Direttive per la concessione alle imprese del commercio e del turismo delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.(GU n.236 del 8-10-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che dispone che, nell'ambito dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modifiche, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, una quota parte, pari a 250 miliardi, e' destinata dal CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del commercio e del turismo ed alla copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88, e successive modifiche, e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma e per altri interventi, relativi ai predetti settori, previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunita' europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 pubblicata nella G.U.C.E. C/213 del 23 luglio 1996 e dalla raccomandazione del 3 aprile 1996 n. 96/280/CE, pubblicata nella G.U.C.E. L/107 del 30 aprile 1996; Ritenuta l'opportunita' di individuare, in considerazione della peculiarita' dell'apparato distributivo e turistico italiano, le caratteristiche dimensionali delle imprese commerciali e turistiche ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla presente deliberazione, nel quadro della citata raccomandazione del 3 aprile 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine all'individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni; Vista la lettera della Commissione europea prot. n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995 in materia di regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in Italia; Preso atto che allo stato puo' darsi corso in misura limitata alla copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali nelle aree in questione per gli interventi del quadro comunitario di sostegno 1994-1999, essendo gli stessi gia' definiti e finanziati; Ritenuto di dover destinare le altre risorse disponibili ad interventi nazionali e regionali, mirati a favorire l'associazionismo e l'integrazione fra le imprese, allo scopo di sviluppare nelle aree depresse sistemi logistici e reti telematiche, di valorizzare l'offerta commerciale e turistica, nonche' di riqualificare contesti urbani e territoriali, con positive ricadute in termini sociali ed occupazionali; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo; Delibera: 1. AREE DI APPLICAZIONE. 1.1. Le aree interessate dalla presente deliberazione sono quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione europea come ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.c del trattato di Roma. 1.2. Le agevolazioni alle imprese sono soggette, per quanto non disposto dalla presente deliberazione, alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunita' europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, di cui alle premesse. 2. PROGETTI STRATEGICI ED ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE. 2.1. Gli assi prioritari e le azioni riconosciute come progetti strategici nell'ambito di ciascun asse prioritario sono cosi' individuati: Asse 1 - Logistica e servizi comuni. Azioni: Sviluppo di sistemi logistici per la distribuzione dei prodotti e di reti telematiche per la gestione in comune di servizi. Asse 2 - Valorizzazione dell'offerta commerciale e turistica delle imprese minori. Azioni: Valorizzazione dell'offerta commerciale e turistica delle imprese minori anche attraverso l'integrazione con altri settori economici. Asse 3 - Riqualificazione di contesti urbani e territoriali. Azioni: Riqualificazione delle attivita' commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali. 2.2. Le risorse attualmente disponibili, pari a 250 miliardi di lire sono destinate agli assi n. 1 e n. 2 per lire 150 miliardi e all'asse n. 3 per lire 100 miliardi, di cui 20 miliardi riservati alle aree di cui all'obiettivo 1 per il cofinanziamento di progetti comunitari riferiti al recupero di attivita' commerciali e turistiche nelle aree urbane soggette a degrado. 3. INIZIATIVE FINANZIABILI. 3.1. Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono essere concesse a fronte della presentazione di progetti riguardanti le seguenti iniziative, distinte per i rispettivi assi di cui al precedente punto 2, che per numero di partecipanti, diffusione sul territorio e significativita'economica siano in grado di migliorare i fattori di competitivita' delle imprese minori e determinare positive ricadute occupazionali: Asse 1: a) realizzazione di sistemi logistici e di strutture ed attrezzature per l'approvvigionamento e la distribuzione fisica delle merci e per la gestione dei servizi connessi riferiti ad un numero di unita' locali facenti capo alle imprese di cui al successivo punto 4.2, almeno pari a quello degli altri soggetti associati; b) realizzazione di reti telematiche che consentano l'accesso a servizi innovativi, a servizi di assistenza tecnica e ad informazioni offerte da imprese appartenenti alla stessa filiera produzione-distribuzione, a poli turistici od a settori economici collegati. Asse 2: c) realizzazione e sviluppo di reti integrate per la distribuzione di prodotti e servizi attraverso accordi di cooperazione tra imprese, o attraverso forme di affiliazione o franchising, con particolare riferimento alla commercializzazione e valorizzazione di produzioni locali, alla realizzazione di logo e marchi commerciali e all'eventuale creazione di organismi di controllo ed attestazione della qualita'; d) realizzazione e promozione di sistemi associativi fra imprese che impegnino gli associati a garantire standards omogenei di qualita' del prodotto turistico fornito, attraverso l'individuazione preventiva e concordata degli standards, l'eventuale creazione di organismi di controllo e la certificazione della qualita' con un apposito marchio o logo; e) realizzazione, promozione e commercializzazione, anche all'estero, di poli o pacchetti che valorizzino le risorse economiche, ambientali e culturali locali, utilizzando offerte ricettive e servizi turistici a carattere innovativo e compatibili con l'ambiente e le culture del territorio. 3.2. Le iniziative di cui all'asse 3 dovranno essere individuate nei programmi regionali di cui al successivo punto 10 e dovranno mirare, con azioni riferite ad un complesso di imprese, alla riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani e rurali soggetti a fenomeni di degrado economico, ivi compresi interventi per i mercati su aree pubbliche, su centri commerciali naturali, per il recupero e la riconversione di comprensori turistici in crisi, per la riqualificazione delle attivita' turistiche di assistenza ed informazione nei centri storici e nelle aree rurali. Saranno considerate prioritarie le iniziative ricomprese in accordi ed intese di programma. 3.3. La concessione delle agevolazioni relative agli assi 1 e 2 e' regolata dalle disposizioni particolari di cui ai successivi punti dal n. 7 al n. 9; la concessione delle agevolazioni di cui all'asse 3 avviene secondo le specifiche modalita' di cui ai successivi punti dal n. 10 al n. 12. 3.4. Possono essere finanziati i progetti la cui realizzazione abbia inizio a partire dalla data della presente deliberazione. 4. SOGGETTI BENEFICIARI. 4.1. Possono accedere alle agevolazioni di cui agli assi 1 e 2 le societa' consortili, le cooperative, i consorzi di cooperative, i centri operativi delle unioni volontarie, i gruppi di acquisto, a condizione che siano costituiti, con prevalenza numerica, dai soggetti di cui ai successivi punti: a) le imprese, con i parametri dimensionali di cui al successivo punto 4.2, che esercitano attivita' commerciale all'ingrosso ed al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi comprese le societa' cooperative di consumo, inclusa l'attivita' di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici; b) le imprese turistiche, con i parametri dimensionali di cui al successivo punto 4.2, di cui alla legge n. 217 del 17 maggio 1983 ed alle leggi regionali; c) organismi associativi, costituiti con prevalenza numerica tra le imprese commerciali e turistiche di cui alle precedenti lettere a) e b), che svolgono attivita' di gestione di servizi comuni per gli associati. Tra gli altri associati possono essere ricompresi imprese appartenenti agli stessi o ad altri settori economici collegati, enti pubblici ed associazioni di categoria, anche attraverso societa' o organismi da loro controllati. 4.2. Ai fini della concessione e del calcolo delle agevolazioni previste dalla presente deliberazione l'impresa di cui al precedente punto 4.1, lettere a) e b), deve rispettare i seguenti parametri dimensionali: a): un massimo di 95 dipendenti; un fatturato annuo non superiore ai 15,2 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10,3 milioni di ECU. Qualora faccia capo ad una o piu' imprese che non rispondano a questa definizione, la partecipazione delle stesse deve essere limitata a non piu' di un quarto, ad eccezione di societa' di investimenti pubblici, societa' a capitale di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa; b): un massimo di 20 dipendenti; un fatturato annuo non superiore ai 2,8 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU. Qualora faccia capo ad una o piu' imprese che non rispondano a questa definizione, la partecipazione delle stesse deve essere limitata a non piu' di un quarto, ad eccezione di societa' di investimenti pubblici, societa' a capitale di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa. 4.3. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare e' quello vigente alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda. 4.4. Ai fini della determinazione della dimensione delle imprese, fatta eccezione per le nuove imprese di cui al successivo punto 4.6, sono considerati: a) il fatturato annuo o il totale dello stato patrimoniale risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda di agevolazione ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; b) il numero medio dei dipendenti occupati a tempo indeterminato da ciascuna impresa negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; c) la composizione della compagine sociale di ciascuna impresa, se costituita sotto forma di societa' di capitali, risultante alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 4.5. Per le imprese costituite da non oltre un anno sono considerati il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e la situazione patrimoniale risultanti alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 4.6. I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 5. SPESE AGEVOLABILI. 5.1. Le spese agevolabili a fronte delle iniziative di cui al precedente punto 3 sono cosi' distinte: a) nell'ambito delle iniziative di cui al punto 3.1, asse 1, lettera a) e lettera b), sono riconosciute, nel limite massimo di 50 milioni per ciascuna unita' locale dei soggetti associati ubicata nelle aree di cui al punto 1.1, spese per: impianti, attrezzature, sistemi informativi, studio di fattibilita' e progettazione esecutiva. La spesa ammissibile per lo studio di fattibilita' ed il progetto esecutivo non potra' superare il limite del 10% delle altre spese incluse nel progetto. Nell'ambito delle sole iniziative di cui al punto 3.1, asse 1, lettera a), sono riconosciute ammissibili spese relative ad opere murarie per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili destinati all'immagazzinamento e la distribuzione delle merci nella misura massima del 50% del relativo costo. Non sono ammessi alle agevolazioni progetti che prevedano investimenti agevolabili inferiori a lire 400 milioni; b) nell'ambito delle iniziative di cui al punto 3.1, asse 2, lettera c), sono riconosciute, nel limite massimo per iniziativa di due miliardi, spese connesse allo studio di fattibilita' della rete distributiva, alla realizzazione del marchio commerciale ed alla creazione di organismi di controllo della qualita', interventi di marketing ed attivita' promozionali. Non sono ammessi alle agevolazioni progetti che prevedano investimenti agevolabili inferiori a lire 200 milioni; c) nell'ambito delle iniziative di cui al punto 3.1, asse 2, lettera d), sono riconosciute, nel limite massimo per iniziativa di due miliardi, le spese connesse alla creazione degli organismi di controllo e certificazione, di realizzazione del marchio di qualita', di adeguamento ai nuovi standards dei servizi, per attivita' di marketing e promozione in Italia ed all'estero. Non sono ammessi alle agevolazioni progetti che prevedano investimenti agevolabili inferiori a lire 200 milioni; d) nell'ambito delle iniziative di cui al punto 3.1, asse 2, lettera e), sono riconosciute, nel limite massimo per iniziativa di due miliardi, spese connesse allo studio dell'iniziativa, all'acquisizione di attrezzature ed impianti, al recupero, nelle sole aree rurali, di immobili da destinare alle attivita' commerciali e turistiche, alla realizzazione di pacchetti e/o itinerari ambientali, culturali e gastronomici, alla creazione e diffusione di loghi distintivi, per la promozione in Italia ed all'estero. Non sono ammessi alle agevolazioni progetti che prevedano investimenti agevolabili inferiori a lire 200 milioni; e) nell'ambito delle iniziative di cui al punto 3.2 le spese ammissibili sono definite dalle regioni nei programmi attuativi di cui al successivo punto 12. 5.2. I contributi sono concessi per i beni materiali o immateriali idonei ad utilizzazioni ripetute nel tempo e di cui agli articoli 67, 68 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tutti i beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica. 5.3. Sono escluse le spese relative ad arredi, materiali di consumo, contratti di manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e societa', anche in forma cooperativa ed iscritte al registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da enti pubblici o privati aventi personalita' giuridica, nonche' da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto. 5.4. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni, ivi comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni di imposta, previste da altre normative statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti delle Comunita' europee e, per l'asse 3, gli investimenti inseriti in programmi attuativi cofinanziati dalle regioni o da altri soggetti pubblici nell'ambito di accordi di programma. 6. CALCOLO DELLE AGEVOLAZIONI IN EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTO (E.S.N.) O EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO (E.S.L.) E GRADUAZIONE DEI LIVELLI DI AGEVOLAZIONE. 6.1. Le agevolazioni relative ai progetti sono calcolate in ESN o in ESL nei limiti massimi indicati nel successivo punto 6.2, riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione, considerando come costi massimi ammissibili gli importi di cui al precedente punto 5.1. 6.2. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (ESL), sono le seguenti: a) per le unita' locali oggetto di intervento nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni: nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano: 50% ESN, piu' 15% ESL per le imprese di cui al punto 4.2; nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari: 40% ESN, piu' 15% ESL per le imprese di cui al punto 4.2; nelle province della regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 1996, 30% ESN per le imprese di cui al punto 4.2 e 25% per le altre imprese; nelle province della regione Molise, fino al 31 dicembre 1996, 45% ESN per le imprese di cui al punto 4.2 e 35% per le altre imprese; dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% ESN per le imprese di cui al punto 4.2 e 30% ESN per le altre imprese; dal 1 gennaio 1999, 30% ESN per le imprese di cui al punto 4.2 e 25% ESN per le altre imprese; b) per le unita' locali oggetto di intervento nelle aree dell'obiettivo 2 e 5b del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni: nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, 20% ESN per le imprese di cui al punto 4.2, lettera b), 15% ESN per le imprese di cui al punto 4.2, lettera a), e 10% ESN per le altre imprese; nelle altre aree, 15% ESL per le imprese di cui al punto 4.2, lettera b) e 7,5% ESL per le imprese di cui al punto 4.2, lettera a); c) per le unita' locali oggetto di intervento nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, 20% ESN per le imprese di cui al punto 4.2, lettera b), 15% ESN per le imprese di cui al punto 4.2, lettera a) e 10% ESN per le altre imprese. 6.3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, le misure agevolative massime consentite di cui al punto 6.2 sono adeguate alle eventuali modifiche dalla Commissione delle Comunita' europee. 6.4. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e' annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed e' determinato sulla base del tasso di riferimento applicato al settore commerciale, calcolato secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN, riferito al singolo progetto, e' quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del progetto stesso. Nel caso di progetti da avviare in anno successivo a quello della concessione si applica in via presuntiva il tasso di attualizzazione vigente all'epoca di approvazione del progetto. Ulteriori modalita' per il calcolo delle agevolazioni in ESN e del tasso di attualizzazione sono disciplinate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo. 6.5. Il calcolo del contributo relativo a progetti che insistono contestualmente su province aventi diverse intensita' di contribuzione e nelle aree non previste al punto 1.1, e' effettuato tenendo conto della distribuzione degli investimenti in relazione alla dimensione del soggetto cui l'unita' locale coinvolta nel progetto fa capo ed alla ubicazione della stessa unita' locale. Ad ogni unita' locale (punto vendita, magazzino, centro distributivo) saranno attribuiti gli investimenti fisicamente in essa previsti e realizzati; gli investimenti non frazionabili riferiti all'intero progetto sono ammissibili in proporzione diretta al numero delle unita' locali ubicate nelle aree obiettivo con l'intensita' prevista per le piccole imprese nell'area di ubicazione della struttura comune. 7. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI. 7.1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati i termini per la presentazione delle richieste di concessione; nello stesso decreto vengono specificate le modalita' applicative della disciplina stabilita dalla presente deliberazione. 7.2. Le richieste di concessione del contributo debbono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione. 7.3. Le domande devono essere redatte in carta legale secondo il modello che verra' approvato con il decreto di cui al punto 7.1. La domanda dovra' contenere: a) le motivazioni del progetto proposto e la descrizione del contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico entro il quale verra' realizzato; b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere; c) la descrizione dell'intervento proposto: c.1) articolazione dell'intervento per tipologia di azioni; c.2) specificazione dei soggetti e delle unita' locali interessati; c.3) ammontare dell'investimento; d) i risultati attesi e gli indicatori di attuazione con particolare riguardo all'occupazione; e) gli aspetti finanziari e dettaglio dei costi; f) il piano finanziario pluriennale di copertura delle spese. 7.4. L'istruttoria dei progetti viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'esame del progetto puo' essere effettuata in contraddittorio con il soggetto proponente. 7.5. il termine per la conclusione del procedimento di approvazione e' di novanta giorni, che decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione delle richieste di contributo. Detto termine si intende sospeso per una sola volta e per non piu' di trenta giorni nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici. Dell'avvenuta approvazione del progetto verra' data comunicazione ai soggetti beneficiari. 8. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. 8.1. L'agevolazione e' riconosciuta sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di valutazione e sorveglianza, di cui al successivo punto 13 della presente deliberazione, con il decreto di approvazione del progetto. I fatti e gli stati rilevanti ai fini del procedimento sono certificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La liquidazione del contributo avviene in tre quote: la prima, come anticipazione, pari al 25% del contributo concesso, e' effettuata a domanda contestualmente all'emissione del decreto di approvazione previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate, la seconda pari ad un ulteriore 50% e' effettuata al raggiungimento del 50% del progetto, la terza, a saldo, a completamento del progetto. 8.2. La liquidazione del secondo acconto, pari ad un ulteriore 50% del contributo concesso, e' effettuata sulla base della dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'avvenuta realizzazione del 50% delle spese relative al progetto, previa conferma ed adeguamento della fideiussione. 8.3. I decreti di approvazione del progetto e di liquidazione dell'anticipazione e del secondo acconto, verranno inoltrati per l'impegno di spesa ai competenti organi del Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dell'avvenuto impegno di spesa verra' data comunicazione ai soggetti beneficiari. 8.4. La richiesta di liquidazione del saldo deve essere effettuata in base ai modelli che saranno approvati con il decreto di cui al punto 7.1. 8.5. La liquidazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della conformita' del progetto realizzato a quello approvato. Il contributo viene liquidato con decreto ministeriale di erogazione corredato da ordinativo diretto di pagamento. 8.6. I progetti che in fase di liquidazione dovessero comportare una riduzione della spesa al disotto dell'importo minimo di cui al punto 5.1 della presente deliberazione, potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni purche' venga accertato il raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti. 8.7. Il termine per la conclusione del procedimento e' di novanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della domanda di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici. Il decreto ministeriale di cui al precedente punto 8.4 verra' inoltrato ai competenti organi del Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari. 8.8. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei contronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 8.9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed il Dipartimento per il turismo in relazione alle specifiche competenze, possono disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi. 9. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI. 9.1. Le agevolazioni concesse sono revocate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) per la perdita dei requisiti di cui al punto 4.1; b) qualora, per il medesimo investimento, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; c) qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i beni materiali la cui acquisizione e realizzazione e' stata oggetto dell'agevolazione prima di tre anni dalla data di completamento del progetto; d) qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali; e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 36 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione e liquidazione di anticipazione. Detto termine puo' essere prorogato, a domanda, una sola volta e per non oltre un anno per cause di forza maggiore. 9.2. I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti all'erario maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data al versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". 10. PROGRAMMI ATTUATIVI REGIONALI. 10.1. Nell'ambito dei progetti strategici di cui all'asse 3 del precedente punto 2.1 le regioni interessate presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'approvazione, i programmi attuativi per la concessione dei contributi. 10.2. Il programma attuativo dovra' riportare, tenendo conto di quanto contenuto nei precedenti punti dal n. 1 al n. 6: a) le motivazioni dell'intervento proposto e la descrizione del contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico entro il quale verra' realizzato; b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere; c) descrizione degli interventi proposti: c.1) l'articolazione degli interventi per tipologia di azioni; c.2) la specificazione dei soggetti beneficiari; c.3) l'ammontare massimo e minimo dell'investimento e percentuale riconosciuta di contribuzione; d) la scelta della forma dell'intervento; e) i risultati attesi ed indicatori di attuazione, con particolare riguardo all'occupazione; f) i tempi di attuazione, salvo quanto previsto nel successivo punto 16.2; g) gli aspetti finanziari; i) gli eventuali cofinanziamenti comunitari, regionali o di altri soggetti pubblici nell'ambito di accordi di programma e nei limiti dell'intensita' di intervento previsto al punto 6. 11. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. 11.1. Le risorse destinate all'asse n. 3, quanto a 80 miliardi di lire, sono ripartite fra le regioni, sulla base della popolazione residente nelle aree di cui al punto 1.1 della presente deliberazione, nel modo seguente: Piemonte ............................ 5,778 mld Valle d'Aosta ....................... 0,235 mld Liguria ............................. 2,576 mld Lombardia ........................... 1,298 mld Veneto .............................. 3,994 mld Trentino-Alto Adige ................. 0,676 mld Friuli-Venezia Giulia ............... 1,611 mld Emilia-Romagna ...................... 1,048 mld Toscana ............................. 4,459 mld Marche .............................. 1,540 mld Umbria .............................. 1,715 mld Lazio ............................... 3,511 mld Abruzzo ............................. 3,136 mld Molise .............................. 0,831 mld Campania ............................ 14,134 mld Puglia .............................. 10,122 mld Basilicata .......................... 1,533 mld Calabria ............................ 5,197 mld Sicilia ............................. 12,468 mld Sardegna ............................ 4,138 mld 11.2. La residua disponibilita', pari a 20 miliardi di lire, costituisce un fondo indiviso sul quale possono concorrere le regioni per il cofinanziamento di progetti comunitari riferibili alle azioni di cui all'asse 3 nelle aree individuate dalla Commissione europea quali rientranti nell'obiettivo 1. 12. MECCANISMI PROCEDURALI. 12.1. I programmi attuativi vengono presentati dalle regioni entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, ed approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, sentito il Comitato di valutazione e sorveglianza di cui al punto 13 della presente deliberazione. 12.2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, trascorso il termine di centoventi giorni di cui al punto precedente della presente deliberazione, senza che vengano presentati i piani attuativi da parte delle regioni, promuove accordi di programma con le regioni interessate e le camere di commercio, rappresentate dalle unioni regionali delle camere di commercio, al fine di definire i programmi attuativi ed individuare il soggetto gestore, da concludere entro i successivi novanta giorni. 12.3. Con il decreto di approvazione del programma attuativo e' disposto l'accredito alla regione di un acconto pari al 50% del contributo dovuto per la realizzazione del programma stesso. 12.4. Sulla base degli interventi effettivamente realizzati le regioni procedono alla verifica finale del programma attuativo e chiedono il saldo del contributo dovuto. 12.5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esaminati i risultati della verifica finale, accredita il saldo finale del contributo. 12.6. Le regioni applicano i criteri di revoca dei contributi previsti dal precedente punto 9. 12.7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita il controllo e la vigilanza sulla attuazione dei programmi presentati dalle regioni ed esercita, in caso di inadempimento, poteri sostitutivi. A tal fine, trascorso il termine stabilito nel programma attuativo per l'avvio della esecuzione, definisce, tramite gli accordi di programma di cui al precedente punto 12.2, le modalita', i tempi ed i responsabili dei procedimenti, nonche' l'utilizzazione di mezzi, risorse e strutture per l'attuazione del potere sostitutivo. 13. COMITATO DI VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA. 13.1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato di valutazione e sorveglianza nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, e composto da un dirigente generale dello stesso Ministero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Dipartimento del turismo, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da tre rappresentanti delle regioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 13.2. Il Comitato e' incaricato di valutare i progetti presentati ai sensi del punto 7.2. ed i programmi attuativi regionali di cui al punto 10.1, da approvare con decreto ministeriale, e vigilare sulla loro realizzazione. Il Comitato si riunisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' assistito da una segreteria tecnica, integrata da funzionari del Dipartimento per il turismo, incaricata di preparare la documentazione necessaria. 13.3. Nella valutazione dei progetti e dei programmi, da effettuare in contraddittorio con i proponenti, il Comitato verifica in particolare l'immediata eseguibilita', la rilevanza occupazionale, la redditivita' dell'investimento, il carattere innovativo, l'attivazione dei mezzi propri e la correlazione con le politiche di intervento delle regioni, e puo' richiedere modifiche ed aggiustamenti per adeguarli alle finalita' ed agli obiettivi previsti dalla presente deliberazione. 14. COMITATO DI CONCERTAZIONE. 14.1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Comitato di concertazione con il compito di fornire elementi ed elaborare analisi in materia di politiche di intervento e di sostegno alle piccole e medie imprese dei settori interessati dalla presente deliberazione, di proporre la riallocazione delle risorse e di verificare la conformita' dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati. 14.2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, o da un suo delegato, ed e' composto da rappresentanti del coordinamento delle regioni, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Dipartimento per il turismo e delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio e del turismo. 15. DISPOSIZIONI TRIBUTARIE. 15.1. I contributi erogati sono considerati sopravvenienze attive del periodo di imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 16. RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE. 16.1. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, sentito il Comitato di concertazione di cui al punto 14, propone al CIPE la riallocazione delle risorse destinata agli assi 1 e 2 non impegnate, nonche' di quelle destinate all'asse 3 per le quali non siano stati approvati progetti attuativi. 16.2. I progetti di cui gli assi 1 e 2 ed i programmi attuativi devono essere completati entro il termine di un anno dalla data di approvazione. Tale termine e' esteso a due anni qualora siano previsti interventi di costruzione o ristrutturazione degli immobili. Roma, 8 agosto 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 24 settembre 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 275