COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996 

  Assegnazione  di risorse a valere sul Fondo a favore della montagna
per l'anno 1996.
(GU n.214 del 12-9-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  recante,
"Trasferimento  delle  competenze  del soppresso Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la  promozione
dello  sviluppo  del  Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488";
  Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995,  n.  32,  convertito  nella
legge  7  aprile  1995,  n.  104,  recante: "Disposizioni urgenti per
accelerare la concessione delle  agevolazioni  alle  attivita'  della
soppressa  Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e
del relativo personale";
  Visto in particolare  l'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  n.
32/1995  convertito  con  legge  n.  104/1995  che demanda al CIPE il
riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo
n. 96/1993  sulla  base  degli  impegni  assunti  in  relazione  alle
competenze  trasferite  a ciascuna delle amministrazioni interessate,
nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;
  Vista  la  legge  31  gennaio  1994,  n.  97,   concernente   nuove
disposizioni per le zone montane, il cui fine e' la salvaguardia e la
valorizzazione delle zone montane stesse;
  Visto  l'art.  2  della  legge  n. 97/1994 che istituisce presso il
Ministero del bilancio e  della  programmazione  economica  il  Fondo
nazionale  per  la  montagna  alimentato da trasferimenti comunitari,
nazionali e di enti pubblici, ripartiti tra le regioni e le  province
autonome;
  Visto l'art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994 che stabilisce che
una quota del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.  96,  deve  essere vincolata per le finalita' previste dalla legge
stessa;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, il cui art. 3,  comma  11,
stabilisce  che  per  l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna,
determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'art. 19, comma
5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  non  dovra'  essere
inferiore a lire 300 miliardi;
  Considerato   che  occorre  contemperare  le  esigenze  di  finanza
pubblica con l'interesse ad accelerare i programmi di sviluppo  della
montagna  con  particolare riguardo alle azioni previste dall'art. 1,
comma 4, della legge n. 97/1994;
  Ritenuto  di  dover  fissare  per  l'anno  1996,  in  300  miliardi
l'importo  del Fondo per la montagna in considerazione della puntuale
indicazione di legge, nonche' delle circostanze  che  a  causa  delle
complesse  operazioni  che  hanno  caratterizzato  l'erogazione delle
risorse a valere sul Fondo 1995 non sono  disponibili  dati  puntuali
sull'effettiva  programmazione e attuazione degli interventi previsti
dalla legge sulla montagna;
  Ritenuto che, a valere sulle  disponibilita'  recate  dall'art.  1,
comma 8, della legge n. 488/1992, occorre vincolare l'importo di lire
300  miliardi  per  l'anno 1996 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della
legge n. 97/1994;
  Su proposta  del  Ministero  del  bilancio  e  della  pogrammazione
economica,  sulla  quale  e' stato acquisito il previsto concerto del
Ministero del tesoro;
                              Delibera:
  A  valere  sulle  disponibilita'  complessive previste dall'art. 1,
comma 8, della legge n. 488/1992 e' vincolata la somma  di  lire  300
miliardi (corrispondente al 3,23% delle disponibilita' 1996 del Fondo
ex  art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993) per il fondo montagna
anno 1996.
   Roma, 26 giugno 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 14 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 240