MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.244 del 17-10-1996)

   Con decreto ministeriale 30 settembre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 settembre 1995 al  31  agosto  1996,  della
ditta  S.p.a.  Gruppo  industriale Busnelli, sede in Desio (Milano) e
unita' di Misinto (Milano).
   Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  Gruppo  industriale
Busnelli, con sede in Desio (Milano) e unita'  di  Misinto  (Milano),
per il periodo dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 6 ottobre 1995 con decorrenza 1
settembre 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  con  effetto  dal  1  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla   ditta   S.p.a.   Gruppo
industriale  Busnelli, con sede in Desio (Milano) e unita' di Misinto
(Milano), per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1996  con  decorrenza  1
marzo 1996.
   L'istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, ai sensi dell'art.  4,
commi 5 e 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, e' prorogata in
favore  di  ventisei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distribution
System, con sede in Milano, unita' in Milano e uffici nazionali,  per
il  periodo  dal 1 gennaio 1996 al 5 settembre 1996 la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80% del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1  e  1-bis,  della
legge  56/94,  i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto
ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, ai sensi dell'art.  4,
commi 5 e 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, e' prorogata in
favore  di  ventuno  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sweda Italia,
con sede in Pomezia  (Roma)  e  unita'  in  Pomezia  (Roma),  Milano,
Bologna,  Napoli  e  Torino,  per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 12
giugno  1996  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80% del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1  e  1-bis,  della
legge  56/94,  i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto
ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  30  settembre  1996,  in   favore   di
cinquantaquattro  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l. Unione
farmacisti soc. coop. a r.l. Unifarma, con sede in Teramo e unita' di
Teramo,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  1 gennaio 1996 al 30
giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
luglio 1996 al 9 novembre 1996.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere il pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  30  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dall'azienda sotto specificata e'  disposta  la
corresponsione   dell'indennita'   pari  al  trattamento  massimo  di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma  19,
del  decreto-legge  1  febbraio  1996,  n. 39, per i periodi e per il
numero di unita' lavorative a fianco indicati:
    S.r.l. Ente autonomo magazzini generali di Verona dal 15 dicembre
1995 Magazzini generali di Verona, con sede in  Verona  e  unita'  di
Verona.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 20272/4 del  18  marzo  1996.  Periodo:  1  settembre
1995-31 agosto 1996. Causale: art. 1, legge 293/93.
   Numero   lavoratori   interessati:   quindici   (limitatamente  ai
lavoratori gia' dipendenti dall'Ente autonomo magazzini  generali  di
Verona).
   Con   decreto  ministeriale  30  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Perugia, con sede in
Corciano loc. Solomeo (Perugia) e unita'  di  Corciano  loc.  Solomeo
(Perugia), per un massimo di novantadue dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 4 luglio 1996 al 3 novembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  4
novembre 1996 al 3 luglio 1997.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai  periodi  di  fruzione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  30  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli  Lombardi,  con  sede  in
Rezzato  (Brescia)  e  unita'  di  Bari  (per  un  massimo di quattro
dipendenti),  Corato  (Bari)   (per   un   massimo   di   quattordici
dipendenti),  Napoli  (per  un massimo di cinque dipendenti), Rezzato
(Brescia) (per un massimo di tre dipendenti), Roma (per un massimo di
due dipendenti) e Trento  (per  un  massimo  di  un  dipendente),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15
ottobre 1996 al 14 aprile 1997.
   L'istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai  periodi  di  fruzione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  30  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mary show, con sede in Scheggia  e
Pascelupo  (Perugia)  e unita' di Scheggia e Pascelupo (Perugia), per
un masimo di quarantadue dipendenti, e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio
1996 al 28 novembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29
novembre 1996 al 28 maggio 1997.
   L'istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai  periodi  di  fruzione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  30  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Keller  meccanica,  con  sede  in
Cagliari  e  unita'  di  Villacidro  (Cagliari),  per  un  massimo di
trecentodiciannove dipendenti, e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 3 febbraio
1996 al 2 agosto 1996.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto   ministeriale   30   settembre   1996,   a   seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di cui all'art. 35, terzo comma,
legge 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale  del  14  marzo
1996,  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordiario di
integrazione salariale in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l.  G.E.O.-  Gruppo  editoriale  orizzonti, con sede in Cremona e
unita' di Cremona, per il periodo dal 1 giugno 1996  al  30  novembre
1996.
   L'istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati
a  provvedere  al  pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
    Con decreto ministeriale  30  settembre  1996,  e'  approvato  il
programma  per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 aprile
1996 al 30 settembre 1996 della ditta S.p.a. Lanificio Ponte Felcino,
con sede in  Ponte  Felcino  (Perugia)  e  unita'  di  Ponte  Felcino
(Perugia).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Lanificio Ponte Felcino,  con  sede  in
Ponte  Falcino  (Perugia) e unita' di Ponte Felcino (Perugia), per il
periodo dal 1 aprile 1996 al 2 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996  con  decorrenza  1
aprile 1996.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
2 agosto 1996, n. 21250.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.