Approvazione del progetto "Alimentazione Citta' di Alghero da Coghinas a Truncu Reale".(GU n.220 del 19-9-1996)
IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996; Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, e' stato nominato sub-commissario governativo con funzioni delegate e con funzioni di proposta; Vista la nota inoltrata dall'Ente sardo acquedotti e fognature prot. n. 6395 del 16 agosto 1996 con la quale vengono formulate, con riferimento alla attuazione dell'intervento "Alimentazione Citta' di Alghero da Coghinas a Truncu Reale" seguenti richieste: A) autorizzazione a derogare, al fine di ridurre i tempi necessari per la progettazione, al disposto di cui al comma cinque dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 5-quinquies della legge 2 giugno 1995, n. 216, nella parte in cui prevede i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti tra gli elementi costitutivi del progetto. Cio' in considerazione del fatto che nel caso di specie, gli stessi sono relativi a strutture in calcestruzzo armato, la cui realizzazione e' prevista secondo standard collaudati e la cui applicazione, pertanto, in sede esecutiva non determina alterazione delle previsioni progettuali; B) autorizzazione a derogare, allo scopo di garantire il buon esito della gara, alla norma di cui all'art. 13, secondo comma, della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, come modificata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 29 dell'8 luglio 1993, per consentire la partecipazione alle gare d'appalto dei lavori di cui sopra, anche alle imprese iscritte all'albo nazionale costruttori; C) autorizzazione a richiedere, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, e all'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (richiamata dall'art. 9 della legge n. 109/1994), la presentazione dei certificati del casellario giudiziario e della cancelleria del tribunale (attuale certificato di iscrizione nel registro delle imprese) al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto; D) autorizzazione a richiedere, nel caso di indicazione di un solo subappaltatore, al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, il deposito della certificazione attestante, per il medesimo subappaltatore possesso dei requisiti, in deroga alla disposizione di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nella parte in cui prevede che tale certificazione venga presentata all'atto dell'offerta; Atteso che i lavori sopraindicati sono ricompresi nel "Programma di opere commissariali di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna (anno 1995) - Secondo stralcio operativo" allegato n. 4, reso esecutivo dal commissario governativo con ordinanza 20 maggio 1996, n. 42; Considerato con riferimento alla richiesta di cui alla lettera A) che, fatti salvi gli esiti dell'istruttoria del progetto da parte dei competenti organi, si ritiene di dover accogliere la richiesta formulata per le motivazioni proposte in premessa; Considerato con riferimento alla richiesta di cui sopra al punto B): che la norma con riguardo alla quale si chiede la deroga, prevede obbligatoriamente l'iscrizione all'albo regionale appaltatori per chiunque esegua direttamente o in subappalto lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando i lavori sono eseguiti con finanziamenti concessi dall'amministrazione regionale; che la norma predetta ha radicato un diffuso contenzioso tuttora non risolto conclusivamente; che l'urgenza della realizzazione dell'opera di cui trattasi impone di evitare il rischio del radicarsi di un contenzioso specifico che potrebbe determinare la paralisi dell'intervento stesso; che tale scopo e' raggiungibile disponendo, in deroga alla norma in parola, che alla gara per l'appalto dei lavori di che trattasi, vengano ammesse anche le imprese iscritte all'albo nazionale costruttori; Considerato con riferimento alle richieste di deroga di cui ai punti C) e D) che le stesse si rendono necessarie per limitare il numero di documenti da presentare in sede di offerta a quelli ritenuti essenziali, al fine di accelerare al massimo la procedura di gara; Ritenuto per i motivi predetti, di dover accogliere le richieste come sopra specificate alle lettere A), B), C) e D); O R D I N A con decorrenza immediata: E' autorizzata l'approvazione del progetto "Alimentazione Citta' di Alghero da Coghinas a Truncu Reale", con la deroga al disposto di cui al comma cinque dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 5-quinquies della legge 2 giugno 1995, n. 216, nella parte in cui prevede i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti tra gli elementi costitutivi del progetto. Conseguita l'approvazione, l'Ente sardo acquedotti e fognature e' autorizzato a procedere, con le indicazioni specificate in premessa, lettere B), C) e D), in deroga alle disposizioni di legge ivi citate, all'appalto dei lavori sopra indicati. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione, parte II. Cagliari, 29 agosto 1996 Il sub-commissario governativo: FADDA