Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro.(GU n.220 del 19-9-1996)
IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996; Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, e' stato nominato sub-commissario governativo con funzioni delegate e con funzioni di proposta; Vista la nota inoltrata dall'Ente autonomo del Flumendosa prot. n. 5424 del 1 luglio 1996, con la quale vengono formulate, con riferimento all'appalto dell'intervento "Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro" le seguenti richieste: A) autorizzazione a richiedere, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, e all'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, la presentazione dei certificati del casellario giudiziario e della cancelleria del tribunale al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto; B) autorizzazione a richiedere, nel caso di indicazione di un solo subappaltatore, al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, il deposito della certificazione attestante il possesso dei requisiti da parte del medesimo subappaltatore, in deroga alla disposizione di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nella parte in cui prevede che tale certificazione venga presentata all'atto dell'offerta; Atteso che i lavori sopraindicati sono ricompresi nel "Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - Primo stralcio operativo 1995" reso esecutivo dal commissario governativo con ordinanza 30 dicembre 1995, n. 25, e modificato, per la parte relativa alla linea di finanziamento dell'intervento stesso, con ordinanza n. 52 del 9 agosto 1996 (terzo stralcio operativo del programma); Considerato, con riferimento ai punti A) e B), che le deroghe richieste si rendono necessarie per limitare il numero di documenti da presentare in sede di offerta a quelli ritenuti essenziali, al fine di accelerare al massimo la procedura di gara; Ritenuto per i motivi predetti, di dover accogliere le richieste come sopra specificate alle lettere A) e B); O R D I N A con decorrenza immediata: L'Ente autonomo del Flumendosa e' autorizzato a procedere, con le indicazioni specificate in premessa, lettere A) e B), in deroga alle disposizioni di legge ivi citate, all'appalto dell'intervento "Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro". La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione, parte II. Cagliari, 29 agosto 1996 Il sub-commissario governativo: FADDA