Riduzione delle misure temporanee di salvaguardia, riguardanti la regolazione nel periodo agosto-settembre 1996 delle utilizzazioni idriche del Medio-Piave.(GU n.206 del 3-9-1996)
IL SEGRETARIO GENERALE Visto l'art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989 cosi' come integrato e modificato dall'art. 12 della legge n. 493 del 4 dicembre 1993; Vista la delibera del 2 agosto 1996 con la quale il comitato istituzionale ha adottato misure di salvaguardia si sensi e per gli effetti del succitato art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, sulla base del piano di regolazione delle utilizzazioni idriche del medio bacino del Piave predisposto dalla segreteria tecnica dall'Autorita' di bacino; Visto l'art. 2 della succitata delibera con la quale il segretario generale dell'Autorita', qualora le condizioni idrologiche del bacino lo permettano, puo' modificare anche temporaneamente, in senso meno restrittivo, le misure di salvaguardia sopracitate; Visto il piano che prevede nel periodo compreso tra il 16 agosto ed il 31 agosto una riduzione delle spettanze di prelievo, assentite dai decreti di concessione, nella misura del 20%; Considerato che nel periodo compreso tra il 2 agosto e il 15 agosto del corrente anno, si sono verificate condizioni idrologiche favorevoli nei riguardi delle portate del Piave, che hanno inoltre consentito di invasare i serbatoi idroelettrici; Considerato che il quadro delle previsioni relative alla seconda meta' del mese di agosto consente pertanto di riportare verso la normalizzazione il regime delle concessioni irrigue; Considerato che tuttavia, al fine di garantire comunque un deflusso minimo vitale alla sezione di Nervesa che, sulla base del piano puo' rimanere determinato in 7 mc/sec., risulta essenziale mantenere una riduzione del 10% delle spettanze di prelievo assentite; Delibera: 1. Le riduzioni previste nel piano di regolazione, adottato dal comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, giusta delibera del 2 agosto 1996, quale misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, sono limitate al 10% delle spettanze di prelievo assentite dai decreti di concessione, a partire dalla data della presente delibera e fino al 31 agosto 1996. 2. Il deflusso minimo vitale nel Piave alla sezione di Nervesa, per il periodo sopracitato, rimane determinato in 7 mc/sec. 3. Copia della presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. 4. Copia della presente deliberazione, ai fini della consultazione, e' altresi' depositata presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e Magistrato alle acque di Venezia), l'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), nonche' la regione del Veneto (giunta regionale). Venezia, 19 agosto 1996 Il segretario generale: BORRELLI