MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 settembre 1996 

  Rivalutazione  delle  rendite  in  favore  dei  medici  colpiti  da
malattie  e  da  lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X e delle
sostanze radioattive, con decorrenza 1 gennaio 1996.
(GU n.231 del 2-10-1996)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici  colpiti  da
malattie  e  da  lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X e delle
sostanze radioattive, in relazione  alle  variazioni  intervenute  su
base    nazionale    nelle    retribuzioni    iniziali,   comprensive
dell'indennita'   integrativa   speciale,   dei   medici    radiologi
ospedalieri;
  Visto  l'art.  20  della  legge  28  febbraio 1986, n. 41, che, nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
stabilisce peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una
variazione  non  inferiore  al   10%   rispetto   alla   retribuzione
precedentemente stabilita;
  Viste  le  suddette retribuzioni accertate per gli anni dal 1990 al
1995;
  Considerato che tali retribuzioni sono variate in  misura  pari  al
10,05 per cento dal 1990 al 1995;
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1991;
  Vista  la  nota  n.  10/1/6031-6032 del 5 giugno 1996, con la quale
l'INAIL  ha  trasmesso  la  relazione  concernente  i  dati  per   la
rivalutazione  delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie
e da lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X  e  delle  sostanze
radioattive,  approvata dal consiglio di amministrazione nelle sedute
del 27 maggio e 4 giugno 1996;
  Ritenuta la necessita'  di  provvedere  alla  determinazione  della
nuova  misura  della  retribuzione  annua  dei  medici  radiologi, da
assumersi a base della liquidazione delle rendite;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Con effetto dal 1 gennaio 1996 la retribuzione annua da assumersi a
base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da
malattie e da  lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X  e  delle
sostanze  radioattive,  e  dei  loro  superstiti,  e'  fissata  in L.
51.783.000.
   Roma, 23 settembre 1996
                                             Il Ministro del lavoro
                                           e della previdenza sociale
                                                      TREU
Il Ministro della sanita'
         BINDI