UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 19 giugno 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.218 del 17-9-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 -  Introduzione  insegnamenti
negli statuti delle Universita';
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 -  Istituzione  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, ed in
particolare l'art. 16;
  Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano
triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1991
che  ha  approvato  il  piano  di  sviluppo  dell'universita'  per il
triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11.
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  1994  -
Individuazione    dei    settori    scientifico-disciplinari    degli
insegnamenti universitari, ai  sensi  dell'art.  14  della  legge  19
novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 -
Integrazione  all'allegato  2  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica   12   aprile  1994  recante  individuazione  dei  settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti  universitari,  ai  sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e  tecnologica  del  31  maggio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di approvare la modifica
proposta, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale  nell'adunanza del 18 aprile 1996, al riordino del corso di
laurea in giurisprudenza;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come segue:
                              Titolo II
                     FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
                               Capo I
                        Disposizioni generali
  Art.  14.  -  La  facolta'  di  giurisprudenza,  a  conclusione del
corrispondente   corso   di   laurea,   conferisce   la   laurea   in
giurisprudenza.
  Art.  15.  -  Presso  la facolta' di giurisprudenza sono attivabili
tutti   gli    insegnamenti    afferenti    ai    seguenti    settori
scientifico-disciplinari:
   F22B Medicina legale
   N01X Diritto privato
   N02X Diritto privato comparato
   N03X Diritto agrario
   N04X Diritto commerciale
   N05X Diritto dell'economia
   N06X Diritto della navigazione
   N07X Diritto del lavoro
   N08X Diritto costituzionale
   N09X Istituzioni di diritto pubblico
   N10X Diritto amministrativo
   N11X Diritto pubblico comparato
   N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico
   N13X Diritto tributario
   N14X Diritto internazionale
   N15X Diritto processuale civile
   N16X Diritto processuale penale
   N17X Diritto penale
   N18X Diritto romano e diritti dell'antichita'
   N19X Storia del diritto italiano
   N20X Filosofia del diritto
   N21X Sociologia del diritto
   P01A Economia politica
   P01B Politica economica
   P01C Scienza delle finanze
   P01D Storia del pensiero economico
   P01E Econometria
   P01F Economia monetaria
   P01G Economia internazionale
   P01H Economia dello sviluppo
   P01I Economia dei settori produttivi
   P01J Economia regionale
   P02A Economia aziendale
   P02B Economia e gestione delle imprese
   P02C Finanza aziendale
   P02D Organizzazione aziendale
   Q01C Storia delle istituzioni politiche
   Q02X Scienza politica
   Q05A Sociologia generale
   Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro
   S01A Statistica
   S01B Statistica per la ricerca sperimentale.
  Art.  16.  -  1.  I  titoli di ammissione per il corso di laurea in
giurisprudenza sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni.
  2. Il numero degli iscritti a ciascun anno  di  corso  puo'  essere
stabilito  annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di
facolta', in base alle  risorse  disponibili  ed  alle  esigenze  del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n.
341/1990.
  Art. 17. - Per quanto riguarda i corsi afferenti ad altre facolta',
fino  a  che  la facolta' di giurisprudenza non avra' dettato criteri
generali di affinita', valgono le disposizioni seguenti:
    a) i laureati in economia e  commercio  e  in  scienze  politiche
possono  essere  iscritti  al  terzo  anno  del  corso  di  laurea in
giurisprudenza; la  facolta',  tenendo  conto  degli  studi  da  essi
compiuti,  stabilisce  il  piano di studi e determina il numero delle
discipline che debbono frequentare e  di  cui  debbono  superare  gli
esami per conseguire la nuova laurea;
    b)  la  facolta'  delibera  caso  per caso in merito alle domande
degli studenti provenienti  da  altre  facolta'  e  che  chiedono  il
passaggio alla facolta' di giurisprudenza.
  Art. 18. - 1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma
2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:
    a)  individua,  nel  rispetto  di  quanto  previsto circa le aree
disciplinari determinate negli articoli  seguenti,  gli  insegnamenti
fondamentali obbligatori;
    b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici,
le  modalita'  degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione
pratica;
    c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio,  le
eventuali  propedeuticita'  fra  gli  insegnamenti  e  gli  eventuali
indirizzi del corso di laurea;
    d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive  che
ne  specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento  di
cui  al  precedente  comma  1,  il  profilo  formativo specificato e'
oggetto di certificazione da parte dell'universita' che conferisce il
titolo.
  3. Fino all'emanazione dei regolamenti di  cui  all'art.  11  della
legge  n.  341/1990,  le  decisioni  previste al comma 1 del presente
articolo  potranno  essere   adottate   con   autonoma   e   separata
deliberazione del consiglio di facolta'.
  Art.  19.  -  Le discipline delle aree obbligatorie previste per il
corso  di  laurea  nei  capi  seguenti  sono   tratte   dai   settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
  A) Per l'area giuridica:
   1)   area   del   diritto   amministrativo   (e   della  giustizia
amministrativa) (N10X);
   2) area del diritto bancario e del mercato finanziario (N05X);
   3) area del diritto civile (e del diritto di famiglia) (N01X);
   4) area del diritto civile e del diritto commerciale (N01X, N04X);
   5) area del  diritto  commerciale  (e  del  diritto  fallimentare)
(N04X, N15X);
   6) area del diritto comparato e comunitario (N02X, N11X, N14X);
   7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario (N02X,
N04X, N11X, N14X);
   8) area del diritto costituzionale (N08X);
   9)  area  del  diritto costituzionale e del diritto amministrativo
(N08X, N09X, N10X);
   10) area del diritto  del  lavoro  (e  della  previdenza  sociale)
(N07X);
   11) area del diritto ecclesiastico (N12X);
   12)  area  del  diritto  internazionale  e del diritto comunitario
(profili istituzionali) (N14X);
   13) area del diritto penale (N17X);
   14) area del diritto processuale civile (N15X);
   15)  area  del  diritto  processuale  penale  (e  dell'ordinamento
giudiziario) (N16X);
   16) area del diritto romano (N18X);
   17) area del diritto tributario (N13X);
   18) area della storia del diritto medioevale e moderno (N19X);
   19)  area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina
informatica giuridica) (N20X);
   20) area storico-giuridica (N18X, N19X).
  B) Per le altre aree:
   1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione
(P02A, P02B, P02D);
   2) area della finanza e della contabilita' aziendale (P02C);
   3) area della sociologia applicata (Q05C);
   4) area dell'economia politica (P01A);
   5) area delle scienze dell'amministrazione (Q02X);
   6) area economica (P01A,  P01B,  P01D,  P01F,  P01G,  P01H,  P01I,
P01J);
   7) area economico-finanziaria (P01A, P01B, P01C, P01D, P01F, P01G,
P01H, P01I, P01J).
                               Capo II
                  Corso di laurea in giurisprudenza
  Art. 20 - 1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate
conoscenze   di  metodo  e  di  contenuti  culturali,  scientifici  e
professionali per la formazione del giurista.
  2. Il corso di laurea in giurisprudenza ha durata quadriennale.
  Art. 21 -  1.  Il  corso  di  laurea  in  giurisprudenza  comprende
ventisei  annualita'  di  insegnamento  e si conclude con un esame di
laurea.
  2. La struttura didattica stabilisce le modalita'  degli  esami  di
profitto,  delle  eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame
di laurea.
  3. Fino alla regolamentazione di cui al precedente  comma,  l'esame
di laurea in giurisprudenza consiste:
    a)  nella  presentazione  di  una dissertazione su un tema scelto
liberamente dal candidato in una delle discipline della facolta';
    b) in una discussione sulla dissertazione o su argomenti affini.
  La  facolta'  potra'  deliberare   che   alla   discussione   sulla
dissertazione  di  cui  alla lettera a) si aggiunga la discussione di
una breve dissertazione scritta su altro tema attinente a una diversa
disciplina, approvato dal professore della materia.
  Art. 22  -  1.  Sono  fondamentali  le  seguenti  quattordici  aree
disciplinari:
   1) area del diritto amministrativo;
   2) area del diritto civile;
   3) area del diritto commerciale;
   4) area del diritto comparato e comunitario;
   5) area del diritto costituzionale;
   6) area del diritto del lavoro;
   7)  area  del  diritto  internazionale  e  del diritto comunitario
(profili istituzionali);
   8) area del diritto penale;
   9) area del diritto processuale civile;
   10) area del diritto processuale penale;
   11) area del diritto romano;
   12) area della storia del diritto medioevale e moderno;
   13) area economico-finanziaria;
   14) area filosofico-giuridica.
  2. Per ciascuna  delle  aree  di  cui  al  precedente  comma  1  le
strutture  didattiche  rendono  obbligatoria almeno una annualita' di
insegnamento.
  3. Deve essere obbligatoriamente attivato un  insegnamento  annuale
per  ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del
diritto tributario.
  4. Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 3  dovranno
essere    assicurate    un'adegnata    formazione    metodologica   e
l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.
  5. La facolta' assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che
costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura,  alle
professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.
  Il   decreto   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Pavia, 19 giugno 1996
                                                   Il rettore: SCHMID