MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.239 del 11-10-1996)

   Con  decreto ministeriale 24 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Metronotte  d'Italia,  con  sede  in  Palermo  e  unita' di Trapani e
Marsala, per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a  quarantre  unita',  su  un
organico complessivo di settanta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato -nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Metronotte  d'Italia  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuali  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 settembre 1996 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  giugno 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Boheringer Mannheim Italia, con sede in Milano e  unita'  di  Milano,
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 13 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 31,04 ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di lavoratori pari a  quattrocentodiciotto  unita',
su un organico complessivo di milleduecentottantacinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato -nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Boheringer Mannheim Italia - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuali  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 giugno 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stretto
di  Messina - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Messina e
Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a sedici  unita',  su  un  organico
complessivo di ventisei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Stretto  di  Messina  - Gruppo
Iritecna - a corrispondere i particolari benefici previsti dai  commi
2  e  4  nei  limiti  di  cui  al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuali nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di   cui   ai
precedenti  articoli  1  e  2,  trattandosi di fattispecie rientrante
nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451,  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  verifichera'  che i lavoratori
interessati  nella  stessa  unita'  produttiva  al   trattamento   di
integrazione   salariale   straordinaria   ed   al   trattamento   di
integrazione salariale da solidarieta' siano diversi  e  precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera  c),  del  decreto  ministeriale  23 dicembe 1994, registrato
dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n.  1,  foglio  n.
40.
   Con  decreto ministeriale 24 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Infratecna  - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari a dodici unita', su un organico
complessivo di centoquindici unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecnica - Gruppo Iritecna - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuali  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di   cui   ai
precedenti  articoli  1  e  2,  trattandosi di fattispecie rientrante
nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451,  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  verifichera'  che i lavoratori
interessati  nella  stessa  unita'  produttiva  al   trattamento   di
integrazione   salariale   straordinaria   ed   al   trattamento   di
integrazione salariale da solidarieta' siano diversi  e  precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera  c),  del  decreto  ministeriale  23 dicembe 1994, registrato
dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n.  1,  foglio  n.
40.
   Con  decreto ministeriale 24 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Societa'  italiana condotte d'acque - Gruppo IRI - Fintecna, con sede
in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
ventotto  unita',  su un organico complessivo di novecentottantasette
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' italiana condotte d'acqua
- Gruppo IRI - Fintecna -  a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti  dai  commi  2  e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuali  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In   via   preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  ai
precedenti articoli 1 e  2,  trattandosi  di  fattispecie  rientrante
nell'art.  4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto
nazionale della previdenza  sociale  verifichera'  che  i  lavoratori
interessati   nella   stessa  unita'  produttiva  al  trattamento  di
integrazione   salariale   straordinaria   ed   al   trattamento   di
integrazione  salariale  da solidarieta' siano diversi e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera c), del decreto  ministeriale  23  dicembe  1994,  registrato
dalla  Corte  dei  conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n.
40.