PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 ottobre 1996 

  Disposizioni   in   materia   di   interventi   urgenti  diretti  a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali  del  giorno
19  giugno  1996  sul  territorio  delle  province  di  Lucca e Massa
Carrara, integrative dell'ordinanza  n.  2449  del  25  giugno  1996.
(Ordinanza n. 2463).
(GU n.235 del 7-10-1996)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
24  maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  al
Ministro dell'interno;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  5  giugno 1996, con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi  le
funzioni  di  cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione
del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
19 giugno 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nei  territori  delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dalle
avversita' atmosferiche e dagli  eventi  alluvionali  del  19  giugno
1996;
  Vista l'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996;
  Considerato  che ai fini del finanziamento dei suddetti interventi,
con la medesima ordinanza, sono state assegnate le seguenti somme:
   lire 37 miliardi per gli interventi infrastrutturali  e  di  prima
sistemazione  idrogeologica  previsti  in  apposito  piano  ai  sensi
dell'art. 3;
   lire 5 miliardi per gli  interventi  diretti  ad  assicurare  alle
popolazioni colpite forme di prima assistenza previsti dall'art. 9;
   lire  5  miliardi per favorire l'immediata ripresa delle attivita'
produttive, ai sensi dell'art. 10;
  Visto il piano predisposto dal  commissario  di  Governo  ai  sensi
dell'art. 3 della citata ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996;
  Considerato  che  detto  piano  prevede anche interventi urgenti da
realizzare da parte degli  enti  locali  con  proprie  disponibilita'
finanziarie  e  che a tal fine gli enti stessi possono ricorrere alla
contrazione di mutui con la Cassa depositi e  prestiti  con  onere  a
proprio carico;
  Ritenuto   che   occorre  prevedere  procedure  accelerate  per  la
contrazione di  tali  mutui  al  fine  di  assicurare  il  fabbisogno
finanziario per la realizzazione degli interventi di emergenza;
  Sentita la Cassa depositi e prestiti;
  Ritenuto inoltre necessario, per favorire la ottimale utilizzazione
delle risorse assegnate ai fini del superamento dell'emergenza, poter
impiegare  immediatamente  e  nel  rispetto  di  tale  finalita',  le
eventuali somme residuali, originariamente destinate a  tipologie  di
intervento diverse;
  Verificato  in  seguito  alla approvazione da parte del commissario
delegato del piano di cui all'art.  3  dell'ordinanza  n.  2449/96  e
delle  sue prime rimodulazioni ed integrazioni, che i fondi assegnati
per il relativo finanziamento non sono sufficienti a realizzare tutti
gli  interventi  infrastrutturali  e  di  sistemazione  idrogeologica
necessari al superamento dell'emergenza;
  Vista la nota dell'ufficio del commissario n. 1372 del 25 settembre
1996  con  la quale si chiede una proroga di trenta giorni al termine
previsto dal comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno
1996 per la consegna dei lavori, al fine di  consentire  l'attuazione
di  alcuni  interventi  previsti  nel  piano  per  i  quali  si rende
necessario per motivi tecnici un maggiore tempo di attuazione;
  Ritenuto pertanto di apportare una integrazione alla  ordinanza  n.
1449/96;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  All'art.  3 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 sono aggiunti
i seguenti commi:
   7. Per il finanziamento dei singoli interventi compresi nel  piano
di  cui  al comma 1 per i quali e prevista l'utilizzazione di risorse
finanziarie messe a disposizione dagli enti locali  gli  stessi  sono
autorizzati  a  contrarre  mutui  ventennali  con la Cassa depositi e
prestiti, anche in  deroga  alla  vigente  normativa  in  materia  di
indebitamento degli enti locali.
   8. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore
generale  della Cassa depositi e prestiti con i poteri del consiglio,
sulla base del piano di cui al comma 1 e  della  domanda  del  legale
rappresentante   dell'ente.   Le  determine  di  concessione  saranno
comunicate al consiglio di amministrazione dell'istituto nella  prima
adunanza utile.
   9.  La  Cassa depositi e prestiti, sulla base del provvedimento di
concessione  del  mutuo,  eroga,  nella  misura  richiesta  dall'ente
mutuatario,  una  anticipazione  fino ad un massimo del 50% del mutuo
concesso. A tal fine il legale  rappresentante  dell'ente  mutuatario
presenta  domanda  alla  Cassa  depositi  e  prestiti per l'immediato
ottenimento dell'anticipazione.
   10. Entro sessanta giorni dalla data  di  concessione  del  mutuo,
l'ente  mutuatario  trasmette  alla  Cassa depositi e prestiti idonea
deliberazione di assunzione nonche' la  delegazione  di  pagamento  a
garanzia  del  mutuo  concesso.  In  mancanza di detti atti, la Cassa
depositi e prestiti procede alla revoca,  previo  reintegro  a  mutuo
delle somme eventualmente gia' erogate a titolo di anticipazione.
   11.  Dopo  l'assunzione del mutuo, debitamente garantito, gli enti
mutuatari  possono  richiedere  le  somministrazioni  sulla  base  di
documenti   giustificativi  di  spesa,  comprensivi  della  eventuale
anticipazione gia' erogata.
   12. Ai fini dell'erogazione della quota a saldo, l'ente mutuatario
presenta alla Cassa depositi e prestiti la relazione sul conto finale
e l'atto di collaudo  finale  o,  ove  previsto,  il  certificato  di
regolare  esecuzione  delle  opere,  regolarmente approvati dall'ente
appaltante  nonche'  attestazione  del  commissario  delegato   della
conformita' dell'opera realizzata al piano di cui al comma 1.
   13.  Con  le stesse modalita' di cui ai precedenti commi 8, 9, 10,
11 e 12 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, in  deroga  alle
norme vigenti, a devolvere alla realizzazione degli interventi di cui
al  precedente  comma  7  i  mutui  gia'  concessi per opere non piu'
realizzabili a seguito dell'evento  alluvionale  di  cui  all'art.  1
dell'ordinanza n. 2429 del 25 giugno 1996.
   14.  Per  le  opere da realizzare con mutuo della Cassa depositi e
prestiti il termine previsto dal successivo art. 7, comma 2,  per  la
consegna  dei  lavori decorre dalla data di concessione o devoluzione
del mutuo stesso.
   15. Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n.
2449/96  e'  autorizzato  altresi'  ad  utilizzare,   per   ulteriori
interventi  infrastrutturali  di  emergenza  e  di prima sistemazione
idrogeologica, le eventuali somme che residuino nei  fondi  assegnati
per  la  prima  assistenza  alle  popolazioni  colpite e per favorire
l'immediata ripresa delle  attivita'  produttive  rispettivamente  ai
sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 della medesima ordinanza n. 2449/96.
   16.   Tale   diversa  utilizzazione  delle  somme  specificate  al
precedente  comma  sara'  effettuato  di  norma  con  gli   atti   di
rimodulazione ed integrazione del piano, sottoposti alla presa d'atto
del  Dipartimento  della  protezione  civile ai sensi del comma 1 del
presente articolo.
   17. Le somme di cui al precedente comma 15 potranno inoltre essere
utilizzate  per  eventuali  interventi   di   emergenza   urgenti   e
indifferibili  ai fini di eliminare situazioni di pericolo incombente
per la privata e pubblica incolumita',  ancorche'  non  previsti  nel
piano  di  cui  al  presente  articolo  e  dalle sue rimodulazioni ed
integrazioni, previa comunicazione al Dipartimento della  prote-zione
civile  e  salvo  comunque  il  successivo  inserimento  nel piano in
conformita' con le disposizioni di cui alla presente ordinanza.
   18. Il termine previsto per la consegna  dei  lavori  all'art.  7,
comma  2,  dell'ordinanza  n. 2449 del 25 giugno 1996 e' prorogato di
trenta giorni.
   Roma, 1 ottobre 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO