COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996 

  Direttive per la concessione  alle  imprese  del  commercio  e  del
turismo  delle  agevolazioni di cui all'art. 2, comma 42, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
(GU n.236 del 8-10-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
dispone  che,  nell'ambito dei progetti strategici di cui all'art. 1,
comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito,  con
modifiche,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  e successive
modificazioni, una quota parte, pari a 250 miliardi, e' destinata dal
CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del commercio e del
turismo ed alla copertura della quota di finanziamento nazionale  per
la  realizzazione  di  programmi  regionali  nelle  aree  di cui agli
obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento  CEE  n.  2052/88,  e  successive
modifiche,  e  in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art.
92, paragrafo 3, lettera  c),  del  Trattato  di  Roma  e  per  altri
interventi,   relativi  ai  predetti  settori,  previsti  nel  quadro
comunitario di sostegno 1994-1999, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
  Visto  l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992 in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Vista la disciplina comunitaria in materia  di  aiuto  di  Stato  a
favore  delle  piccole  e  medie  imprese approvata dalla Commissione
delle Comunita' europee il  20  maggio  1992,  aggiornata  da  quella
adottata  il  20  marzo  1996  pubblicata nella G.U.C.E. C/213 del 23
luglio 1996 e dalla raccomandazione del 3 aprile 1996  n.  96/280/CE,
pubblicata nella G.U.C.E. L/107 del 30 aprile 1996;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  individuare,  in considerazione della
peculiarita' dell'apparato  distributivo  e  turistico  italiano,  le
caratteristiche  dimensionali  delle imprese commerciali e turistiche
ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla  presente
deliberazione,  nel  quadro della citata raccomandazione del 3 aprile
1996;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione  del  16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in
ordine all'individuazione delle aree depresse e ai  relativi  livelli
di  incentivazione  nel  quadro  degli interventi pubblici inseribili
nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;
  Vista la lettera della Commissione europea prot. n. SG (95)  D/3693
del  24  marzo  1995  in  materia  di  regime d'insieme degli aiuti a
finalita' regionale in Italia;
  Preso atto che allo stato puo' darsi corso in misura limitata  alla
copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione
di programmi regionali nelle aree in questione per gli interventi del
quadro  comunitario  di  sostegno  1994-1999, essendo gli stessi gia'
definiti e finanziati;
  Ritenuto  di  dover  destinare  le  altre  risorse  disponibili  ad
interventi nazionali e regionali, mirati a favorire l'associazionismo
e  l'integrazione fra le imprese, allo scopo di sviluppare nelle aree
depresse  sistemi  logistici  e  reti  telematiche,  di   valorizzare
l'offerta  commerciale e turistica, nonche' di riqualificare contesti
urbani e territoriali, con positive ricadute in  termini  sociali  ed
occupazionali;
  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, con incarico per il turismo;
                              Delibera:
1. AREE DI APPLICAZIONE.
  1.1. Le aree interessate dalla presente deliberazione  sono  quelle
individuate  o che saranno individuate dalla Commissione europea come
ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali, obiettivi 1,  2  e
5b,  e  quelle  rientranti  nelle  fattispecie  dell'art.  92.3.c del
trattato di Roma.
  1.2. Le agevolazioni alle imprese sono  soggette,  per  quanto  non
disposto  dalla  presente  deliberazione,  alle disposizioni previste
dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di  Stato  a  favore
delle  piccole  e  medie  imprese  approvata  dalla Commissione delle
Comunita' europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il
20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione n.  96/280/CE
del 3 aprile 1996, di cui alle premesse.
2. PROGETTI STRATEGICI ED ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.
  2.1.  Gli  assi  prioritari  e le azioni riconosciute come progetti
strategici  nell'ambito  di  ciascun  asse  prioritario  sono   cosi'
individuati:
  Asse 1 - Logistica e servizi comuni.
  Azioni:  Sviluppo  di  sistemi  logistici  per la distribuzione dei
prodotti e di reti telematiche per la gestione in comune di servizi.
  Asse 2 - Valorizzazione dell'offerta commerciale e turistica  delle
imprese minori.
  Azioni:  Valorizzazione  dell'offerta commerciale e turistica delle
imprese minori anche  attraverso  l'integrazione  con  altri  settori
economici.
  Asse 3 - Riqualificazione di contesti urbani e territoriali.
  Azioni:  Riqualificazione  delle attivita' commerciali e turistiche
nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali.
  2.2. Le risorse attualmente disponibili, pari  a  250  miliardi  di
lire  sono  destinate  agli  assi n. 1 e n. 2 per lire 150 miliardi e
all'asse n. 3 per lire 100 miliardi, di  cui  20  miliardi  riservati
alle  aree  di cui all'obiettivo 1 per il cofinanziamento di progetti
comunitari riferiti al recupero di attivita' commerciali e turistiche
nelle aree urbane soggette a degrado.
3. INIZIATIVE FINANZIABILI.
  3.1. Le agevolazioni di cui  alla  presente  deliberazione  possono
essere  concesse a fronte della presentazione di progetti riguardanti
le seguenti iniziative, distinte per i  rispettivi  assi  di  cui  al
precedente  punto  2,  che per numero di partecipanti, diffusione sul
territorio e significativita'economica siano in grado di migliorare i
fattori di competitivita' delle imprese minori e determinare positive
ricadute occupazionali:
  Asse 1:
    a)  realizzazione  di  sistemi  logistici  e  di   strutture   ed
attrezzature per l'approvvigionamento e la distribuzione fisica delle
merci e per la gestione dei servizi connessi riferiti ad un numero di
unita'  locali  facenti  capo alle imprese di cui al successivo punto
4.2, almeno pari a quello degli altri soggetti associati;
    b) realizzazione di reti telematiche che consentano  l'accesso  a
servizi innovativi, a servizi di assistenza tecnica e ad informazioni
offerte    da    imprese    appartenenti    alla    stessa    filiera
produzione-distribuzione, a poli turistici  od  a  settori  economici
collegati.
  Asse 2:
    c)   realizzazione   e   sviluppo   di   reti  integrate  per  la
distribuzione  di  prodotti   e   servizi   attraverso   accordi   di
cooperazione  tra  imprese,  o  attraverso  forme  di  affiliazione o
franchising, con particolare riferimento alla  commercializzazione  e
valorizzazione  di  produzioni  locali,  alla realizzazione di logo e
marchi  commerciali  e  all'eventuale  creazione  di   organismi   di
controllo ed attestazione della qualita';
    d)  realizzazione e promozione di sistemi associativi fra imprese
che  impegnino  gli  associati  a  garantire  standards  omogenei  di
qualita'  del prodotto turistico fornito, attraverso l'individuazione
preventiva e concordata degli  standards,  l'eventuale  creazione  di
organismi  di  controllo  e  la  certificazione della qualita' con un
apposito marchio o logo;
    e)  realizzazione,  promozione   e   commercializzazione,   anche
all'estero,   di   poli   o  pacchetti  che  valorizzino  le  risorse
economiche,  ambientali  e  culturali  locali,  utilizzando   offerte
ricettive  e  servizi  turistici a carattere innovativo e compatibili
con l'ambiente e le culture del territorio.
  3.2. Le iniziative di cui all'asse 3  dovranno  essere  individuate
nei  programmi  regionali  di  cui  al successivo punto 10 e dovranno
mirare,  con  azioni  riferite  ad  un  complesso  di  imprese,  alla
riqualificazione   e  rivitalizzazione  del  sistema  distributivo  e
ricettivo nei contesti urbani e rurali soggetti a fenomeni di degrado
economico, ivi compresi interventi per i mercati su  aree  pubbliche,
su centri commerciali naturali, per il recupero e la riconversione di
comprensori   turistici  in  crisi,  per  la  riqualificazione  delle
attivita' turistiche di assistenza ed informazione nei centri storici
e nelle aree rurali. Saranno considerate  prioritarie  le  iniziative
ricomprese in accordi ed intese di programma.
  3.3.  La concessione delle agevolazioni relative agli assi 1 e 2 e'
regolata dalle disposizioni particolari di cui  ai  successivi  punti
dal n. 7 al n. 9; la concessione delle agevolazioni di cui all'asse 3
avviene  secondo  le  specifiche modalita' di cui ai successivi punti
dal n. 10 al n. 12.
  3.4. Possono essere finanziati  i  progetti  la  cui  realizzazione
abbia inizio a partire dalla data della presente deliberazione.
4. SOGGETTI BENEFICIARI.
  4.1.  Possono  accedere alle agevolazioni di cui agli assi 1 e 2 le
societa' consortili, le cooperative, i  consorzi  di  cooperative,  i
centri  operativi  delle  unioni  volontarie, i gruppi di acquisto, a
condizione  che  siano  costituiti,  con  prevalenza  numerica,   dai
soggetti di cui ai successivi punti:
    a)  le imprese, con i parametri dimensionali di cui al successivo
punto 4.2, che esercitano attivita' commerciale  all'ingrosso  ed  al
dettaglio  o  di  somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
ivi comprese le societa' cooperative di consumo, inclusa  l'attivita'
di  commercio  all'ingrosso  di  prodotti  ortofrutticoli,  carnei ed
ittici;
    b) le imprese turistiche, con i parametri dimensionali di cui  al
successivo  punto 4.2, di cui alla legge n. 217 del 17 maggio 1983 ed
alle leggi regionali;
    c)  organismi associativi, costituiti con prevalenza numerica tra
le imprese commerciali e turistiche di cui alle precedenti lettere a)
e b), che svolgono attivita' di gestione di servizi  comuni  per  gli
associati.
  Tra   gli   altri   associati  possono  essere  ricompresi  imprese
appartenenti agli stessi o ad altri settori economici collegati, enti
pubblici ed associazioni di categoria, anche  attraverso  societa'  o
organismi da loro controllati.
  4.2.  Ai  fini  della  concessione e del calcolo delle agevolazioni
previste dalla presente deliberazione l'impresa di cui al  precedente
punto  4.1,  lettere  a)  e  b), deve rispettare i seguenti parametri
dimensionali:
    a): un massimo di 95 dipendenti;
        un fatturato annuo non superiore  ai  15,2  milioni  di  ECU,
oppure  un  totale  dello  stato  patrimoniale  non superiore ai 10,3
milioni di ECU.
  Qualora faccia capo ad una o piu'  imprese  che  non  rispondano  a
questa  definizione,  la  partecipazione  delle  stesse  deve  essere
limitata a non piu'  di  un  quarto,  ad  eccezione  di  societa'  di
investimenti  pubblici,  societa' a capitale di rischio o investitori
istituzionali,  a  condizione  che  questi   non   esercitino   alcun
controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
    b): un massimo di 20 dipendenti;
        un  fatturato  annuo  non  superiore  ai  2,8 milioni di ECU,
oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2  milioni
di ECU.
  Qualora  faccia  capo  ad  una  o piu' imprese che non rispondano a
questa  definizione,  la  partecipazione  delle  stesse  deve  essere
limitata  a  non  piu'  di  un  quarto,  ad  eccezione di societa' di
investimenti pubblici, societa' a capitale di rischio  o  investitori
istituzionali,   a   condizione   che  questi  non  esercitino  alcun
controllo, individuale o congiunto, sull'impresa.
  4.3. Il tasso  di  conversione  lira/ECU  da  applicare  e'  quello
vigente  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio relativo all'ultimo
bilancio approvato prima della presentazione della domanda.
  4.4. Ai fini della determinazione della dimensione  delle  imprese,
fatta  eccezione per le nuove imprese di cui al successivo punto 4.6,
sono considerati:
    a) il fatturato  annuo  o  il  totale  dello  stato  patrimoniale
risultanti  dall'ultimo  bilancio approvato prima della presentazione
della domanda di agevolazione ovvero, per le  imprese  che  non  sono
tenute  alla  redazione  del  bilancio, dall'ultima dichiarazione dei
redditi presentata;
    b) il numero medio dei dipendenti occupati a tempo  indeterminato
da  ciascuna  impresa negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda di agevolazione;
    c) la composizione della compagine sociale di  ciascuna  impresa,
se  costituita  sotto  forma di societa' di capitali, risultante alla
data di presentazione della domanda di agevolazione.
  4.5.  Per  le  imprese  costituite  da  non  oltre  un  anno   sono
considerati  il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato,
la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e la
situazione patrimoniale risultanti alla data di  presentazione  della
domanda di agevolazione.
  4.6.  I  requisiti  richiesti debbono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.
5. SPESE AGEVOLABILI.
  5.1. Le spese agevolabili a  fronte  delle  iniziative  di  cui  al
precedente punto 3 sono cosi' distinte:
    a)  nell'ambito  delle  iniziative  di  cui al punto 3.1, asse 1,
lettera a) e lettera b), sono riconosciute, nel limite massimo di  50
milioni  per  ciascuna  unita'  locale dei soggetti associati ubicata
nelle aree di cui al punto 1.1, spese  per:  impianti,  attrezzature,
sistemi   informativi,   studio   di   fattibilita'  e  progettazione
esecutiva. La spesa ammissibile per lo studio di fattibilita'  ed  il
progetto  esecutivo non potra' superare il limite del 10% delle altre
spese incluse nel progetto. Nell'ambito delle sole iniziative di  cui
al punto 3.1, asse 1, lettera a), sono riconosciute ammissibili spese
relative  ad  opere  murarie per la costruzione o la ristrutturazione
degli immobili  destinati  all'immagazzinamento  e  la  distribuzione
delle merci nella misura massima del 50% del relativo costo. Non sono
ammessi   alle   agevolazioni  progetti  che  prevedano  investimenti
agevolabili inferiori a lire 400 milioni;
    b) nell'ambito delle iniziative di cui  al  punto  3.1,  asse  2,
lettera  c),  sono riconosciute, nel limite massimo per iniziativa di
due miliardi, spese connesse allo studio di fattibilita'  della  rete
distributiva,  alla  realizzazione  del  marchio  commerciale ed alla
creazione di organismi di controllo  della  qualita',  interventi  di
marketing   ed   attivita'   promozionali.   Non  sono  ammessi  alle
agevolazioni  progetti   che   prevedano   investimenti   agevolabili
inferiori a lire 200 milioni;
    c)  nell'ambito  delle  iniziative  di  cui al punto 3.1, asse 2,
lettera d), sono riconosciute, nel limite massimo per  iniziativa  di
due  miliardi,  le  spese  connesse alla creazione degli organismi di
controllo e certificazione, di realizzazione del marchio di qualita',
di adeguamento ai nuovi  standards  dei  servizi,  per  attivita'  di
marketing e promozione in Italia ed all'estero. Non sono ammessi alle
agevolazioni   progetti   che   prevedano   investimenti  agevolabili
inferiori a lire 200 milioni;
    d) nell'ambito delle iniziative di cui  al  punto  3.1,  asse  2,
lettera  e),  sono riconosciute, nel limite massimo per iniziativa di
due   miliardi,   spese   connesse   allo   studio   dell'iniziativa,
all'acquisizione di attrezzature ed impianti, al recupero, nelle sole
aree  rurali,  di  immobili da destinare alle attivita' commerciali e
turistiche, alla realizzazione di pacchetti e/o itinerari ambientali,
culturali e  gastronomici,  alla  creazione  e  diffusione  di  loghi
distintivi,  per  la  promozione  in  Italia  ed all'estero. Non sono
ammessi  alle  agevolazioni  progetti  che   prevedano   investimenti
agevolabili inferiori a lire 200 milioni;
    e)  nell'ambito  delle  iniziative  di  cui al punto 3.2 le spese
ammissibili sono definite dalle regioni nei  programmi  attuativi  di
cui al successivo punto 12.
  5.2.  I contributi sono concessi per i beni materiali o immateriali
idonei ad utilizzazioni ripetute nel tempo e di cui agli articoli 67,
68 e 74 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tutti i beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.
  5.3.  Sono  escluse  le  spese  relative  ad  arredi,  materiali di
consumo, contratti di manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono
ammissibili solo se prestate da imprese e societa',  anche  in  forma
cooperativa  ed iscritte al registro ditte della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura,  da  enti  pubblici  o  privati
aventi  personalita' giuridica, nonche' da professionisti iscritti ad
un albo professionale legalmente riconosciuto.
  5.4. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti per  i
quali  siano  state  richieste  o  concesse  altre  agevolazioni, ivi
comprese  quelle  concernenti  esenzioni  o  riduzioni  di   imposta,
previste  da  altre  normative  statali,  regionali  e delle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano   ovvero   da   azioni   comunitarie
cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente
con  atti  delle  Comunita' europee e, per l'asse 3, gli investimenti
inseriti in programmi attuativi cofinanziati dalle regioni o da altri
soggetti pubblici nell'ambito di accordi di programma.
6. CALCOLO DELLE AGEVOLAZIONI IN EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTO
   (E.S.N.) O EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO (E.S.L.) E GRADUAZIONE
   DEI LIVELLI DI AGEVOLAZIONE.
  6.1. Le agevolazioni relative ai progetti sono calcolate in  ESN  o
in  ESL  nei  limiti  massimi  indicati  nel  successivo  punto  6.2,
riguardante la graduazione dei livelli di  sovvenzione,  considerando
come costi massimi ammissibili gli importi di cui al precedente punto
5.1.
  6.2.  Le  misure  agevolative massime consentite, determinate sulla
base dei costi ammissibili ed  espresse  in  equivalente  sovvenzione
netto  (ESN)  ovvero  in equivalente sovvenzione lordo (ESL), sono le
seguenti:
    a)  per  le  unita'  locali  oggetto  di  intervento  nelle  aree
dell'obiettivo  1  del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche
ed integrazioni:
    nelle  province  di  Benevento,  Potenza,   Catanzaro,   Cosenza,
Crotone,  Vibo  Valentia,  Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano:  50% ESN, piu' 15%  ESL  per
le imprese di cui al punto 4.2;
    nelle  province  di  Avellino,  Caserta, Napoli, Salerno, Matera,
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce,  Taranto,  Catania,  Palermo,  Ragusa,
Siracusa,  Cagliari, Sassari: 40% ESN, piu' 15% ESL per le imprese di
cui al punto 4.2;
    nelle province della regione Abruzzo, fino al 31  dicembre  1996,
30%  ESN  per  le  imprese  di  cui  al  punto 4.2 e 25% per le altre
imprese;
    nelle province della regione Molise, fino al  31  dicembre  1996,
45%  ESN  per  le  imprese  di  cui  al  punto 4.2 e 35% per le altre
imprese; dal 1 gennaio 1997 al 31  dicembre  1998,  40%  ESN  per  le
imprese  di  cui  al  punto 4.2 e 30% ESN per le altre imprese; dal 1
gennaio 1999, 30% ESN per le imprese di cui al punto 4.2  e  25%  ESN
per le altre imprese;
    b)  per  le  unita'  locali  oggetto  di  intervento  nelle  aree
dell'obiettivo 2 e  5b  del  regolamento  CEE  2052/88  e  successive
modifiche ed integrazioni:
    nelle  aree  ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art.
92.3.c) del Trattato di Roma, 20% ESN per le imprese di cui al  punto
4.2,  lettera b), 15% ESN per le imprese di cui al punto 4.2, lettera
a), e 10% ESN per le altre imprese;
    nelle  altre  aree,  15%  ESL per le imprese di cui al punto 4.2,
lettera b) e 7,5% ESL per le imprese di cui al punto 4.2, lettera a);
    c) per le unita' locali oggetto  di  intervento  nelle  aree  non
comprese  in  quelle  di  cui  agli obiettivi 1, 2 e 5b ed ammesse ad
usufruire della deroga ai sensi dell'art.  92.3.c)  del  Trattato  di
Roma, 20% ESN per le imprese di cui al punto 4.2, lettera b), 15% ESN
per le imprese di cui al punto 4.2, lettera a) e 10% ESN per le altre
imprese.
  6.3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato, con incarico per il turismo, le misure  agevolative
massime  consentite  di cui al punto 6.2 sono adeguate alle eventuali
modifiche dalla Commissione delle Comunita' europee.
  6.4. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione  e'
annuale,  salvo  revisioni  intervenute  nel  corso  dell'anno, ed e'
determinato sulla base del tasso di riferimento applicato al  settore
commerciale,  calcolato  secondo  le  modalita' di cui al decreto del
Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994. Il tasso da  applicare  per
il  calcolo  dell'ESN,  riferito  al  singolo  progetto, e' quello in
vigore all'epoca di avvio a realizzazione del  progetto  stesso.  Nel
caso  di  progetti  da  avviare  in  anno  successivo  a quello della
concessione si applica in via presuntiva il tasso di  attualizzazione
vigente  all'epoca  di approvazione del progetto. Ulteriori modalita'
per  il  calcolo  delle  agevolazioni  in  ESN   e   del   tasso   di
attualizzazione   sono   disciplinate   con   decreto  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il
turismo.
  6.5. Il calcolo del contributo relativo a  progetti  che  insistono
contestualmente    su   province   aventi   diverse   intensita'   di
contribuzione e nelle aree non previste al punto 1.1,  e'  effettuato
tenendo  conto  della  distribuzione  degli investimenti in relazione
alla dimensione  del  soggetto  cui  l'unita'  locale  coinvolta  nel
progetto  fa  capo  ed alla ubicazione della stessa unita' locale. Ad
ogni unita' locale (punto vendita,  magazzino,  centro  distributivo)
saranno  attribuiti  gli  investimenti fisicamente in essa previsti e
realizzati; gli investimenti  non  frazionabili  riferiti  all'intero
progetto  sono  ammissibili  in  proporzione  diretta al numero delle
unita' locali ubicate nelle aree obiettivo con l'intensita'  prevista
per  le  piccole  imprese  nell'area  di  ubicazione  della struttura
comune.
 
 
7. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI.
  7.1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato, con incarico per il turismo,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, sono fissati i termini per la presentazione delle
richieste di concessione; nello stesso decreto vengono specificate le
modalita'  applicative  della  disciplina  stabilita  dalla  presente
deliberazione.
  7.2. Le richieste di  concessione  del  contributo  debbono  essere
presentate    al    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  mediante  lettera  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione.
  7.3.  Le  domande  devono essere redatte in carta legale secondo il
modello che verra' approvato con il decreto di cui al punto  7.1.  La
domanda dovra' contenere:
    a)  le  motivazioni  del  progetto  proposto e la descrizione del
contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico entro  il
quale verra' realizzato;
    b)  l'indicazione  degli  obiettivi  generali  e specifici che si
intendono raggiungere;
    c) la descrizione dell'intervento proposto:
     c.1) articolazione dell'intervento per tipologia di azioni;
     c.2)  specificazione  dei  soggetti  e   delle   unita'   locali
interessati;
     c.3) ammontare dell'investimento;
    d)  i  risultati  attesi  e  gli  indicatori  di  attuazione  con
particolare riguardo all'occupazione;
    e) gli aspetti finanziari e dettaglio dei costi;
    f) il piano finanziario pluriennale di copertura delle spese.
  7.4. L'istruttoria dei progetti viene effettuata  secondo  l'ordine
cronologico  di  presentazione.  L'esame  del  progetto  puo'  essere
effettuata in contraddittorio con il soggetto proponente.
  7.5. il termine per la conclusione del procedimento di approvazione
e' di novanta giorni,  che  decorrono  dalla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle richieste di contributo. Detto termine
si intende sospeso per una sola volta e per non piu' di trenta giorni
nel  caso  di  richiesta di documentazione integrativa da parte degli
uffici.  Dell'avvenuta  approvazione   del   progetto   verra'   data
comunicazione ai soggetti beneficiari.
8. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.
  8.1.  L'agevolazione  e'  riconosciuta sotto forma di contributo in
conto capitale. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentito
il Comitato di valutazione e sorveglianza, di cui al successivo punto
13  della  presente deliberazione, con il decreto di approvazione del
progetto. I fatti e gli stati rilevanti ai fini del procedimento sono
certificati  ai  sensi  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15.   La
liquidazione  del  contributo  avviene  in  tre quote: la prima, come
anticipazione, pari al 25% del contributo concesso, e'  effettuata  a
domanda  contestualmente  all'emissione  del  decreto di approvazione
previa  presentazione  di  fideiussione   bancaria   o   assicurativa
irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima  richiesta  a
garanzia delle somme erogate, la seconda pari ad un ulteriore 50%  e'
effettuata al raggiungimento del 50% del progetto, la terza, a saldo,
a completamento del progetto.
  8.2.  La liquidazione del secondo acconto, pari ad un ulteriore 50%
del contributo concesso, e' effettuata sulla base della dichiarazione
del legale rappresentante del soggetto beneficiario resa ai  sensi  e
per  gli  effetti  dell'art.  4  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15,
attestante l'avvenuta realizzazione del 50% delle spese  relative  al
progetto, previa conferma ed adeguamento della fideiussione.
  8.3.  I  decreti  di  approvazione  del  progetto e di liquidazione
dell'anticipazione e del  secondo  acconto,  verranno  inoltrati  per
l'impegno  di  spesa  ai competenti organi del Ministero del tesoro -
Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato;  dell'avvenuto  impegno  di  spesa  verra'  data
comunicazione ai soggetti beneficiari.
  8.4.  La richiesta di liquidazione del saldo deve essere effettuata
in base ai modelli che saranno approvati con il  decreto  di  cui  al
punto 7.1.
  8.5.  La  liquidazione  a  saldo  del contributo avviene nel limite
massimo di quello concesso, previa verifica della  documentazione  di
spesa e della conformita' del progetto realizzato a quello approvato.
Il  contributo viene liquidato con decreto ministeriale di erogazione
corredato da ordinativo diretto di pagamento.
  8.6. I progetti che in fase di  liquidazione  dovessero  comportare
una  riduzione  della  spesa al disotto dell'importo minimo di cui al
punto  5.1  della  presente  deliberazione,  potranno  continuare   a
beneficiare   delle   agevolazioni   purche'   venga   accertato   il
raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti.
  8.7. Il termine per la conclusione del procedimento e'  di  novanta
giorni,  che  decorrono  dalla  data  di ricevimento della domanda di
erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso nel  caso
di  richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici. Il
decreto ministeriale di cui al precedente punto 8.4 verra'  inoltrato
ai  competenti  organi del Ministero del tesoro - Ragioneria centrale
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dandone comunicazione ai soggetti beneficiari.
  8.8.  I  soggetti  beneficiari  del  contributo  sono   tenuti   ad
osservare,  nei  contronti  dei  lavoratori  dipendenti, le norme sul
lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste
dal terzo comma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  8.9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ed il Dipartimento  per  il  turismo  in  relazione  alle  specifiche
competenze,  possono  disporre  propri  accertamenti  e chiedere ogni
eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.
9. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI.
  9.1.  Le  agevolazioni  concesse  sono   revocate   dal   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
    a) per la perdita dei requisiti di cui al punto 4.1;
    b)  qualora,  per  il medesimo investimento, siano state concesse
agevolazioni di qualsiasi natura previste  da  altre  norme  statali,
regionali  o  comunitarie  o  comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche;
    c)  qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto
i beni materiali la cui acquisizione e realizzazione e' stata oggetto
dell'agevolazione prima di tre anni dalla data di  completamento  del
progetto;
    d)  qualora  il  soggetto  beneficiario  si  trovi  in  stato  di
liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;
    e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro  36  mesi  dalla
data  di  emissione  del  decreto  di  concessione  e liquidazione di
anticipazione. Detto termine puo' essere prorogato,  a  domanda,  una
sola volta e per non oltre un anno per cause di forza maggiore.
  9.2. I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti
all'erario  maggiorati  di  un  interesse  pari al tasso ufficiale di
sconto vigente alla data  di  erogazione  del  contributo  e  per  il
periodo  intercorrente  da  tale  data  al  versamento delle somme da
restituire. Tali  somme  debbono  essere  versate  alle  entrate  del
bilancio  dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate eventuali e
diverse   del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato".
10. PROGRAMMI ATTUATIVI REGIONALI.
  10.1.  Nell'ambito  dei  progetti  strategici di cui all'asse 3 del
precedente punto 2.1 le regioni interessate presentano  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'approvazione,
i programmi attuativi per la concessione dei contributi.
  10.2.  Il  programma  attuativo  dovra' riportare, tenendo conto di
quanto contenuto nei precedenti punti dal n. 1 al n. 6:
    a) le motivazioni dell'intervento proposto e la  descrizione  del
contesto  territoriale, settoriale, tematico e programmatico entro il
quale verra' realizzato;
    b) l'indicazione degli obiettivi  generali  e  specifici  che  si
intendono raggiungere;
    c) descrizione degli interventi proposti:
     c.1) l'articolazione degli interventi per tipologia di azioni;
     c.2) la specificazione dei soggetti beneficiari;
     c.3)   l'ammontare   massimo   e   minimo   dell'investimento  e
percentuale riconosciuta di contribuzione;
    d) la scelta della forma dell'intervento;
    e)  i  risultati  attesi  ed  indicatori   di   attuazione,   con
particolare riguardo all'occupazione;
    f)  i  tempi  di attuazione, salvo quanto previsto nel successivo
punto 16.2;
    g) gli aspetti finanziari;
    i) gli eventuali cofinanziamenti comunitari, regionali o di altri
soggetti pubblici nell'ambito di accordi di programma  e  nei  limiti
dell'intensita' di intervento previsto al punto 6.
11. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.
  11.1.  Le  risorse destinate all'asse n. 3, quanto a 80 miliardi di
lire, sono ripartite fra le regioni,  sulla  base  della  popolazione
residente   nelle   aree   di   cui   al  punto  1.1  della  presente
deliberazione, nel modo seguente:
   Piemonte ............................   5,778 mld
   Valle d'Aosta .......................   0,235 mld
   Liguria .............................   2,576 mld
   Lombardia ...........................   1,298 mld
   Veneto ..............................   3,994 mld
   Trentino-Alto Adige .................   0,676 mld
   Friuli-Venezia Giulia ...............   1,611 mld
   Emilia-Romagna ......................   1,048 mld
   Toscana .............................   4,459 mld
   Marche ..............................   1,540 mld
   Umbria ..............................   1,715 mld
   Lazio ...............................   3,511 mld
   Abruzzo .............................   3,136 mld
   Molise ..............................   0,831 mld
   Campania ............................  14,134 mld
   Puglia ..............................  10,122 mld
   Basilicata ..........................   1,533 mld
   Calabria ............................   5,197 mld
   Sicilia .............................  12,468 mld
   Sardegna ............................   4,138 mld
  11.2.  La  residua  disponibilita',  pari  a  20  miliardi di lire,
costituisce un fondo indiviso sul quale possono concorrere le regioni
per il cofinanziamento di progetti comunitari riferibili alle  azioni
di  cui  all'asse  3 nelle aree individuate dalla Commissione europea
quali rientranti nell'obiettivo 1.
12. MECCANISMI PROCEDURALI.
  12.1. I programmi attuativi vengono presentati dalle regioni  entro
centoventi  giorni  dalla pubblicazione della presente deliberazione,
ed  approvati  dal   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, con incarico per il turismo, sentito il Comitato di
valutazione  e  sorveglianza  di  cui  al  punto  13  della  presente
deliberazione.
  12.2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con incarico per il  turismo,  trascorso  il  termine  di  centoventi
giorni di cui al punto precedente della presente deliberazione, senza
che  vengano  presentati  i  piani  attuativi da parte delle regioni,
promuove accordi di programma con le regioni interessate e le  camere
di  commercio,  rappresentate  dalle unioni regionali delle camere di
commercio, al fine di definire i programmi attuativi  ed  individuare
il soggetto gestore, da concludere entro i successivi novanta giorni.
  12.3.  Con  il  decreto  di approvazione del programma attuativo e'
disposto l'accredito alla regione di  un  acconto  pari  al  50%  del
contributo dovuto per la realizzazione del programma stesso.
  12.4.  Sulla  base  degli  interventi  effettivamente realizzati le
regioni procedono alla verifica  finale  del  programma  attuativo  e
chiedono il saldo del contributo dovuto.
  12.5.    Il    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  esaminati  i  risultati  della  verifica   finale,
accredita il saldo finale del contributo.
  12.6.  Le  regioni  applicano  i  criteri  di revoca dei contributi
previsti dal precedente punto 9.
  12.7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
esercita il controllo e la vigilanza sulla attuazione  dei  programmi
presentati  dalle  regioni  ed  esercita,  in  caso di inadempimento,
poteri sostitutivi. A tal fine, trascorso il  termine  stabilito  nel
programma  attuativo per l'avvio della esecuzione, definisce, tramite
gli accordi  di  programma  di  cui  al  precedente  punto  12.2,  le
modalita',  i  tempi  ed  i  responsabili  dei  procedimenti, nonche'
l'utilizzazione di mezzi, risorse e strutture  per  l'attuazione  del
potere sostitutivo.
13. COMITATO DI VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA.
  13.1.   E'   istituito  presso  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato   il   Comitato   di   valutazione   e
sorveglianza  nominato  con  decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, e composto
da un dirigente generale dello stesso Ministero, che lo presiede,  da
un  rappresentante  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato, da un rappresentante del Dipartimento del  turismo,
da   un   rappresentante   del   Ministero   del   bilancio  e  della
programmazione economica e da tre rappresentanti  delle  regioni.  Le
funzioni  di  segretario  sono svolte da un funzionario del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  13.2. Il Comitato e' incaricato di valutare i  progetti  presentati
ai  sensi del punto 7.2. ed i programmi attuativi regionali di cui al
punto 10.1, da approvare con decreto ministeriale, e  vigilare  sulla
loro  realizzazione.  Il  Comitato  si  riunisce  presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' assistito  da
una  segreteria tecnica, integrata da funzionari del Dipartimento per
il turismo, incaricata di preparare la documentazione necessaria.
  13.3. Nella valutazione dei progetti e dei programmi, da effettuare
in  contraddittorio  con  i  proponenti,  il  Comitato  verifica   in
particolare l'immediata eseguibilita', la rilevanza occupazionale, la
redditivita'     dell'investimento,    il    carattere    innovativo,
l'attivazione dei mezzi propri e la correlazione con le politiche  di
intervento   delle   regioni,   e   puo'   richiedere   modifiche  ed
aggiustamenti per adeguarli alle finalita' ed agli obiettivi previsti
dalla presente deliberazione.
14. COMITATO DI CONCERTAZIONE.
  14.1.  E'  istituito  presso  il  Ministero   dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato  un  Comitato  di concertazione con il
compito di fornire  elementi  ed  elaborare  analisi  in  materia  di
politiche  di  intervento  e di sostegno alle piccole e medie imprese
dei settori interessati dalla presente deliberazione, di proporre  la
riallocazione  delle  risorse  e  di  verificare  la  conformita' dei
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.
  14.2. Il Comitato e' presieduto dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  con incarico per il turismo, o da un
suo delegato, ed e'  composto  da  rappresentanti  del  coordinamento
delle   regioni,   del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, del Ministero del bilancio e  della  programmazione
economica,  del  Dipartimento  per il turismo e delle associazioni di
categoria  rappresentative  a  livello  nazionale  dei  settori   del
commercio e del turismo.
15. DISPOSIZIONI TRIBUTARIE.
  15.1.  I  contributi erogati sono considerati sopravvenienze attive
del periodo di imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'art.
55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
16. RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE.
  16.1.  Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, con incarico per il turismo, sentito il Comitato di
concertazione  di  cui  al punto 14, propone al CIPE la riallocazione
delle risorse destinata agli assi 1 e 2  non  impegnate,  nonche'  di
quelle  destinate  all'asse  3 per le quali non siano stati approvati
progetti attuativi.
  16.2. I progetti di cui gli assi 1 e 2  ed  i  programmi  attuativi
devono  essere  completati  entro il termine di un anno dalla data di
approvazione. Tale  termine  e'  esteso  a  due  anni  qualora  siano
previsti interventi di costruzione o ristrutturazione degli immobili.
   Roma, 8 agosto 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 24 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 275