Revisione e semplificazione dei criteri, degli indirizzi e delle procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 1993.(GU n.236 del 8-10-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive", che all'art. 1.2.c prevede che le disposizioni per la concessione delle agevolazioni evitino duplicazioni di istruttorie e assicurino sistemi di monitoraggio; Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente: "Criteri ed indirizzi per il coordinamento, nelle aree depresse, degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata: intese, accordi, contratti, patti, previste dall'art. 1 della legge n. 104/1995 e dall'art. 8 della legge 341/1995"; Vista la propria deliberazione del 29 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, concernente: "Criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993 e successive modifiche e integrazioni"; Valutata la necessita' di assicurare che all'attuazione della politica di intervento nel settore della ricerca si provveda con strumenti flessibili, efficienti e che garantiscano la massima celerita' e speditezza dell'azione amministrativa; Ritenuto di modificare la precedente disciplina degli strumenti inerenti le funzioni trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in modo da ridurre le fasi e i passaggi procedimentali, da evitare le duplicazioni di istruttorie, da semplificare gli adempimenti e da garantire, altresi', una efficace azione di monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi e sul raggiungimento dei risultati; Udita la proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Delibera: Le procedure attuative degli strumenti previsti nella delibera CIPE del 29 dicembre 1995, concernente: "Criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993, e successive modifiche e integrazioni", sono cosi' modificate: a) Fase iniziativa. Tale fase consiste nella richiesta e nell'acquisizione, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di proposte di intervento, relative ai piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica, ai piani di potenziamento delle strutture edilizie universitarie, ai contratti di programma per i centri e/o progetti di ricerca, alle intese di programma con gli enti pubblici di ricerca. La richiesta di proposta di piano, progetto, intesa o contratto di programma, puo' avvenire anche mediante avviso pubblico, con il quale si indicano gli indirizzi strategici, gli obiettivi da perseguire, l'ambito e l'oggetto delle iniziative considerate prioritarie, gli elementi da fornire da parte dei soggetti proponenti. b) Fase di approvazione delle proposte. Le proposte di piano sono vagliate e selezionate, entro quattro mesi dalla data di presentazione, dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 104/95 ed inoltrate al CIPE per l'approvazione. Il CIPE si pronuncera' entro sessanta giorni dalla data dell'inoltro. c) Fase di definizione dei programmi operativi. La fase consiste nella trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da parte dei promotori, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera di approvazione da parte del CIPE, della proposta di programma operativo delle iniziative. L'attivita' istruttoria per la definizione del programma operativo viene effettuata dal Ministero in contraddittorio con i soggetti promotori e si conclude, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della suddetta delibera di approvazione, con il parere del menzionato comitato tecnico scientifico. Il programma operativo forma oggetto di apposito decreto ministeriale esecutivo. d) Fase di attuazione. Tale fase consiste nella realizzazione degli interventi e delle iniziative previste nel progetto approvato secondo le modalita' e i tempi previsti nel programma operativo. e) Fase di valutazione e controlli sui risultati. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica svolge periodiche verifiche e valutazioni sullo stato di attuazione dei progetti, sul rispetto dei tempi previsti e sul raggiungimento dei risultati indicati. Le erogazioni avvengono sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti, salvo eventuali anticipazioni. Ai fini delle attivita' di verifica e valutazione sull'attuazione degli interventi, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' servirsi di esperti di settore, di commissioni tecniche e di strutture degli enti pubblici. I risultati delle verifiche e delle valutazioni sull'attuazione sono comunicati al comitato tecnico scientifico. Essi sono inoltre, raccolti in una apposita base dati presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che costituisce il sistema informativo delle attivita' di ricerca nelle aree depresse. I dati relativi ai progetti completati sono accessibili al pubblico. Sull'attuazione dei piani, contratti, intese e programmi il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica riferira' annualmente al CIPE. Roma, 8 agosto 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 280