AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE E AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE

DELIBERAZIONE 19 agosto 1996 

  Riduzione delle misure temporanee di salvaguardia,  riguardanti  la
regolazione  nel  periodo  agosto-settembre  1996 delle utilizzazioni
idriche del Medio-Piave.
(GU n.206 del 3-9-1996)

                       IL SEGRETARIO GENERALE
  Visto  l'art.  17  della legge n. 183 del 18 maggio 1989 cosi' come
integrato e modificato dall'art. 12 della legge n. 493 del 4 dicembre
1993;
  Vista la delibera del 2  agosto  1996  con  la  quale  il  comitato
istituzionale  ha  adottato misure di salvaguardia si sensi e per gli
effetti del succitato art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio  1989,
sulla  base  del piano di regolazione delle utilizzazioni idriche del
medio  bacino  del  Piave  predisposto   dalla   segreteria   tecnica
dall'Autorita' di bacino;
  Visto  l'art. 2 della succitata delibera con la quale il segretario
generale dell'Autorita', qualora le condizioni idrologiche del bacino
lo permettano, puo' modificare anche temporaneamente, in  senso  meno
restrittivo, le misure di salvaguardia sopracitate;
  Visto il piano che prevede nel periodo compreso tra il 16 agosto ed
il 31 agosto una riduzione delle spettanze di prelievo, assentite dai
decreti di concessione, nella misura del 20%;
  Considerato che nel periodo compreso tra il 2 agosto e il 15 agosto
del   corrente   anno,  si  sono  verificate  condizioni  idrologiche
favorevoli nei riguardi delle portate del Piave,  che  hanno  inoltre
consentito di invasare i serbatoi idroelettrici;
  Considerato  che  il  quadro delle previsioni relative alla seconda
meta' del mese di agosto consente  pertanto  di  riportare  verso  la
normalizzazione il regime delle concessioni irrigue;
  Considerato che tuttavia, al fine di garantire comunque un deflusso
minimo  vitale alla sezione di Nervesa che, sulla base del piano puo'
rimanere determinato in 7 mc/sec., risulta essenziale  mantenere  una
riduzione del 10% delle spettanze di prelievo assentite;
                              Delibera:
  1.  Le  riduzioni  previste  nel piano di regolazione, adottato dal
comitato istituzionale dell'Autorita' di  bacino  dei  fiumi  Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, giusta delibera del
2  agosto  1996,  quale  misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 17
della legge n. 183 del 18 maggio 1989, sono  limitate  al  10%  delle
spettanze di prelievo assentite dai decreti di concessione, a partire
dalla data della presente delibera e fino al 31 agosto 1996.
  2. Il deflusso minimo vitale nel Piave alla sezione di Nervesa, per
il periodo sopracitato, rimane determinato in 7 mc/sec.
  3.  Copia della presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.
  4. Copia della presente deliberazione, ai fini della consultazione,
e' altresi'  depositata  presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici
(Direzione generale della difesa del suolo e Magistrato alle acque di
Venezia),  l'Autorita'  di  bacino  dei  fiumi  Isonzo,  Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), nonche'  la
regione del Veneto (giunta regionale).
   Venezia, 19 agosto 1996
                                     Il segretario generale: BORRELLI