PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 ottobre 1996 

  Modificazioni  all'art.  7  dell'ordinanza n. 2275/FPC del 1 giugno
1992. (Ordinanza n. 2464).
(GU n.235 del 7-10-1996)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto in data  5  giugno  1996,  con  il  quale  vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere
di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Vista  l'ordinanza  n.  2275/FPC  datata  1 giugno 1992, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992, con  la  quale  e'
stata affidata in concessione alla societa' Castalia la realizzazione
degli  interventi  diretti  a fronteggiare le emergenze connesse allo
smaltimento definitivo delle sostanze tossiche e nocive rinvenute nel
territorio di Serravalle Scrivia, Settimo Vittone, Carbonara  Scrivia
e  Tortona,  Alessandria, Sezzadio, Coniolo e Letojanni, nonche' alla
bonifica dei relativi siti;
  Vista la deliberazione adottata dal Consiglio  dei  Ministri  nella
seduta  del  19 novembre 1993, con la quale viene dichiarato, anche a
sanatoria, lo stato di emergenza nel territorio dei  comuni  indicati
nell'art. 1 dell'ordinanza n. 2275/FPC gia' citata;
  Vista  l'ordinanza  n.  2341/FPC  del  19 novembre 1993, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1993, con la quale  a
seguito  della  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri sono state
dettate ulteriori disposizioni  concernenti  la  realizzazione  degli
interventi di cui trattasi;
  Visto in particolare l'art. 7 della precitata ordinanza n. 2275/FPC
che  istituisce  una commissione centrale di vigilanza per assicurare
il controllo e la vigilanza sull'insieme degli interventi  e  per  il
coordinamento  dell'intera  operazione, la cui presidenza e' affidata
ad un  magistrato  amministrativo  con  qualifica  di  presidente  di
sezione del Consiglio di Stato;
  Visto il decreto n. 580 di repertorio, datato 2 giugno 1992, con il
quale,  ai  sensi  dell'art.  9  della piu' volte citata ordinanza n.
2275/FPC,  si  e'  provveduto  alla  nomina  del   presidente   della
commissione  centrale  di  vigilanza,  nonche' dei componenti e della
relativa segreteria, in attuazione del disposto di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 7 dell'ordinanza medesima;
  Ritenuto che la disposizione relativa  all'incarico  di  presidente
della  commissione  di  cui  all'art. 7 dell'ordinanza n. 2275/FPC va
intesa nel senso che le funzioni di presidente possono essere  svolte
dal   magistrato   amministrativo   con  qualifica  non  inferiore  a
presidente di sezione del Consiglio di Stato, anche  se  collocato  a
riposo;
  Considerato  altresi'  che la commissione e' in fase di ultimazione
dei lavori, avendo svolto oltre  cento  riunioni  per  l'assolvimento
dell'incarico conferito;
  Ritenuto  pertanto di dover procedere alla integrazione dell'art. 7
dell'ordinanza n. 2275/FPC del 1 giugno 1992;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Nell'art.  7,  comma  1,  dell'ordinanza  del   Ministro   per   il
coordinamento  della protezione civile n. 2275/FPC del 1 giugno 1992,
dopo le parole "presieduta  da  un  magistrato  amministrativo"  sono
aggiunte  le  seguenti:  "con qualifica non inferiore a presidente di
sezione del Consiglio di Stato ancorche' collocato a riposo".
 La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 1 ottobre 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO