UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 7 maggio 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.218 del 17-9-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 -  Introduzione  insegnamenti
negli statuti delle Universita';
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 -  Istituzione  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, ed in
particolare l'art. 16;
  Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano
triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1991
che  ha  approvato  il  piano  di  sviluppo  dell'universita'  per il
triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11;
  Visto il decreto del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica 31 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del  29  ottobre  1992,  n.  255,  che  reca  modificazioni
all'ordinamento   didattico   relativamente   ai   corsi  di  diploma
universitario dell'area economica, e la relativa tabella XLIII;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  1994  -
Individuazione    dei    settori    scientifico-disciplinari    degli
insegnamenti universitari, ai  sensi  dell'art.  14  della  legge  19
novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 -
Integrazione  all'allegato  2  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica   12   aprile  1994  recante  individuazione  dei  settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti  universitari,  ai  sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 19 ottobre 1995, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale del 20 dicembre 1995;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di approvare la modifica
proposta, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale  nell'adunanza  del  9  febbraio  1996, all'istituzione dei
corsi di diploma universitario in: economia e  amministrazione  delle
imprese - commercio estero;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come segue:
                              Titolo V
                    SECONDA FACOLTA' DI ECONOMIA
                          (sede di Varese)
  L'art. 72 viene sostituito come segue:
  Alla seconda facolta' di economia, con sede in Varese, afferiscono:
   il corso di laurea in economia e commercio;
   il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese;
   il corso di diploma in commercio estero.
  La  seconda facolta' di economia conferisce la laurea in economia e
commercio, con eventuale menzione  dell'indirizzo  di  studi,  quando
esso  sia  determinato  a  norma  del  successivo art. 87, il diploma
universitario  in  economia  e  amministrazione  delle  imprese,  con
eventuale   menzione   dell'indirizzo   di   studi  quando  esso  sia
determinato a norma del  successivo  art.  102,  nonche'  il  diploma
universitario in commercio estero.
  Prima dell'art. 73 vengono inseriti i seguenti titoli:
                           CORSI DI LAUREA
                         Disposizioni comuni
  Dopo   l'art.  88  vengono  aggiunti  gli  articoli  seguenti,  con
opportuna rinumerazione del testo.
                          CORSI DI DIPLOMA
                         Disposizioni comuni
  Art. 89 (Iscrizioni). - Il numero degli iscritti a ciascun anno dei
corsi di diploma attivati presso la facolta'  puo'  essere  stabilito
annualmente  dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta',
in base alle strutture disponibili, alle  esigenze  del  mercato  del
lavoro   e   secondo   i   criteri  generali  fissati  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  ai  sensi
della normativa vigente.
  Il  consiglio  di  facolta'  determina le modalita' delle eventuali
prove di ammissione e quelle della verifica della conoscenza  di  una
lingua straniera di cui al successivo art. 103.
  Art.  90  (Titoli  di  ammissione). - Sono titoli di ammissione per
l'iscrizione ai corsi di diploma della seconda facolta'  di  economia
quelli previsti dalla normativa vigente.
  Art.  91  (Insegnamenti  attivabili). - Gli insegnamenti attivabili
presso la seconda facolta' di economia sono:
    a) quelli attivabili  nei  corsi  di  laurea  della  facolta'  di
economia;
    b)  gli  insegnamenti  caratterizzanti  gli  eventuali  indirizzi
attivati ai sensi del successivo art.  102  nonche'  quelli  previsti
sotto  la  voce  "altre  aree"  per il corso di diploma in economia e
gestione dei servizi  turistici  al  terzo  comma  dell'art.  14  del
decreto  ministeriale 31 luglio 1992, e successive modificazioni, per
il corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda al  terzo
comma  dell'art.  15  dello  stesso decreto ministeriale e successive
modificazioni, per il corso di  diploma  in  gestione  delle  imprese
alimentari   al   terzo  comma  dell'art.  16  dello  stesso  decreto
ministeriale e successive modificazioni;
    c)  insegnamenti  dei settori scientifico-disciplinari diversi da
quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un  massimo  di  otto  per
ciascun  corso  di diploma o indirizzo attivato presso la facolta' ai
sensi del successivo art. 102.
  Gli insegnamenti che compaiono  in  piu'  settori  potranno  essere
scelti   da  uno  qualsiasi  di  essi,  in  relazione  alle  esigenze
didattico-scientifiche della facolta'.
  La facolta' garantisce che, tra  gli  insegnamenti  attivati  nella
facolta',  ve  ne  siano  almeno  dieci  compresi  nell'elenco  degli
insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma.
  Art.  92  (Riconoscimento  di  insegnamenti).  -  Il  consiglio  di
facolta'   determina   nel  proprio  regolamento  i  criteri  per  il
riconoscimento degli  insegnamenti  ai  fini  del  consegnimento  del
diploma universitario.
  Sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma di laurea e
di  diploma  universitario  affini  seguiti  con  esito  positivo, in
relazione  al  sistema  di  crediti   determinato   dal   regolamento
didattico,  a  condizione  che  essi  siano  compatibili, anche per i
contenuti, con il piano di studi approvato dalla facolta'. Saranno in
ogni caso riconosciute le prove di idoneita' di lingue  straniere  ed
informatica.
  Ai  fini  del  riconoscimento  di  cui  ai commi precedenti sono da
considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella
VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992  e  quelli  di  diploma
universitario  dell'area  economica di cui al decreto ministeriale 31
luglio 1992 e successive modificazioni.
  Art. 93 (Insegnamenti e prove di idoneita'). - Il  piano  di  studi
dei   corsi  di  diploma  universitario  comprende  sei  insegnamenti
fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra  i
caratterizzanti il corso di diploma, e altri insegnamenti equivalenti
in numero di quattro annualita'.
  Per  il  conseguimento  del  diploma  universitario devono altresi'
essere state superate le prove di idoneita' di cui al successivo art.
98, e il colloquio finale di cui al successivo art. 99.
  Art.   94   (Insegnamenti   fondamentali).   -   Gli   insegnamenti
fondamentali  devono  fornire  agli studenti i principi e i contenuti
basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari,  anche  in
vista  del  ruolo  propedeutico  e  complementare per l'apprendimento
degli altri insegnamenti del corso di diploma.
  Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma  precedente,
la  facolta'  attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli di cui
all'art. 91, secondo la seguente distribuzione:
   uno nel settore P01A (Economia politica)
   uno nel settore P02A (Economia aziendale)
   uno nel settore N01X (Diritto privato)
   uno nel settore N09X (Istituzioni di diritto pubblico)
   uno nel settore S01A (Statistica)
   uno nel settore S04A (Matematica per le applicazioni economiche).
  Gli    insegnamenti    che    compaiono     in     piu'     settori
scientifico-disciplinari  possono  essere  scelti da uno qualsiasi di
essi in relazione  alle  esigenze  didattiche  e  scientifiche  della
facolta'.
  Gli  insegnamenti  fondamentali sono annuali e sono svolti di norma
nel primo anno di corso.
  Art.   95   (Piani   di   studi).   -  La  facolta',  nel  rispetto
dell'ordinamento, individua con il proprio regolamento i criteri  per
la  formazione del piano di studi e degli eventuali indirizzi - anche
non  menzionati  nel  diploma  universitario  -  prevedendo  adeguate
possibilita'  di scelta per gli studenti, con la determinazione di un
sistema di crediti didattici.
  La facolta' puo' assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne
specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in  cui
essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali
recanti  la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi
potra' soltanto essere  aggiunta  una  indicazione  numerica  secondo
l'ordine di propedeuticita'.
  Lo  studente non puo' essere iscritto al terzo anno di corso se non
ha superato almeno tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di
studi nel primo anno, oltre agli esami del secondo  anno  determinati
nel regolamento di facolta'.
  La  facolta'  puo' autorizzare lo studente ad inserire nel piano di
studio  fino  a  quattro  insegnamenti  attivati  in  altre  facolta'
dell'Ateneo,  o  in altre universita' anche straniere, fatto salvo il
riconoscimento  degli  studi  effettuati  all'estero  nell'ambito  di
accordi interuniversitari.
In  tal  caso la facolta' dovra' determinare la categoria e l'area di
appartenenza dei suddetti insegnamenti ai  fini  del  rispetto  degli
articoli 101 e 105 e delle altre prescrizioni dell'ordinamento.
  La  struttura  didattica  competente  puo' integrare l'elenco degli
insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di  diploma  con  altri
quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.
  Art.  96 (Esercitazioni pratiche e stages). - Nell'ambito dei corsi
previsti per il diploma universitario, la facolta' deve riservare non
meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari
insegnamenti.
  Per l'approfondimento della formazione professionale specifica  del
corso  di  diploma  universitario,  la  facolta'  puo' organizzare la
permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor,  presso
le  aziende,  enti o altri organismi per stages della durata da tre a
sei mesi.
  Art. 97 (Articolazione  dei  corsi).  -  Gli  insegnamenti  annuali
comprendono  di  norma  settanta  ore di didattica, quelli semestrali
trentacinque ore.
  La facolta' stabilisce quali  insegnamenti  non  fondamentali  sono
svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e  due  corsi  semestrali.  Uno  stesso  corso  annuale  puo'  essere
articolato in due corsi  semestrali,  anche  con  distinte  prove  di
esame.
  Ferma   restando  la  possibilita'  di  riconoscimento  di  crediti
didattici, fino a tre corsi annuali o sei semestrali  possono  essere
svolti  coordinando  moduli  didattici  di  durata piu' breve, svolti
anche da docenti diversi, per un numero  complessivamente  uguale  di
ore.
  Art.  98  (Prove  di idoneita'). - Per il conseguimento del diploma
universitario, lo studente deve superare una prova  di  idoneita'  in
una  lingua straniera moderna ed una prova di idoneita' di conoscenze
informatiche di base.
  La  facolta' puo' stabilire che sia superata una prova di idoneita'
in una seconda lingua straniera moderna.
  Possono essere attivati insegnamenti di  informatica  e  di  lingue
straniere  moderne,  anche  articolati  su piu' corsi annuali. In tal
caso la facolta' puo' sostituire le prove di idoneita' con  esami  di
profitto,  che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 93, anche ai
fini della determinazione della media.
  Le prove di idoneita'  possono  essere  sostenute  anche  senza  la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Nell'ambito  di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento
di certificati internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato
al superamento delle prove di idoneita' nelle lingue straniere.
  Art. 99 (Esami di profitto e colloquio finale). - Il  consiglio  di
facolta' stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle prove
di  idoneita'  e  del colloquio finale nel rispetto dei vincoli posti
dai regolamenti di Ateneo.
  Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella
discussione  orale  di  un  tipico  problema  professionale  o  nella
presentazione   dell'esperienza  maturata  nell'eventuale  stage,  in
entrambi i casi con gli opportuni  riferimenti  alle  discipline  del
corso di diploma.
                  DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA
                   E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE
  Art. 100 (Insegnamenti caratterizzanti del diploma universitario in
economia  e  amministrazione  delle  imprese).  -  Sono  insegnamenti
caratterizzanti del corso di diploma in  economia  e  amministrazione
delle imprese, i seguenti:
   Area economica:
    Economia applicata;
    Geografia economica;
    Scienza delle finanze;
    Storia economica.
   Area aziendale:
    Analisi e contabilita' dei costi;
    Finanza aziendale;
    Gestione informatica dei dati aziendali;
    Marketing;
    Organizzazione aziendale;
    Programmazione e controllo;
    Revisione aziendale;
    Tecnica bancaria;
    Tecnica industriale e commerciale;
    Tecnologia dei cicli produttivi.
   Area giuridica:
    Diritto commerciale;
    Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
    Diritto del mercato finanziario;
    Diritto fallimentare;
    Diritto tributario.
   Area matematico-statistica:
    Statistica aziendale;
    Matematica finanziaria.
  Art. 101 (Piano di studi per il diploma universitario in economia e
amministrazione   delle   imprese).  -  Il  piano  di  studi  per  il
conseguimento  del  diploma  in  economia  e  amministrazione   delle
imprese,    nel    complesso    degli    insegnamenti   fondamentali,
caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno:
   tre insegnamenti dell'area economica;
   cinque insegnamenti dell'area aziendale;
   tre insegnamenti dell'area giuridica;
   due insegnamenti dell'area matematico-statistica.
  Art.   102   (Indirizzi).   -  Nell'ambito  del  corso  di  diploma
universitario  in  economia  e  amministrazione  delle  imprese,   il
consiglio   di   facolta',   qualora  siano  disponibili  le  risorse
necessarie, puo' deliberare l'attivazione di indirizzi  per  favorire
la  specializzazione  professionale,  fermi  restando tutti i vincoli
previsti dai precedenti articoli.
              DIPLOMA UNIVERSITARIO IN COMMERCIO ESTERO
  Art. 103 (Prova di ammissione al diploma universitario in commercio
estero). - Per l'ammissione al  diploma  universitario  in  commercio
estero e' richiesta, oltre alle altre prove determinate dal consiglio
di facolta', la verifica della conoscenza di una lingua straniera.
  Art. 104 (Insegnamenti caratterizzanti del diploma universitario in
commercio  estero).  - Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di
diploma in commercio estero i seguenti:
   Area economica:
    Economia dei trasporti;
    Economia delle grandi aree geografiche;
    Economia internazionale;
    Geografia economica;
    Storia del commercio.
   Area aziendale:
    Economia e tecnica dell'assicurazione;
    Gestione informatica dei dati aziendali;
    Marketing internazionale;
    Merceologia doganale;
    Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
    Organizzazione delle aziende commerciali;
    Tecnica bancaria;
    Tecnica industriale e commerciale.
   Area giuridica:
    Diritto bancario;
    Diritto commerciale;
    Diritto degli scambi internazionali;
    Diritto della borsa e dei cambi;
    Diritto internazionale;
    Diritto internazionale dell'economia.
   Area matematico-statistica:
    Matematica finanziaria;
    Statistica aziendale.
  Art. 105 (Piano di studi per il diploma universitario in  commercio
estero).  -  Il  piano  di  studi per il conseguimento del diploma in
commercio estero,  nel  complesso  degli  insegnamenti  fondamentali,
caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno:
   tre insegnamenti dell'area economica;
   quattro insegnamenti dell'area aziendale;
   tre insegnamenti dell'area giuridica;
   tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.
  Il   decreto   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Pavia, 7 maggio 1996
                                                   Il rettore: SCHMID