Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.218 del 17-9-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Universita'; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16; Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano di sviluppo dell'universita' per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996, al riordino del corso di laurea in giurisprudenza; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: Titolo II FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA Capo I Disposizioni generali Art. 14. - La facolta' di giurisprudenza, a conclusione del corrispondente corso di laurea, conferisce la laurea in giurisprudenza. Art. 15. - Presso la facolta' di giurisprudenza sono attivabili tutti gli insegnamenti afferenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari: F22B Medicina legale N01X Diritto privato N02X Diritto privato comparato N03X Diritto agrario N04X Diritto commerciale N05X Diritto dell'economia N06X Diritto della navigazione N07X Diritto del lavoro N08X Diritto costituzionale N09X Istituzioni di diritto pubblico N10X Diritto amministrativo N11X Diritto pubblico comparato N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico N13X Diritto tributario N14X Diritto internazionale N15X Diritto processuale civile N16X Diritto processuale penale N17X Diritto penale N18X Diritto romano e diritti dell'antichita' N19X Storia del diritto italiano N20X Filosofia del diritto N21X Sociologia del diritto P01A Economia politica P01B Politica economica P01C Scienza delle finanze P01D Storia del pensiero economico P01E Econometria P01F Economia monetaria P01G Economia internazionale P01H Economia dello sviluppo P01I Economia dei settori produttivi P01J Economia regionale P02A Economia aziendale P02B Economia e gestione delle imprese P02C Finanza aziendale P02D Organizzazione aziendale Q01C Storia delle istituzioni politiche Q02X Scienza politica Q05A Sociologia generale Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro S01A Statistica S01B Statistica per la ricerca sperimentale. Art. 16. - 1. I titoli di ammissione per il corso di laurea in giurisprudenza sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Art. 17. - Per quanto riguarda i corsi afferenti ad altre facolta', fino a che la facolta' di giurisprudenza non avra' dettato criteri generali di affinita', valgono le disposizioni seguenti: a) i laureati in economia e commercio e in scienze politiche possono essere iscritti al terzo anno del corso di laurea in giurisprudenza; la facolta', tenendo conto degli studi da essi compiuti, stabilisce il piano di studi e determina il numero delle discipline che debbono frequentare e di cui debbono superare gli esami per conseguire la nuova laurea; b) la facolta' delibera caso per caso in merito alle domande degli studenti provenienti da altre facolta' e che chiedono il passaggio alla facolta' di giurisprudenza. Art. 18. - 1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica: a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate negli articoli seguenti, gli insegnamenti fondamentali obbligatori; b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalita' degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica; c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio, le eventuali propedeuticita' fra gli insegnamenti e gli eventuali indirizzi del corso di laurea; d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi. 2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato e' oggetto di certificazione da parte dell'universita' che conferisce il titolo. 3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, le decisioni previste al comma 1 del presente articolo potranno essere adottate con autonoma e separata deliberazione del consiglio di facolta'. Art. 19. - Le discipline delle aree obbligatorie previste per il corso di laurea nei capi seguenti sono tratte dai settori scientifico-disciplinari di seguito indicati: A) Per l'area giuridica: 1) area del diritto amministrativo (e della giustizia amministrativa) (N10X); 2) area del diritto bancario e del mercato finanziario (N05X); 3) area del diritto civile (e del diritto di famiglia) (N01X); 4) area del diritto civile e del diritto commerciale (N01X, N04X); 5) area del diritto commerciale (e del diritto fallimentare) (N04X, N15X); 6) area del diritto comparato e comunitario (N02X, N11X, N14X); 7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario (N02X, N04X, N11X, N14X); 8) area del diritto costituzionale (N08X); 9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo (N08X, N09X, N10X); 10) area del diritto del lavoro (e della previdenza sociale) (N07X); 11) area del diritto ecclesiastico (N12X); 12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali) (N14X); 13) area del diritto penale (N17X); 14) area del diritto processuale civile (N15X); 15) area del diritto processuale penale (e dell'ordinamento giudiziario) (N16X); 16) area del diritto romano (N18X); 17) area del diritto tributario (N13X); 18) area della storia del diritto medioevale e moderno (N19X); 19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica) (N20X); 20) area storico-giuridica (N18X, N19X). B) Per le altre aree: 1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione (P02A, P02B, P02D); 2) area della finanza e della contabilita' aziendale (P02C); 3) area della sociologia applicata (Q05C); 4) area dell'economia politica (P01A); 5) area delle scienze dell'amministrazione (Q02X); 6) area economica (P01A, P01B, P01D, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J); 7) area economico-finanziaria (P01A, P01B, P01C, P01D, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J). Capo II Corso di laurea in giurisprudenza Art. 20 - 1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista. 2. Il corso di laurea in giurisprudenza ha durata quadriennale. Art. 21 - 1. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea. 2. La struttura didattica stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame di laurea. 3. Fino alla regolamentazione di cui al precedente comma, l'esame di laurea in giurisprudenza consiste: a) nella presentazione di una dissertazione su un tema scelto liberamente dal candidato in una delle discipline della facolta'; b) in una discussione sulla dissertazione o su argomenti affini. La facolta' potra' deliberare che alla discussione sulla dissertazione di cui alla lettera a) si aggiunga la discussione di una breve dissertazione scritta su altro tema attinente a una diversa disciplina, approvato dal professore della materia. Art. 22 - 1. Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari: 1) area del diritto amministrativo; 2) area del diritto civile; 3) area del diritto commerciale; 4) area del diritto comparato e comunitario; 5) area del diritto costituzionale; 6) area del diritto del lavoro; 7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali); 8) area del diritto penale; 9) area del diritto processuale civile; 10) area del diritto processuale penale; 11) area del diritto romano; 12) area della storia del diritto medioevale e moderno; 13) area economico-finanziaria; 14) area filosofico-giuridica. 2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1 le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualita' di insegnamento. 3. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario. 4. Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 3 dovranno essere assicurate un'adegnata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima. 5. La facolta' assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio. Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pavia, 19 giugno 1996 Il rettore: SCHMID