MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.199 del 26-8-1996)

   Con  decreto  ministeriale 26 luglio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta G.I.M. Di  Francesco  Politano,  con  sede  in
Cosenza   e  unita'  di  Cellara  (Cosenza)  per  un  massimo  di  22
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  10 gennaio 1996 al 9
luglio 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 10 luglio 1996 al 9 gennaio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 26 luglio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Riboli Pescara, con sede in Tocco da Casauria
(Pescara) e unita' di Tocco da Casauria (Pescara) per un  massimo  di
24  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 15 novembre  1995  al  14
maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 15 maggio 1996 al 14 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Cibin  Gru,  con  sede  in Cassano Magnago
(Varese) e unita' di Cassano Magnago (Varese) per un  massimo  di  48
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  20  marzo  1996  al  19
settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 20 settembre 1996 al 19 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 26 luglio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. I.C.I.  Industria  calzaturificio  Iseo,  con
sede  in  Cortefranca (Brescia) e unita' di Cortefranca (Brescia) per
un massimo di 16 dipendenti, e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1996
al 2 dicembre 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' accertata la condizione
di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31
dicembre 1994, della ditta S.r.l.  Federgraf,  con  sede  in  Roma  e
unita' di Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Federgraf,
con  sede  in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 30 giugno 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
n. 20413 del 2 marzo 1996 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' accertata la condizione
di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 agosto
1995 al 27 agosto 1996, della ditta S.r.l. PPM Industria poligrafica,
con sede in Milano e unita' di Paderno Dugnano (Milano).
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. PPM
Industria poligrafica, con sede in Milano e unita' di Paderno Dugnano
(Milano) per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio    1996    a    seguito
dell'accertamento  delle  condizioni  di cui all'art. 35, terzo comma
della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale  del
7  maggio  1996,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Intergraf, con  sede  in  Roma  e  unita'  di
Pomezia (Roma) per il periodo dall'8 maggio 1996 al 7 novembre 1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con    decreto    ministeriale    26   luglio   1996   a   seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art.  35,  terzo  comma
della  legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del
12 ottobre 1995,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Romedit, con sede in Roma e  unita'  di  Roma
per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con    decreto    ministeriale    26   luglio   1996   a   seguito
dell'accertamento delle condizioni di  crisi  aziendale,  intervenuto
con  il  decreto  ministeriale  del  15 gennaio 1996, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.P.
Societa' edizioni e pubblicazioni "Il Secolo XIX", con sede in Genova
e unita' di Chiavari (Genova), Genova, Imperia, La Spezia,  redazione
periferica  di Roma e Savona per il periodo dal 1 novembre 1995 al 30
aprile 1996.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita'
di:
    Ariccia (Roma) per un massimo di 78 dipendenti;
    Cagliari per un massimo di 74 dipendenti;
    Cassino (Frosinone) per un massimo di 68 dipendenti;
    Frosinone per un massimo di 19 dipendenti;
    Latina per un massimo di 4 dipendenti;
    Montecompatri (Roma) per un massimo di 22 dipendenti;
    Oristano per un massimo di 39 dipendenti;
    Tivoli (Roma) per un massimo di 7 dipendenti;
    uffici di Ariccia (Roma) per un massimo di 47 dipendenti;
    Velletri per un massimo di 34 dipendenti,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 16 giugno 1994 al 15 dicembre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
24 luglio 1995, n. 18330.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
16 giugno 1995 al 15 dicembre 1995.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
15 dicembre 1995, n. 19603.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
16 dicembre 1995 al 15 giugno 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il  programma
per  riorganizzazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal  5
dicembre 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.p.a. Database,  dal  1
luglio  1995 System & Management, con sede in Pomezia (Roma) e unita'
di Firenze e Pomezia (Roma).
   Trattamento   straordinario   di   integrazione   salariale    per
riorganizzazione  aziendale,  in  favore  dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Database, dal 1 luglio  1995  System  &
Management,  con sede in Pomezia e unita' di Firenze e Pomezia (Roma)
per il periodo dal 5 dicembre 1994 al 4 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con  decorrenza  5
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il  programma
per  riorganizzazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal  5
dicembre  1994  al  30  giugno  1995,  della  ditta  S.p.a.  Database
Software, con sede in Caserta e unita' di Caserta.
   Trattamento    straordinario   di   integrazione   salariale   per
riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Database Software, con sede in Caserta
e unita' di Caserta per il periodo dal 20 gennaio 1995  al  4  giugno
1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 gennaio 1995 con decorrenza 5
dicembre 1994.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il programma
per riorganizzazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal  28
novembre  1994  al  30  giugno  1995,  della  ditta  S.p.a.  Database
progetti, con sede in Milano e unita' di Milano.
   Trattamento    straordinario   di   integrazione   salariale   per
riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Database progetti, con sede in Milano e
unita'  di  Milano  per  il  periodo dal 26 gennaio 1995 al 27 maggio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1995 con decorrenza  28
novembre 1994.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il  programma
per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 giugno
1995  al 4 giugno 1996, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in
Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Fiumicino (Roma).
   Trattamento   straordinario   di   integrazione   salariale    per
ristrutturazione  aziendale,  in  favore  dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.   La   Rinascente,   con   sede   in
Rozzano-Milanofiori  (Milano)  e  unita'  di  Fiumicino (Roma) per il
periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995  con  decorrenza  5
giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il  programma
per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1
aprile  1996  della  ditta  S.p.a.  FMC  Telecom,  con  sede in Gissi
(Chieti) e unita' di Gissi (Chieti).
   Parere comitato tecnico del 30 maggio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti
dalla  ditta  S.p.a. FMC Telecom, con sede in Gissi (Chieti) e unita'
di Gissi (Chieti) per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza  2
ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone
e unita' di Frosinone e Milano e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
1 aprile 1996 al 30 giugno 1996.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 19178, art. 2, dell'8 novembre 1995.
   La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori  nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 26 luglio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Nuova Breda  Fucine  appartenente  al  gruppo
Efim,  con  sede  e  stabilimento  in  Sesto  S. Giovanni (Milano) e'
autorizzata la proroga del trattamento straordinario di  integrazione
salariale,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1  del  decreto-legge 22
novembre 1994, n. 643, coordinato con  la  legge  di  conversione  27
dicembre 1994, n. 738, dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996:
    1)  ai  sensi  dell'art.  4, comma 21, del decreto-legge 3 giugno
1996, n. 300 in favore di un numero massimo di 84 lavoratori  sospesi
dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Eutron S.,
sede  di  Latina  ed  unita'  di  Latina,  e' concesso il trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  1  gennaio  1996  al  30
giugno 1996.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31
dicembre 1996.
   L'erogazione del trattamento di cui ai  precedenti  commi,  per  i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Roma
come da protocollo dello stesso, in data 1 marzo 1996.
   Pagamento diretto: no;
    2)  ai  sensi  dell'art.  4, comma 21, del decreto-legge 3 giugno
1996, n. 300 in favore di un numero massimo di 22 lavoratori  sospesi
dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario ridotto, dipendenti dalla Nuova
Mistral, con sede  in  Sermoneta  (Latina)  ed  unita'  di  Sermoneta
(Latina),  e'  concesso  il trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino  al  31
dicembre 1996.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Roma
come da protocollo dello stesso, in data 14 febbraio 1996.
   Pagamento diretto: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  e  assistenza sociale e'
autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare  direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 21, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300  in  favore  di  un
numero  massimo  di  36  lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad
orario ridotto, dipendenti dalla  Vega  S.r.l.,  con  sede  di  Torre
Annunziata  (Napoli)  e  unita'  di  Torre  Annunziata  (Napoli),  e'
concesso il trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal
13 settembre 1995 al 12 marzo 1996.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 12
settembre 1996.
   L'erogazione del trattamento di cui ai  precedenti  commi,  per  i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.R.L.M.O. di
Napoli come da protocollo dello stesso, in data 4 ottobre 1995.
   Pagamento diretto: no.
   L'Istituto nazionale della  previdenza  e  assistenza  sociale  e'
autorizzato,  la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con decreto ministeriale 29 luglio 1996 e' approvato il  programma
per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1
aprile  1996  della  ditta  S.p.a.  Imperial Elettronics, con sede in
Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico del 9 maggio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti
dalla  ditta S.p.a. Imperial Elettronics, con sede in Milano e unita'
di Milano per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1995 con decorrenza  2
ottobre 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 21039 del 28 giugno 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto dei lavoratori interessati.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 luglio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, con sede in
Brescia  e  unita'  di  Brescia  per un massimo di 255 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 luglio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Termolinea, con sede in Milano e unita' di
Roma  per  un  massimo  di   51   dipendenti,   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  2  agosto  1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 21, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in  favore  di  un
numero  massimo  di  90  lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad
orario ridotto, dipendenti dalla Pirelli Cavi (ex Sotis Cavi) S.p.a.,
con sede di Milano e unita' di Siracusa, e' concesso  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1996 al 31 agosto
1996.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 28
febbraio 1997.
   L'erogazione del trattamento di cui ai  precedenti  commi,  per  i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.P.L.M.O. di
Siracusa come da protocollo dello stesso, in data 20 marzo 1996.
   Pagamento diretto: normativa in deroga.
   L'Istituto nazionale della  previdenza  e  assistenza  sociale  e'
autorizzato,  la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 e' approvato  il  programma
per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 aprile 1996 al 30
settembre  1996  della ditta S.p.a. Lanificio Ponte Felcino, con sede
in Ponte Felcino (Perugia) e unita' di Ponte Felcino (Perugia).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Lanificio Ponte Felcino,  con  sede  in
Ponte  Felcino  (Perugia) e unita' di Ponte Felcino (Perugia), per il
periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996  con  decorrenza  1
aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 e' approvato  il  programma
per  riorganizzazione  aziendale,  relativo  al periodo dal 14 giugno
1995 al 13 marzo 1996 della ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in
Palermo e unita' di Catania, Palermo e uffici.
   Parere comitato tecnico del 18 luglio 1996.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede
in Palermo e unita' di Catania, Palermo e uffici, per il periodo  dal
14 giugno 1995 al 13 settembre 1995.
   Istanza  presentata  il  21  aprile  1995 con decorrenza 14 giugno
1995.
   La corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  sopra  disposta  e' ulteriormente prorogata per il periodo
dal 14 settembre 1995 al 13 marzo 1996.
   Istanza  presentata  il  20  settembre  1995  con  decorrenza   14
settembre 1995.
   E'   approvato   il   programma   per  riorganizzazione  aziendale
relativamente al periodo dal 10 aprile 1995 al 9 gennaio 1996,  della
ditta  S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Citta'
S. Angelo e Manoppello (Pescara).
   Parere comitato tecnico del 18 luglio 1996.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede
in Palermo e unita' di Citta' S. Angelo e Manoppello (Pescara) per il
periodo dal 10 aprile 1995 al 9 luglio 1995.
   Istanza presentata il 24 febbraio 1995 con  decorrenza  14  aprile
1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e'  ulteriormente  prorogata  per  il periodo dal 10 luglio 1995 al 9
gennaio 1996.
   Istanza presentata l'8 agosto 1995 con decorrenza 10 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 agosto 1996:
    1)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione  aziendale, relativa al periodo dal 14 dicembre 1994
al 13 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Cartiere del Garda, con  sede
in Riva del Garda (Trento) e unita' di Riva del Garda (Trento).
   Parere comitato tecnico del 6 giugno 1996: favorevole.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  6  ottobre  1993, con effetto dal 14
dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla
ditta  S.p.a. Cartiere del Garda, con sede in Riva del Garda (Trento)
e unita' di Riva del Garda (Trento), per il periodo dal  14  dicembre
1994 al 13 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 13 gennaio 1995 con decorrenza 14
dicembre 1994.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 6 ottobre 1993, con effetto dal 14 dicembre 1992, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Cartiere  del  Garda, con sede in Riva del Garda (Trento) e unita' di
Riva del Garda (Trento), per il periodo dal  14  giugno  1995  al  13
dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 14
giugno 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 e' approvato  il  programma
per  crisi  aziendale,  relativo  al periodo dal 28 maggio 1995 al 27
novembre 1995, della ditta S.p.a. Remosa,  con  sede  in  Cagliari  e
unita' di Cagliari.
   Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 25 settembre 1995 con effetto dal 28 novembre 1994,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.
Remosa, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari, per il periodo dal
28 maggio 1995 al 27 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1995 con  decorrenza  28
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 agosto 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  del  9  febbraio  1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9  febbraio  1996  con  effetto  dal  24  agosto  1995, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Calabrese
veicoli  industriali,  con  sede  in  Bari  e  unita' di Bari, per il
periodo dal 24 febbraio 1996 al 14 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1996 con decorrenza 24
febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
1 giugno 1996, n. 20754/1;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con  il  decreto  ministeriale  del  4  luglio  1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
4  luglio  1996  con  effetto  dal  2  ottobre  1995,  in  favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla   ditta   S.r.l.   Angelo
Marinelli,  con  sede  in  Napoli solo per l'unita' di Napoli, per il
periodo dal 2 aprile 1996 al 1 ottobre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996  con  decorrenza  2
aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  dicembre  1992 al 30 maggio 1993, della ditta S.r.l.
Nuova Autosud, con sede in Salerno e unita' di Salerno.
   Parere comitato tecnico del 6 giugno 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Nuova Autosud, con sede in Salerno e
unita' di Salerno, per il periodo dal 1 dicembre 1992  al  30  maggio
1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 5 dicembre 1992 con decorrenza 1
dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
9   febbraio  1995,  n.  16676/1  esclusi  2  lavoratori  passati  da
inquadramento commercio a industria;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  decreto  ministeriale  dell'11  aprile  1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  gia'  disposta con decreto ministeriale
dell'11 aprile 1996 con effetto dal 5  giugno  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta
costruzioni, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 22
maggio 1996 al 4 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1996  con  decorrenza  5
dicembre 1995.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  dell'11  aprile 1996, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto  ministeriale
dell'11  aprile  1996  con  effetto  dal 3 luglio 1995, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo  Dipenta
costruzioni, con sede in Roma e unita' di Asti, per il periodo dal 24
maggio 1996 al 2 luglio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 31 maggio 1996 con decorrenza 3
gennaio 1996.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  decreto  ministeriale  dell'11  aprile  1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  gia'  disposta con decreto ministeriale
dell'11 aprile 1996 con effetto dall'11 settembre 1995, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo  Dipenta
costruzioni,  con  sede  in Roma e unita' di Brindisi, per il periodo
dal 24 aprile 1996 al 10 settembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1996 con  decorrenza  11
marzo 1996.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 e' approvato  il  programma
per  crisi  aziendale,  relativo al periodo dal 21 ottobre 1995 al 20
aprile 1996 della ditta S.p.a. Impresa Frate, con sede  in  Spresiano
(Treviso) e unita' di Spresiano (Treviso).
   Parere comitato tecnico del 30 maggio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, con effetto dal 21 aprile
1995,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a.  Impresa  Frate,  con sede in Spresiano (Treviso), e unita' di
Spresiano (Treviso), per il periodo dal 21 ottobre 1995 al 20  aprile
1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza 21
ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Esclusi i lavoratori sospesi  per  fine  cantiere  e/o  fine  fase
lavorativa.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 e' approvato  il  programma
per  crisi  aziendale,  relativo  al periodo dal 21 aprile 1995 al 20
ottobre 1995, della ditta S.p.a. Impresa Frate, con sede in Spresiano
(Treviso) e unita' di Spresiano (Treviso).
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Impresa Frate, con sede in Spresiano
(Treviso) e unita' di Spresiano (Treviso),  per  il  periodo  dal  21
aprile 1995 al 20 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 21
aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 21075 del 4 luglio 1996 esclusi  i  lavoratori  sospesi  per  fine
cantiere e/o fine fase lavorativa.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 agosto 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'11  settembre  1995  al  10  settembre 1996 della ditta
S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Palermo e
Sciacca (Agrigento).
   Parere comitato tecnico del 12 giugno 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  L.F.  Latersiciliana,  con  sede in
Palermo  e  unita'  di  Palermo e Sciacca (Agrigento), per il periodo
dall'11 settembre 1995 al 10 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza  11
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  con  effetto  dall'11  settembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla   ditta   S.p.a   L.F.
Latersiciliana, con sede in Palermo e unita'  di  Palermo  e  Sciacca
(Agrigento), per il periodo dall'11 marzo 1996 al 10 settembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 11
marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996, della ditta
S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Collesano
(Palermo).
   Parere comitato tecnico del 12 giugno 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con
sede in Palermo e unita' di Collesano (Palermo), per il periodo dal 4
settembre 1995 al 3 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con  decorrenza  4
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 agosto 1996:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/1991, relativi al periodo dal  24  gennaio  1996  al  23
luglio 1996, della ditta S.r.l. Viberti veicoli industriali, con sede
in Nichelino (Torino) e unita' di Nichelino (Torino).
   Parere comitato tecnico del 6 giugno 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 5 giugno 1995 con effetto dal 24  gennaio  1995,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.
Viberti veicoli industriali, con sede in Nichelino (Torino) e  unita'
di  Nichelino  (Torino),  per  il  periodo  dal 24 gennaio 1996 al 23
luglio 1996.
   Art.  3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale
del 24 gennaio 1995, n. 34.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1995 al
18 aprile 1996, della ditta S.p.a. San Pellegrino, con sede in Milano
e unita' di San Pellegrino Terme (Bergamo) e uffici di Milano.
   Parere comitato tecnico del 6 giugno 1996: favorevole.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 18 gennaio  1994,  con  effetto  dal  19
aprile  1993,  in  favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. San Pellegrino, con sede  in  Milano  e  unita'  di  San
Pellegrino  Terme (Bergamo) e uffici di Milano, per il periodo dal 19
aprile 1995 al 18 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1995 con  decorrenza  19
aprile 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del 18 gennaio 1994, con effetto dal 19 aprile 1993, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta  S.p.a.  San
Pellegrino,  con  sede  in  Milano  e  unita' di San Pellegrino Terme
(Bergamo) e uffici di Milano, per il periodo dal 19 ottobre  1995  al
18 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 19
ottobre 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  2 agosto 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi Energia  -  Gruppo  Fochi,  con
sede in Bologna e unita' di Brindisi per un massimo di 50 dipendenti,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 27 novembre 1995 al 26 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 27 maggio 1996 al 26 novembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 2 agosto 1996 e' accertata la condizione
di riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1  giugno
1995  al  30  novembre  1996,  della ditta S.r.l. E.A.G., con sede in
Pavia e unita' di Genova.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  E.A.G.,
con sede in Pavia e unita' di Genova per il periodo dal 1 giugno 1995
al 30 novembre 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
   Con  decreto  ministeriale  2 agosto 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Tilegres,  con  sede  in  Melfi  (Potenza)  e
unita'  di  Melfi  (Potenza)  per  un  massimo  di  88 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 22 luglio 1996 al 21 agosto 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Marelli  automazione, con sede in Foggia e
unita' di Foggia, e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal  17  giugno
1995 al 16 dicembre 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e'  ulteriormente  prorogata  dal  17 dicembre 1995 al 7 aprile 1996.
Limite massimo.
   Le proroghe  di  cui  ai  precedenti  commi,  non  operano  per  i
lavoratori  nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per
accedere ai benefici previsti ai commi 4,  5  e  6  dell'art.  5  del
decreto-legge  16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 2 agosto 1996 e' approvato il programma
per riorganizzazione  aziendale,  relativamente  al  periodo  dal  25
maggio 1995 al 24 maggio 1996 della ditta S.p.a. Novembal Italia (dal
29  giugno  1996  Ri.Fla S.r.l.) (dal 20 luglio 1995 Deterbi S.p.a.),
con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze Latina.
   Parere comitato tecnico del 12 giugno 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale  in  favore  dei  lavoratori
interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Novembal Italia (dal 29
giugno 1995 Ri.Fla. S.r.l.) (dal 20 luglio 1995 Deterbi S.p.a.),  con
sede  in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina) per il periodo dal
25 maggio 1995 al 24 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1995 con  decorrenza  25
maggio 1995.
   Il  trattamento  di cui sopra e' prorogato dal 25 novembre 1995 al
24 maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1995 con decorrenza 25
novembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimentoo,  verifica  il  rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Calabrese veicoli industriali, con sede in
Bari e unita' di Bari per un massimo di 689 dipendenti,  Palermo  per
un  massimo  di  8  dipendenti  e  Pomezia (Roma) per un massimo di 8
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  15 luglio 1996 al 14
gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.