UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 14 agosto 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.218 del 17-9-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 -  Introduzione  insegnamenti
negli statuti delle universita';
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 -  Istituzione  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica - ed in
particolare l'art. 16;
  Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano
triennale  di  sviluppo  e  per  l'attuazione  del  piano   triennale
1986-1990;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991
che ha  approvato  il  piano  di  sviluppo  dell'universita'  per  il
triennio 1991/1993 ed in particolare l'art. 11.
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 -
Individuazione    dei    settori    scientifico-disciplinari    degli
insegnamenti  universitari,  ai  sensi  dell'art.  14  della legge 19
novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  maggio  1994  -
Integrazione   all'allegato   2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  aprile  1994  recante  individuazione   dei   settori
scientifico-disciplinari  degli  insegnamenti  universitari, ai sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica 26 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  approvare  la  modifica
proposta,  in  deroga  al  termine  triennale di cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1996, all'adeguamento ai  nuovi
settori  scientifico  disciplinari  dell'ordinamento  didattico della
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di  laurea
in scienze biologiche;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come segue:
  Al  titolo IX (facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali)
l'art. 145 relativo al corso di laurea in  scienze  biologiche  viene
sostituito come segue:
                Corso di laurea in scienze biologiche
                             Tabella XXV
                Parte 1 - Accesso al corso di laurea
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
             Parte 2 - Durata e articolazione dei corsi
  La  durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche e'
fissata in  cinque  anni,  articolati  in  un  triennio  a  carattere
formativo  di  base  ed  in  successivi  distinti indirizzi di durata
biennale, che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale
e metodologica degli studenti  in  settori  specifici  delle  scienze
biologiche di cui alla successiva parte 5.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni  di  corso  in  due periodi didattici (semestri) della durata di
almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita' didattico-formativa comportera' un totale di almeno 480
ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore  per  anno  nei
bienni  di indirizzo e consistera' di lezioni, esercitazioni teoriche
e numeriche, seminari, corsi  monografici,  dimostrazioni,  attivita'
guidate,  visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione
e discussione di elaborati, ecc.
  Parte dell'attivita' pratica  potra'  essere  svolta  anche  presso
laboratori  e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del
corso, previo stipula di apposite convenzioni. L'attivita'  didattica
formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite
da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.
  Ogni  corso  monodisciplinare  e'  costituito  da  un'annualita' di
almeno ottanta ore o unita' didattiche di quaranta ore.
  Il  corso  di  insegnamento  integrato  e'  costituito  da   unita'
didattiche  coordinate  di  quaranta  ore,  per  un  massimo  di tre,
impartite da piu' insegnanti e comunque con un  unico  esame  finale.
Della commissione di esame fanno parte tulti gli insegnanti del corso
integrato.
  I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nella successiva parte 5.
  Durante  il  primo  triennio del corso di laurea lo studente dovra'
dimostrare la conoscenza pratica e  la  comprensione  di  almeno  una
lingua  straniera  di  rilevanza  scientifica, di norma l'inglese. Le
modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio  di  corso
di laurea.
  Lo  studente, durante il triennio di base, dovra' frequentare i due
laboratori di biologia sperimentale di cui alla successiva  parte  5,
per  non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le
relative prove.
  Per l'accertamento finale di profitto, i consigli  delle  strutture
didattiche   potranno   accorpare  due  corsi  dello  stesso  settore
scientifico-disciplinare o della stessa area didattica  in  un  unico
esame.  Comunque,  nello  stabilire  le  prove  di  valutazione della
preparazione  degli  studenti,  si  fara'  ricorso  al  criterio   di
continuita',  di  globalita' e di accorpamento in modo da limitare il
numero degli esami convezionali ad un massimo di 26, di cui non  meno
di 17 e non piu' di 19 nel triennio comune.
  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di  laurea  che
consiste  nella  discussione  della  tesi,  di  norma   a   carattere
sperimentale  o che, comunque apporti un contributo originale, la cui
preparazione comporta la  frequenza  di  almeno  un  anno  presso  un
laboratorio  sotto  la  guida  del  relatore  designato  dal corso di
laurea.
  Superato l'esame di  laurea  lo  studente  consegue  il  titolo  di
dottore in scienze biologiche.
                   Parte 3 - Regolamento d'Ateneo
  Le   facolta'   nel  recepire  nel  regolamento  di  Ateneo  e  nel
regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale  indicheranno
per   ciascuna   area   gli  insegnamenti  attingendoli  dai  settori
scientifico-disciplinari indicati nella parte 5.
                   Parte 4 - Manifesto degli studi
  All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i
consigli  delle  strutture  didattiche  determineranno  con  apposito
regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art.
11 della legge n. 341/1990.
  In  particolare il consiglio di facolta', su proposta del consiglio
di corso di laurea:
    a) definisce il piano di studi ufficiale  del  corso  di  laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od   integrati)   che   costituiscono   le   singole  annualita'.  Le
denominazioni di tali corsi dovranno essere  scelti  all'interno  dei
settori   scientifico-disciplinari   con   l'aggiunta   di  eventuali
qualificazioni atte ad identificare il livello e il  contenuto  degli
insegnamenti;
    c)  sceglie  le discipline rispettando le indicazioni di cui alla
successiva parte 5;
    d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata  alle
attivita' teorico-pratiche;
    e)  fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
    f) indica le annualita' di cui lo studente dovra'  aver  ottenuto
l'attestazione  di  frequenza  e  quali  e  quanti  esami dovra' aver
superato  al  fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno   di   corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
    g)  indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
    h)  fissa  le  modalita'  di  organizzazione  dei  laboratori  di
biologia  sperimentale  e  le attivita' teorico-pratiche da svolgersi
nel loro ambito;
    i) indica le  annualita'  e/o  le  unita'  didattiche  comuni  ai
diplomi affini.
             Parte 5 - Articolazione del corso di laurea
1) Laboratori di biologia sperimentale.
  Durante  il  triennio  gli  studenti  sono tenuti a frequentare due
laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.
  Scopo di questi laboratori, nei quali dovra' essere  preminente  la
partecipazione    attiva   degli   studenti   agli   esperimenti,   e
l'acquisizione delle conoscenze e abilita'  pratiche  di  base  nelle
discipline  a  contenuto  biologico, necessarie per l'approfondimento
successivo in particolare nei bienni di indirizzo.
  I  laboratori,  che  dispongono  di  almeno 80 ore complessive, non
danno luogo a titolarieta' e sono  caratterizzati  da  una  didattica
interdisciplinare.
  I  docenti  del  corso  di  laurea  e  i  ricercatori  allo  stesso
afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici  orari,  sono
tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.
  La facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea e in base
al   proprio   regolamento   didattico,  provvede  ad  organizzare  i
laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti  dei
docenti, in particolare il compito di coordinamento.
  L'accertamento   del   profitto   ha   luogo,  per  ogni  corso  di
laboratorio, con le modalita' fissate nel  regolamento  didattico.  I
relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.
2) Aree didattiche obbligatorie comuni.
  Il  monte  orario  di attivita' didattiche assomma, nel triennio, a
non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di  laboratorio  di  biologia
sperimentale per un totale di 1520 ore.
                   Area matematica: due annualita'
  Lo   studente  deve  acquisire  le  nozioni  di  base  del  calcolo
differenziale ed integrale, della  geometria  analitica,  dei  metodi
numerici  per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di
programmazione, dall'analisi statistica, dei modelli  matematici  con
particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.
  Settori:
   A01B: algebra;
   A01C: geometria;
   A01D: matematiche complementari;
   A02A: analisi matematica;
   A02B: probabilita' e statistica mat.;
   K05B: informatica;
   A04A: analisi numerica;
   A03X: fisica matematica;
   S01B: statistica per scienze sperimentali.
                     Area fisica: due annualita'
                con almeno un semestre di laboratorio
  Lo  studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle
applicazioni nel campo della biologia, della fisica  classica,  delle
proprieta'   fisiche  dei  liquidi  e  dei  gas.  Saranno  necessarie
conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei
fluidi, radioattivita'  e  le  nozioni  relative  alle  misure  e  al
trattamento  dei  dati  sperimentali, nonche' le tecniche di base del
laboratorio, compreso l'uso dei calcolatori.
Settore B01B: fisica.
                    Area chimica: tre annualita'
                con almeno un semestre di laboratorio
  Lo studente  deve  acquisire  sia  i  concetti  fondamentali  della
chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed
i  fondamenti  della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio.
Gli argomenti debbono essere affrontati  tenuto  conto  che  i  corsi
debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.
  Settori:
   per il corso:
    C02X: chimica fisica;
    C03X: chimica generale e inorganica;
    C05X: chimica organica;
   per il laboratorio:
    C01A: chimica analitica;
    C03X: chimica generale e inorganica;
    C05X: chimica organica.
                  Area biologica: undici annualita'
  Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli
cellulare   e   organismico  dell'organizzazione  biologica,  nonche'
dell'evoluzione,  filogenesi,  sviluppo,  ecologia  e   distribuzione
geografica  dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base
dei  fenomeni  biologici:   in   particolare   deve   affrontare   le
problematiche  di  biochimica,  di fisiologia cellulare dei tessuti e
degli   organismi,   con   riferimento   ai   correlati    meccanismi
chimico-fisici  ed  ai  rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i
meccanismi molecolari di regolazione delle  attivita'  vitali,  dalla
trasmissione  dell'informazione  genica  ai  fenomeni evolutivi. Deve
avere conoscenze di base dell'interazione di fattori  esterni  con  i
fenomeni   vitali  e  dei  meccanismi  di  difesa.  Delle  22  unita'
didattiche  previste  per  l'area  biologica,  11  saranno  ripartite
uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori:
   E01A: botanica;
   E01E: fisiologia vegetale;
   E03A: ecologia;
   E04A: fisiologia generale;
   E04B: biologia molecolare;
   E02A: zoologia;
   E02B: anatomia comparata e citologia;
   E05A: biochimica;
   E12X: microbiologia generale;
   E11X: genetica.
  Le   restanti   undici   unita'   didattiche  a  concorrenza  delle
complessive  36  del  triennio  (oltre  a  quelle  destinate  ai  due
laboratori   di   biologia   sperimentale)   saranno  utilizzate  per
discipline, ivi comprese quelle indicate  nel  primo  gruppo,  scelte
all'interno  dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e
di quelli previsti per il biennio di indirizzo.
  Due unita' didattiche dell'area  matematica  e/o  dell'area  fisica
possono  essere  impartite  nel  biennio  di  indirizzo  anziche' nel
triennio di base.
3) Biennio di indirizzo.
  La facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea  determina
nello  statuto  o  nel  regolamento didattico uno o piu' indirizzi di
laurea  (di  norma  non  oltre  5)  tenendo  conto  della   effettiva
disponibilita' di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire,
nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corsi
di laurea.
  L'accesso  al  biennio  di indirizzo e' condizionato al superamento
delle condizioni e propeuticita' fissate nel manifesto degli studi.
  Gli studenti sono tenuti a scegliere  all'atto  dell'iscrizione  al
quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.
  Il  biennio di indirizzo comprende non meno di sette annualita' per
complessive  560  ore   di   cui   tre   annualita'   caratterizzanti
l'indirizzo,      prelevate     da     tre     differenti     settori
scientifico-disciplinari.
  Sono indicati a titolo esemplificativo i seguenti indirizzi.
  Bioecologico:
   E01A: botanica;
   E02A: zoologia;
   E03A: ecologia;
   F22A: igiene generale e applicata.
  Biomolecolare:
   E05A: biochimica;
   E11X: genetica;
   E04B: biologia molecolare;
   E12X: microbiologia generale.
  Biotecnologico:
   E05A: biochimica;
   E11X: genetica;
   E13X: biologia applicata;
   E12X: microbiologia generale;
   C10X: chimica e biotecnologia delle fermentazioni.
  Biologia integrata:
   E01A: botanica;
   E02A: zoologia;
   E03B: antropologia;
   E04A: fisiologia generale.
  Fisiopatologico:
   E07X: farmacologia;
   E09A: anatomia umana;
   F04A: patologia generale;
   E04A: fisiologia generale;
   F22A: igiene generale e applicata.
  Gli insegnamenti  opzionali  a  completamento  del  monte  ore  del
biennio saranno indicati dalla facolta', in coerenza con il contenuto
formativo di ciascun indirizzo.
   Il  consiglio  del  corso  di  laurea  approva  all'unanimita'  la
proposta di inserimento  nelle  norme  transitorie  dello  statuto  e
trasmette   il   tutto   alla   facolta'   per  l'approvazione  e  il
proseguimento dell'iter normativo.
  Il  decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Pavia, 14 agosto 1996
                                                   Il rettore: SCHMID