MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 agosto 1996 

  Autorizzazione   all'aumento   del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale dei prodotti della vendemmia 1996  per  le  regioni  Veneto,
Lazio,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia  e  provincia  autonoma di
Trento.
(GU n.205 del 2-9-1996)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del  16
marzo  1987,  il quale prevede che quando le condizioni climatiche in
talune  zone  viticole  lo  rendano  necessario  gli   Stati   membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale)  delle  uve  fresche,  del
mosto  di  uve,  del  mosto  di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del  Consiglio  n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche  lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art.
7 del regolamento medesimo,  gli  Stati  membri  interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del  mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto  l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro  puo'  autorizzare
quando  le  condizioni  climatiche nel suo territorio lo abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle partite destinate  all'elaborazione
dei   vini   spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato  1  del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visti  gli  attestati  degli  assessorati regionali all'agricoltura
delle regioni  Veneto,  Lazio,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia  e
provincia  autonoma  di Trento, con i quali gli organi medesimi hanno
certificato che nei propri  territori  si  sono  verificate,  per  la
vendemmia  1996,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto
l'emanazione  del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni   di
arricchimento anzidette;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  campagna vitivinicola 1996-97 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati   in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni
Veneto, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e provincia  autonoma
di Trento.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le  modalita'  previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
   Roma, 29 agosto 1996
                                                   Il Ministro: PINTO