Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.244 del 17-10-1996)
Con decreto ministeriale 30 settembre 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1995 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. Gruppo industriale Busnelli, sede in Desio (Milano) e unita' di Misinto (Milano). Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo industriale Busnelli, con sede in Desio (Milano) e unita' di Misinto (Milano), per il periodo dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1995 con decorrenza 1 settembre 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo industriale Busnelli, con sede in Desio (Milano) e unita' di Misinto (Milano), per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1996 con decorrenza 1 marzo 1996. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, e' prorogata in favore di ventisei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distribution System, con sede in Milano, unita' in Milano e uffici nazionali, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 5 settembre 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, e' prorogata in favore di ventuno lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sweda Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unita' in Pomezia (Roma), Milano, Bologna, Napoli e Torino, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 12 giugno 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, in favore di cinquantaquattro lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione farmacisti soc. coop. a r.l. Unifarma, con sede in Teramo e unita' di Teramo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 luglio 1996 al 9 novembre 1996. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda sotto specificata e' disposta la corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco indicati: S.r.l. Ente autonomo magazzini generali di Verona dal 15 dicembre 1995 Magazzini generali di Verona, con sede in Verona e unita' di Verona. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20272/4 del 18 marzo 1996. Periodo: 1 settembre 1995-31 agosto 1996. Causale: art. 1, legge 293/93. Numero lavoratori interessati: quindici (limitatamente ai lavoratori gia' dipendenti dall'Ente autonomo magazzini generali di Verona). Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Perugia, con sede in Corciano loc. Solomeo (Perugia) e unita' di Corciano loc. Solomeo (Perugia), per un massimo di novantadue dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1996 al 3 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 novembre 1996 al 3 luglio 1997. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruzione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Bari (per un massimo di quattro dipendenti), Corato (Bari) (per un massimo di quattordici dipendenti), Napoli (per un massimo di cinque dipendenti), Rezzato (Brescia) (per un massimo di tre dipendenti), Roma (per un massimo di due dipendenti) e Trento (per un massimo di un dipendente), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruzione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mary show, con sede in Scheggia e Pascelupo (Perugia) e unita' di Scheggia e Pascelupo (Perugia), per un masimo di quarantadue dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio 1996 al 28 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruzione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari), per un massimo di trecentodiciannove dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1996 al 2 agosto 1996. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 marzo 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordiario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.E.O.- Gruppo editoriale orizzonti, con sede in Cremona e unita' di Cremona, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996 della ditta S.p.a. Lanificio Ponte Felcino, con sede in Ponte Felcino (Perugia) e unita' di Ponte Felcino (Perugia). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lanificio Ponte Felcino, con sede in Ponte Falcino (Perugia) e unita' di Ponte Felcino (Perugia), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 2 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 agosto 1996, n. 21250. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.