Abilitazione all'intermediazione in cambi(GU n.189 del 13-8-1996)
Ai fini dell'operativita' valutaria e in cambi, il Ministro del tesoro, con decreto del 19 luglio 1996, ha disposto che la Banca d'Italia possa abilitare, nel loro complesso: le banche iscritte all'albo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 385/1993, a compiere operazioni valutarie e in cambi; le societa' d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 1/1991, ad effettuare le operazioni in cambi, quando collegate alla prestazione di servizi d'investimento; le societa' finanziarie iscritte nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 ad effettuare le operazioni in cambi.