Modificazione al decreto dirigenziale 19 agosto 1995 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Alghero".(GU n.201 del 28-8-1996)
IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto dirigenziale 19 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Alghero" e ne e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto, in particolare l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto nel quale sono stabilite le modalita' perche' possano essere designati con la denominazione di origine controllata "Alghero" i vini, precedentemente riconosciuti ad indicazione geografica "Alghero" e/o "Nurra Algherese" ottenuti dall'appassimento delle uve prodotte nelle annate precedenti a quella dell'entrata in vigore del decreto di cui trattasi; Vista la richiesta, avanzata successivamente alla pubblicazione del sopra citato decreto, intesa ad estendere anche ai vini precedentemente riconosciuti ad indicazione geografica, di cui sopra e' fatta menzione, ottenuti da uve non appassite e che si trovino nelle medesime condizioni di quelli ottenuti dall'appassimento delle uve, la possibilita' di essere designati con la denominazione di origine controllata "Alghero"; Considerata la opportunita' di estendere a tutti i vini, riconosciuti ad indicazione geografica "Alghero" e/o "Nurra Algherese", il disposto dell'art. 4, comma 1, del decreto dirigenziale in discorso; Decreta: L'art. 4, comma 1, del decreto dirigenziale 19 agosto 1995 e' parzialmente rettificato nel testo appresso riportato: i vini ad indicazione geografica "Alghero" e/o "Nurra Algherese" ottenuti con o senza appassimento delle uve prodotte nelle annate precedenti che alla data del 1 settembre 1995 si trovino presso il produttore in fase di affinamento, possono essere designati con la denominazione di origine controllata "Alghero" purche' l'affinamento sia stato affetuato nel termini previsti per i vini a denominazione di origine controllata "Alghero". Roma, 1 agosto 1996 Il dirigente: ADINOLFI