita', su un organico
complessivo di n. 319 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' prodotti  antibiotici,  a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 febbraio 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Camiceria  Giuliani  Mario,  con  sede in Travedona Monate (Varese) e
unita' di Travedona Monate (Varese), per i quali e'  stato  stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  27
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo di  n.  40
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Camiceria  Giuliani  Mario,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 giugno  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  6  marzo  1995  al  1 marzo 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.E.D.
Grandi elementi dimensionali, con sede in Cesena (Forli') e unita' di
Pievesestina  di  Cesena  (Forli'), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 102 unita', su un organico complessivo di n. 120 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   G.E.D.   Grandi   elementi
dimensionali, a corrispondere i  particolari  benefici  previsti  dai
commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 dicembre  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Matec,
con sede in Scandicci (Firenze) e unita' di Scandicci (Firenze),  per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n.  79  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 383 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Matec,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 giugno  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  25 aprile 1995 al 24 aprile 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faro
antincendi,  con  sede  in  Abbiategrasso  (Milano)   e   unita'   di
Abbiategrasso  (Milano),  per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  10  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 10 unita', su un organico complessivo di n. 58 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faro antincendi, a corrispondere i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonti
San Michele Amynvals, con sede in Torino e unita' di  Vaie  (Torino),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n.  17  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 26 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  Fonti  San Michele Amynvals, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 giugno  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  9  maggio  1995 al 7 maggio 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
L.B.S., con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari a n. 81 unita', su un organico complessivo di n. 102
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  L.B.S.,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 17 gennaio 1995 al 31 dicembre  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Imec,
con  sede in Paderno d'Adda (Como) e unita' di Garvigo (Bergamo), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n. 90 unita', su un organico
complessivo di n. 209 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Imec,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   1   giugno   1996  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 2 gennaio 1995 al  30  aprile  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Texmantova, con sede in  Garbagnate  Milanese
(Milano)  e  unita'  di  Garbagnate Milanese (Milano), per i quali e'
stato stipulato un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari a n. 30 unita', su un organico complessivo di n. 259
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Texmantova,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 giugno  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  10  maggio 1994 al 9 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Prod-El, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e  unita'  di  Sesto
San Giovanni (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 16 unita', su un organico complessivo di n. 84 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Prod-El,  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   1   giugno   1996  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1995  al  5  giugno  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  interessati  addetti  alla  unita'  di  mensa   aziendale
sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento  della   cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria  presso  la  societa'  appaltante anche'essa di seguito
indicata: S.r.l. Socama 2000 unita' mensa c/o Fiat Auto, con sede  in
Torino  e  unita' di Rivalta (Torino), per i quali e' stato stipulato
un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n.  178 unita', di cui 34 p.t. da 37,5 a 28,13 ore medie settimanali;
2 da 30 a 25 ore medie settimanali;  14  da  25  a  18,75  ore  medie
settimanali;  108  da  20  a 15 ore medie settimanali, su un organico
complessivo di n. 702 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Socama 2000 unita' mensa c/o  Fiat
Auto,  a  corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4, nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 giugno  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  26  giugno 1993 al 25 diecembre 1993, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R.
Buta,  con  sede  in  Villanova  di  Cepagatti  (Pescara) e unita' di
Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 29 unita', su un organico complessivo di n. 33 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 18 gennaio 1994, n. 14056.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.C.R. Buta, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 giugno  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla Conceria
abruzzese pelli, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e unita' di Chieti
Scalo (Chieti), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  15  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 95 unita', su un organico complessivo di n. 109 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla Conceria abruzzese pelli, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Palmar,  con  sede  in  Torino  e  unita'  di  Fiat  centro sicurezza
Orbassano  (Torino),  Fiat  Gasdinamica  Orbassano   (Torino),   Fiat
Mirafiori  carrozzeria  Torino,  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 20 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n.  85  unita', di cui 1 unita' da 37,5 a 26 ore medie settimanali; 1
unita' da 35 a 24,5 ore medie settimanali; 2 unita' da 28 a 19,5  ore
medie  settimanali;  1  unita'  da  30  a 21 ore medie settimanali; 1
unita' da 25 a 17,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo
di n. 665 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Palmar,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla Palmar, con
sede in Torino e unita' di c/o Michelin Stura (Torino), per  i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
22 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  25  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 12 unita', su un organico complessivo
di n. 609 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Palmar,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Palmar, con sede in Torino e unita' di Fiat auto  Mirafiori  ed  enti
centrali  (Torino),  Fiat  auto  ricambi  di  None  (Torino), Volvera
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 22 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  16,25  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 32 unita',  di
cui 116 lavoratori secondo le modalita' riportate all'allegato che fa
parte   integrante   del   presente  provvedimento,  su  un  organico
complessivo di n. 609 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Palmar,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 giugno  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 marzo 1995 al 29 febbraio 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Palmar, con sede in Torino e unita' di Michelin Dora di Torino, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a 31,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 16 unita', di cui 1 unita'  da  20  a
15,7  ore  medie  settimanali;  1  unita'  da  15  a  11,76 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 743 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Palmar,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Eurojersey,  con  sede  in  Caronno  Pertusella  (Varese) e unita' di
Caronno Pertusella (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 46 unita', su un organico complessivo di n. 200 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Eurojersey,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  De
Lieto  costruzioni  generali,  con sede in Napoli e unita' di Napoli,
Roma e San Vittore (Frosinone), per i quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  25  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 28 unita', su un organico complessivo di n. 49 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni  generali,  a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 9 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB
SAE Sadelmi, con sede  in  Milano  e  unita'  di  Sesto  S.  Giovanni
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori  pari  a  n.  368  unita',  su  un
organico complessivo di n. 1106 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB SAE Sadelmi, a corrispondere i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 21 luglio 1994 al 20 gennaio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ansaldo industria - Gruppo Ansaldo-Finmeccanica, con sede in Genova e
unita'  di  Genova,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 716 unita', su un organico complessivo di n. 1090 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Ansaldo  industria  -  Gruppo
Ansaldo-Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   148,   convertito   con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 giugno  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  24  gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Ansaldo industria - Gruppo Ansaldo-Finmeccanica, con sede in Genova e
unita' di Genova, per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  11  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 819 unita', su un organico complessivo di n. 1090 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ansaldo  industria  -   Gruppo
Ansaldo-Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge   20   maggio   1993,   n.  148,  convertito  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 novembre 1995 al 31 ottobre 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3  del  decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Decoritalia  Leipold-Romer,  con
sede in Firenze e unita' di Calenzano (Firenze), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,3 ore settimanali  a
30,10  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a n. 115 unita', su un organico complessivo di n. 127
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Decoritalia  Leipold-Romer,  a
corrispondere  il  particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6
del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari  posti
dal  comma  stesso  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1996 al 31 marzo  1997,  la  corresponsione  del
trattamento   di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n.  180,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l. Tecnopolis Consorzio Csata
Novus Ortus, con sede in  Valenzano  (Bari)  e  unita'  di  Valenzano
(Bari),  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 38 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n. 209 unita', su un
organico complessivo di n. 223 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.  Tecnopolis  Consorzio  Csata
Novus  Ortus,  a  corrispondere il particolare beneficio previsto dal
comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180,  nei  limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso  tenuto  conto  dei  criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 maggio 1996,  la  corresponsione  del
trattamento   di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n.  180,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto Costruzioni Generali, con
sede  in  Napoli  e  unita'  di  Napoli,  Roma, San Vittore nel Lazio
(Frosinone),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  4  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 28 unita', su un organico complessivo di n. 49 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto Costruzioni  Generali,  a
corrispondere  il  particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6
del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari  posti
dal  comma  stesso  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con decreto ministeriale 1 giugno  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  14  novembre 1995 al 31 ottobre 1996, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3  del  decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto Metronotte, con  sede  in
Livorno   e   unita'   di  Livorno,  Cecina  (Livorno),  Portoferraio
(Livorno),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  32,36  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 51 unita', su un organico complessivo di n. 55 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Istituto   Metronotte,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4,  art.  6
del  decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti
dal comma stesso tenuto conto dei criteri  di  priorita'  individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 18 gennaio 1996 al 17 gennaio 1997, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3  del  decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impruneta,  con  sede  in  Roma  e
unita'  di  Impruneta  (Firenze),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,80 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 11 unita', su un organico complessivo di n. 80 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Impruneta,  a  corrispondere  il
particolare  beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge
2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti dal  comma  stesso
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte  dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 ottobre 1996, la corresponsione  del
trattamento   di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n.  180,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Bergamon,  con sede in Ariccia
(Roma) e unita' di Ariccia (Roma), per i quali e' stato stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 38,7 ore  settimanali  a  19,37  ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a n. 15 unita', su un organico complessivo di n. 58 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Bergamon,  a  corrispondere  il
particolare  beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge
2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti dal  comma  stesso
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte  dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.