Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.207 del 4-9-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facolta' di scienze politiche; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1996, n. 13) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze politiche; Viste la proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato nella parte relativa alla facolta' di scienze politiche - corso di laurea in scienze politiche, sostituendo gli articoli dal n. 31 al n. 37 compreso con i seguenti: "Art. 31. - Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico-economico. Il corso di laurea in scienze politiche afferisce alle facolta' di scienze politiche ed ha durata quadriennale. Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purche' in conformita' alla legislazione vigente. Art. 32. - Il corso di laurea in scienze politiche ha durata quadriennale e comprende almeno ventuno annualita' d'insegnamento, oltre ad almeno due annualita' d'insegnamento relative a due lingue straniere. Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione. Per essere ammessi all'esame di laurea e' necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facolta'. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche. I consigli delle strutture didattiche competenti individuano gli insegnamenti del primo e del secondo biennio secondo i successivi articoli 3 e 4, e stabiliscono le modalita' degli esami di profitto e di laurea. Art. 33. - Il biennio propedeutico comprende almeno dieci annualita' d'insegnamento fondamentali, delle quali otto, da scegliersi in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinare a fianco indicati: 1) diritto pubblico (N08X, N09X); 2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H); 3) scienza politica (Q02X); 4) sociologia generale (Q05A); 5) statistica (S01A); 6) storia moderna (M02X) o storia contemporanea (M04X); 7) storia delle dottrine politiche (Q01B) o storia delle istituzioni politiche (Q01C); 8) diritto costituzionale comparato (N11X). Le residue annualita' di insegnamento sono scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari: diritto privato (N0lX, N02X); filosofia politica (Q01A); organizzazione e diritto internazionale (N14X); politica economica (P01B); storia contemporanea (M04X) o storia moderna (M02X); storia delle istituzioni politiche (Q01C) o storia delle dottrine politiche (Q01B); storia delle relazioni internazionali (Q04X). Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima e una adeguata formazione metodologica. Art. 34. - Il biennio di specializzazione puo' articolarsi in massimo di cinque indirizzi: 1) politico-amministrativo; 2) politico-economico; 3) politico-internazionale; 4) storico-politico; 5) politico-sociale. Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualita' di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualita' di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio della struttura didattica nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati: Indirizzo politico-amministrativo: diritto amministrativo (N10X); diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico (N08X, N09X, N11X); diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X); diritto dell'economia (N05X); diritto e procedura penale (N17X); diritto finanziario (N13X); diritto privato (N01X, N04X); filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X); scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X); sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05C, Q05E); storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X); storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica (N19X); storia delle istituzioni politiche (Q01C). Indirizzo politico-economico: contabilita' di Stato e degli enti pubblici (P01C-N10X); demografia (S03A); diritto commerciale (N04X); diritto dell'economia (N05X); econometria (P01E); economia e politica dello sviluppo (P01H); economia e politica industriale (P01I); economia e politica monetaria (P01F); economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A, P02B, P02D, P02E); economia internazionale (P01G); economia politica - analisi economica (P01A); economia regionale (N10J); matematica per le scienze economiche e sociali (S04A); politica economica (P01B); scienza dell'amministrazione (Q02X); scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C); sociologia economica e del lavoro (Q05C); statistica economica (S02X); storia del pensiero economico (P01D). Indirizzo politico-internazionale: diritto comparato (N02X, N11X); diritto e organizzazione internazionale, diritti dell'uomo (N20X, N14X); economia e politica monetaria (P01F); economia internazionale (P01G); geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente (M06B, P01B); politica economica europea (P01B); scienza politica (Q02X); storia contemporanea (M04X); storia delle relazioni internazionali (Q04X); storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B); storia e istituzioni delle Americhe (Q03X); storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B); teoria e politica dello sviluppo (P01H). Indirizzo storico-politico: filosofia della storia (M07C); filosofia politica (Q01B); geografia politica ed economica (M06B); storia contemporanea (M04X); storia dei Paesi islamici (L14A); storia del diritto italiano (N19X); storia dell'Europa orientale (M02B); storia delle dottrine politiche (Q01A); storia delle istituzioni politiche (Q01C); storia delle relazioni internazionali (Q04X); storia del pensiero economico (P01D); storia economica (P03X); storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B); storia e istituzioni delle Americhe (Q03X); storia medievale e storia moderna (M01X-M02A). Indirizzo politico-sociale: demografia (S03A); diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X); etnologia e antropologia culturale (M05X); organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio (M06B); politica economica (P01B); politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A); psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C); sociologia dei fenomeni politici (Q05E); sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B); sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C); sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D); sociologia giuridica e mutamento sociale, sociologia della devianza (N21X, Q05F, Q05G); scienza politica, politiche pubbliche (Q02X); statistica sociale (S03B). Il biennio di specializzazione e' organizzato da ciascuna facolta' in conformita' delle proprie esigenze peculiari, attivando almeno due indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati. Il consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilita' di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualita' tra quelli attivati nella facolta' sede del corso di laurea, o nelle altre facolta' dell'Universita' o di altre universita', in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purche' in linea con le finalita' formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 22 agosto 1996 Il rettore