COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996 

  Modalita' di adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci.
(GU n.192 del 17-8-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, in particolare, l'art.
8, comma 12, che demanda al CIPE la competenza ad indicare criteri  e
modalita'  applicative  per  sottoporre  a  regime  di sorveglianza i
prezzi delle specialita' medicinali;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
e  relativi  provvedimenti  attuativi  della  Commissione  unica  del
farmaco con il quale si dispone che i farmaci a base di  un  medesimo
principio   attivo   per   i   quali   e'   prevista  uguale  via  di
somministrazione  e  che  presentano  forma  farmaceutica  uguale   o
terapeuticamente  compatibile  sono  a  carico del Servizio sanitario
nazionale solo se posti in vendita al prezzo  per  unita'  posologica
piu'  basso  fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche
predette;
  Vista la delibera CIPE 25 febbraio 1994, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente  l'individuazione  dei  criteri  per  la
determinazione  del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialita'
medicinali;
  Ritenuto necessario  dettare  puntuali  modalita'  procedurali  per
l'adeguamento dei prezzi delle specialita' medicinali per l'anno 1996
al  prezzo medio europeo, al fine di un razionale coordinamento delle
normative regolanti il prezzo medio europeo e quello disciplinante il
rimborso da parte del Servizio sanitario  nazionale  del  farmaco  al
prezzo piu' basso;
                              Delibera:
1. Ambito di applicazione.
  L'adeguamento  al prezzo medio europeo dei farmaci rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale relativamente alla seconda fase prevista
per l'anno 1996 avra' effetto dal 1 novembre 1996 ad  esclusione  dei
prodotti  emoderivati  di  cui al decreto del Ministero della sanita'
del 16 aprile 1996.
2. Criteri di calcolo.
  Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera
e comunque non oltre il  10  settembre  le  aziende  comunicano  alla
segreteria CIPE i nuovi prezzi al pubblico cosi' calcolati:
   il  differenziale annuo del 20% a ricavo industria, e' quello gia'
individuato nella documentazione trasmessa alla  segreteria  CIPE  in
sede di autocertificazione del prezzo massimo europeo (1a fase);
   tale  differenziale  e'  sommato  al  prezzo  in  vigore  a ricavo
industria per effetto dei provvedimenti della Commissione  unica  del
farmaco attuativi del decreto-legge n. 323/1996, art. 1, comma 2;
   il  prezzo  al pubblico e' determinato aggiungendo al valore cosi'
individuato i margini alla distribuzione (grossisti e  farmacisti)  e
l'aliquota  IVA  (valore  a  ricavo  industria  moltiplicato  per  il
coefficiente 1,5523);
   per l'arrotondamento del prezzo restano valide le disposizioni  di
cui alla delibera CIPE 10 gennaio 1995.
3. Modalita' di applicazione.
  La  segreteria  CIPE  provvede alla trasmissione al Ministero della
sanita'  entro  il  25  settembre,  previa  verifica   dell'esattezza
dell'applicazione  dei  criteri  sopra  definiti,  dei  nuovi  prezzi
comunicati dalle aziende.
  Il  Ministero  della  sanita',  entro  l'8  ottobre  pubblica nella
Gazzetta Ufficiale l'elenco di farmaci raggruppati secondo i  criteri
di  cui  al  comma  2, dell'art. 1 del decreto-legge n. 323/1996, con
evidenziazione  del  prezzo  unico   delle   specialita'   medicinali
erogabili  a  carico del Servizio sanitario nazionale, aggiornato per
ciascun raggruppamento.
  Le aziende, entro il  18  ottobre  comunicano  al  Ministero  della
sanita'  -  Dipartimento  prevenzione e farmaci, l'eventuale dissenso
all'inclusione  nell'elenco  dei  farmaci  erogabili  a  carico   del
Servizio   sanitario  nazionale  al  prezzo  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale secondo le modalita' di cui al precedente punto.
  Tale comunicazione comporta l'automatica classificazione in  classe
C  di  cui  all'art.  8,  comma  10,  della  legge n. 537/1993 del 24
dicembre 1993; l'assenza di comunicazione comporta l'accettazione del
prezzo pubblicato.
  Entro  i  successivi  dieci  giorni  il  Ministero  della   sanita'
pubblichera' l'elenco integrale dei medicinali classificati in fascia
A e B di cui al citato art. 8, comma 10, con i prezzi aggiornati.
  I produttori, i grossisti, i farmacisti, provvederanno ad applicare
i  nuovi  prezzi  direttamente  al  cliente fino ad esaurimento delle
scorte.
   Roma, 8 agosto 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1996
Registro n. 1, Bilancio, foglio n. 237