COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996 

  Revisione e semplificazione dei criteri, degli  indirizzi  e  delle
procedure  per la regolamentazione degli interventi previsti all'art.
6, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 1993.
(GU n.236 del 8-10-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto  legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  concernente:
"Disciplina  organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e
norme per l'agevolazione delle attivita'  produttive",  che  all'art.
1.2.c   prevede   che   le  disposizioni  per  la  concessione  delle
agevolazioni evitino duplicazioni di istruttorie e assicurino sistemi
di monitoraggio;
  Vista la propria deliberazione del  20  novembre  1995,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  47 del 26 febbraio 1996, concernente:
"Criteri ed indirizzi per  il  coordinamento,  nelle  aree  depresse,
degli   investimenti   pubblici   oggetto   delle  singole  forme  di
programmazione negoziata: intese, accordi, contratti, patti, previste
dall'art. 1 della  legge  n.  104/1995  e  dall'art.  8  della  legge
341/1995";
  Vista  la  propria  deliberazione  del 29 dicembre 1995, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  85  dell'11  aprile  1996,  concernente:
"Criteri,   indirizzi  e  procedure  per  la  regolamentazione  degli
interventi previsti all'art. 6, comma 1, del decreto  legislativo  n.
96/1993 e successive modifiche e integrazioni";
  Valutata  la  necessita'  di  assicurare  che  all'attuazione della
politica di intervento nel settore  della  ricerca  si  provveda  con
strumenti  flessibili,  efficienti  e  che  garantiscano  la  massima
celerita' e speditezza dell'azione amministrativa;
  Ritenuto di modificare la  precedente  disciplina  degli  strumenti
inerenti le funzioni trasferite al Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  modo da ridurre le fasi e i
passaggi procedimentali, da evitare le duplicazioni  di  istruttorie,
da  semplificare  gli  adempimenti  e  da  garantire,  altresi',  una
efficace azione di monitoraggio sul perseguimento degli  obiettivi  e
sul raggiungimento dei risultati;
  Udita  la  proposta  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Delibera:
  Le procedure attuative degli strumenti previsti nella delibera CIPE
del 29 dicembre 1995, concernente: "Criteri,  indirizzi  e  procedure
per  la  regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6, comma
1, del decreto legislativo  n.  96/1993,  e  successive  modifiche  e
integrazioni", sono cosi' modificate:
    a) Fase iniziativa.
  Tale  fase  consiste  nella richiesta e nell'acquisizione, da parte
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica,   di  proposte  di  intervento,  relative  ai  piani  di
potenziamento delle reti di ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ai
piani  di  potenziamento  delle  strutture edilizie universitarie, ai
contratti di programma per i centri e/o  progetti  di  ricerca,  alle
intese di programma con gli enti pubblici di ricerca.
  La  richiesta di proposta di piano, progetto, intesa o contratto di
programma, puo' avvenire anche mediante avviso pubblico, con il quale
si indicano gli indirizzi strategici, gli  obiettivi  da  perseguire,
l'ambito  e  l'oggetto  delle iniziative considerate prioritarie, gli
elementi da fornire da parte dei soggetti proponenti.
    b) Fase di approvazione delle proposte.
  Le  proposte  di  piano  sono vagliate e selezionate, entro quattro
mesi dalla data di presentazione, dal comitato tecnico scientifico di
cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 104/95 ed inoltrate  al  CIPE
per l'approvazione.
  Il   CIPE   si   pronuncera'   entro  sessanta  giorni  dalla  data
dell'inoltro.
    c) Fase di definizione dei programmi operativi.
  La fase consiste nella trasmissione al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica da parte dei promotori, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  delibera  di approvazione da parte del CIPE, della proposta di
programma operativo delle iniziative.
  L'attivita' istruttoria per la definizione del programma  operativo
viene  effettuata  dal  Ministero  in  contraddittorio con i soggetti
promotori  e  si  conclude,  entro  quattro  mesi   dalla   data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della suddetta delibera di
approvazione,  con  il  parere  del   menzionato   comitato   tecnico
scientifico.
  Il   programma   operativo   forma   oggetto  di  apposito  decreto
ministeriale esecutivo.
    d) Fase di attuazione.
  Tale fase consiste nella realizzazione  degli  interventi  e  delle
iniziative  previste  nel progetto approvato secondo le modalita' e i
tempi previsti nel programma operativo.
    e) Fase di valutazione e controlli sui risultati.
  Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica   e
tecnologica  svolge periodiche verifiche e valutazioni sullo stato di
attuazione dei progetti,  sul  rispetto  dei  tempi  previsti  e  sul
raggiungimento dei risultati indicati.
  Le  erogazioni avvengono sulla base del conseguimento dei risultati
intermedi e finali previsti, salvo eventuali anticipazioni.
  Ai fini delle attivita' di verifica e  valutazione  sull'attuazione
degli  interventi,  il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica puo' servirsi di  esperti  di  settore,  di
commissioni tecniche e di strutture degli enti pubblici.
  I  risultati  delle  verifiche  e delle valutazioni sull'attuazione
sono comunicati al comitato tecnico scientifico.
  Essi sono inoltre, raccolti in una apposita  base  dati  presso  il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
che  costituisce  il  sistema  informativo delle attivita' di ricerca
nelle aree depresse.
  I  dati  relativi  ai  progetti  completati  sono  accessibili   al
pubblico.
  Sull'attuazione   dei  piani,  contratti,  intese  e  programmi  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
riferira' annualmente al CIPE.
   Roma, 8 agosto 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 280