COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996 

  Criteri  generali  per  le  assegnazioni  degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni.
(GU n.194 del 20-8-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 2, comma 2, punto 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
457;
  Vista  la propria delibera in data 13 marzo 1995, adottata ai sensi
della norma citata su proposta del CER  in  data  20  luglio  1994  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122;
  Vista  la  propria  delibera  in  data 21 dicembre 1995, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1996, n. 41, con la quale e'
stato differito il termine di cui al punto 1, comma 2, della suddetta
delibera, nonche' il termine previsto al  punto  8.7  della  delibera
medesima;
  Considerato   che  anche  la  Corte  costituzionale  nella  propria
sentenza  28  marzo-12  aprile  1996,  n.  113,  nel  riconoscere  il
contributo  apportato  dalla  citata  delibera del 13 marzo 1995 alla
soluzione del problema dei disavanzi degli IACP, ha rilevato in linea
generale che la materia dell'edilizia residenziale  pubblica  per  la
sua  estrema  delicatezza  ed  il  particolare rilievo sociale merita
l'urgente attenta considerazione del Parlamento, del Governo e  delle
regioni;
  Considerato  che  l'attuale quadro normativo e' in fase di profonda
evoluzione, avendo il Consiglio dei  Ministri,  nell'odierna  seduta,
approvato  specifici  disegni  di  legge  concernenti  la nuova legge
quadro in materia di edilizia residenziale pubblica  e  il  riassetto
degli istituti autonomi delle case popolari;
  Vista  la  nota  n. 5565/23/2 inviata il 4 luglio 1996 dal Ministro
dei lavori pubblici;
  Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici,
che precisa la durata della sospensiva richiesta nella  nota  di  cui
sopra;
                              Delibera:
  Sino a nuova determinazione di questo Comitato e comunque non oltre
il  31  dicembre  1996  e'  sospesa  l'efficacia  della  disposizione
prevista al punto 8, comma 7, del testo  allegato  alla  delibera  in
data 13 marzo 1995, richiamata in premessa.
   Roma, 12 luglio 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 225