MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di  produzione
   dei vini a denominazione di origine controllata "Torgiano".
(GU n.184 del 7-8-1996)

   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'ottavo
comma  dell'art.  4  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini   a
denominazione  di  origine controllata "Torgiano", ha espresso parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini  dell'emanazione
del  relativo  decreto ministeriale - il testo modificato dell'ottavo
comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione di cui trattasi come
di seguito riportato.
   Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la   seguente
proposta  di  modifica del disciplinare di produzione dovranno essere
inviate  dagli  interessati  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  controllata  e  delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                              ________
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
     dei vini a denominazione di origine controllata "Torgiano"
   L'ottavo comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini
a  denominazione  di  origine  controllata  "Torgiano", approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1968  e  modificato
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 6 novembre
1991, e' sostituito nel testo di cui appresso:
   "Art. 4. (Omissis)".
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al  70%
per tutti i vini.
   (Omissis)".