Modalita' di adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci.(GU n.192 del 17-8-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, in particolare, l'art. 8, comma 12, che demanda al CIPE la competenza ad indicare criteri e modalita' applicative per sottoporre a regime di sorveglianza i prezzi delle specialita' medicinali; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, e relativi provvedimenti attuativi della Commissione unica del farmaco con il quale si dispone che i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali e' prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente compatibile sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unita' posologica piu' basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette; Vista la delibera CIPE 25 febbraio 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialita' medicinali; Ritenuto necessario dettare puntuali modalita' procedurali per l'adeguamento dei prezzi delle specialita' medicinali per l'anno 1996 al prezzo medio europeo, al fine di un razionale coordinamento delle normative regolanti il prezzo medio europeo e quello disciplinante il rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale del farmaco al prezzo piu' basso; Delibera: 1. Ambito di applicazione. L'adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale relativamente alla seconda fase prevista per l'anno 1996 avra' effetto dal 1 novembre 1996 ad esclusione dei prodotti emoderivati di cui al decreto del Ministero della sanita' del 16 aprile 1996. 2. Criteri di calcolo. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera e comunque non oltre il 10 settembre le aziende comunicano alla segreteria CIPE i nuovi prezzi al pubblico cosi' calcolati: il differenziale annuo del 20% a ricavo industria, e' quello gia' individuato nella documentazione trasmessa alla segreteria CIPE in sede di autocertificazione del prezzo massimo europeo (1a fase); tale differenziale e' sommato al prezzo in vigore a ricavo industria per effetto dei provvedimenti della Commissione unica del farmaco attuativi del decreto-legge n. 323/1996, art. 1, comma 2; il prezzo al pubblico e' determinato aggiungendo al valore cosi' individuato i margini alla distribuzione (grossisti e farmacisti) e l'aliquota IVA (valore a ricavo industria moltiplicato per il coefficiente 1,5523); per l'arrotondamento del prezzo restano valide le disposizioni di cui alla delibera CIPE 10 gennaio 1995. 3. Modalita' di applicazione. La segreteria CIPE provvede alla trasmissione al Ministero della sanita' entro il 25 settembre, previa verifica dell'esattezza dell'applicazione dei criteri sopra definiti, dei nuovi prezzi comunicati dalle aziende. Il Ministero della sanita', entro l'8 ottobre pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco di farmaci raggruppati secondo i criteri di cui al comma 2, dell'art. 1 del decreto-legge n. 323/1996, con evidenziazione del prezzo unico delle specialita' medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, aggiornato per ciascun raggruppamento. Le aziende, entro il 18 ottobre comunicano al Ministero della sanita' - Dipartimento prevenzione e farmaci, l'eventuale dissenso all'inclusione nell'elenco dei farmaci erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale al prezzo pubblicato in Gazzetta Ufficiale secondo le modalita' di cui al precedente punto. Tale comunicazione comporta l'automatica classificazione in classe C di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 del 24 dicembre 1993; l'assenza di comunicazione comporta l'accettazione del prezzo pubblicato. Entro i successivi dieci giorni il Ministero della sanita' pubblichera' l'elenco integrale dei medicinali classificati in fascia A e B di cui al citato art. 8, comma 10, con i prezzi aggiornati. I produttori, i grossisti, i farmacisti, provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte. Roma, 8 agosto 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1996 Registro n. 1, Bilancio, foglio n. 237