MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 luglio 1996 

  Determinazione  del  calendario delle festivita' religiose ebraiche
per l'anno 1997.
(GU n.194 del 20-8-1996)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la  legge  8  marzo  1989,  n.  101,  recante  norme  per  la
regolazione  dei  rapporti  tra  lo  Stato e l'Unione delle comunita'
ebraiche italiane sulla base dell'intesa  stipulata  il  27  febbraio
1987;
  Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
   1)  la  Repubblica  italiana  riconosce  agli  ebrei il diritto di
osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima  del  tramonto
del sole del venerdi' ad un'ora dopo il tramonto del sabato;
   2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati
o  che  esercitano  attivita'  autonoma  o  commerciale, i militari e
coloro che siano assegnati  al  servizio  civile  sostitutivo,  hanno
diritto  di  fruire,  su  loro  richiesta,  del riposo sabbatico come
riposo settimanale. Tale  diritto  e'  esercitato  nel  quadro  della
flessibilita'  dell'organizzazione  del lavoro. In ogni altro caso le
ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la  domenica  o
in   altri   giorni   lavorativi  senza  diritto  ad  alcun  compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei
servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;
   3) nel fissare  il  diario  di  prove  di  concorso  le  autorita'
competenti  terranno  conto  dell'esigenza  del  rispetto  del riposo
sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorita' scolastiche
adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti  onde  consentire  ai
candidati  ebrei  che  ne  facciano  richiesta  di sostenere in altro
giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;
   4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla
scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori  o  dell'alunno
se maggiorenne;
  Visto  il  successivo  art.  5,  che elenca le festivita' religiose
ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative  al  riposo
sabbatico  e  prescrive  che  entro  il  30  giugno  di  ogni anno il
calendario delle festivita' e' comunicato  dall'Unione  al  Ministero
dell'interno,   che   ne  dispone  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale;
  Vista la comunicazione dell'Unione;
                              Decreta:
  Il calendario delle festivita' religiose ebraiche  e'  determinato,
per il 1997, come segue:
   tutti i sabati;
   21, 22, 23, 28, 29 aprile - Pesach (Pasqua);
   11, 12 giugno - Shavuoth (Pentecoste);
   12 agosto - Digiuno del 9 di Av;
   2, 3 ottobre - Rosh Ha Shana' (Capodanno);
   10, 11 ottobre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
   16, 17, 23 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne);
   24 ottobre - Simhat Tora' (Festa della Legge).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 luglio 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO