Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Torgiano".(GU n.184 del 7-8-1996)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'ottavo comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Torgiano", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - il testo modificato dell'ottavo comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la seguente proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ________ Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Torgiano" L'ottavo comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Torgiano", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991, e' sostituito nel testo di cui appresso: "Art. 4. (Omissis)". La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. (Omissis)".