COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996 

  Riparto di risorse a favore delle aree depresse di cui al
decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344.
(GU n.247 del 21-10-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella
legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge 1  marzo
1986, n. 64;
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32, convertito nella
legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme pr l'avvio dell'intervento
ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.   41,
convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di interventi
atti a favorire lo sviluppo nelle aree depresse;
  Visto  l'art.  1,  commi  78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  che  riserva  specifiche  quote   di   finanziamento   per   la
realizzazione  degli  interventi  inseriti  nei  patti  territoriali,
nonche' in  quelli  relativi  ai  trasporti  rapidi  di  massa,  alla
manutenzione  e  completamento  delle reti viarie provinciali ed alla
metanizzazione;
  Visto il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, che demanda  al  CIPE
il riparto delle somme derivanti dai mutui, con ammortamento a totale
carico  dello  Stato,  contratti  per  la realizzazione di iniziative
dirette a favorire  lo  sviluppo  sociale  ed  economico  nelle  aree
depresse  del  territorio  nazionale,  in  linea con i principi e nel
rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea;
  Vista la propria delibera del 12 luglio  1996  con  la  quale,  nel
ripartire  le risorse derivanti dai mutui previsti dall'art. 1, comma
1, del citato  decreto-legge  n.  344/1996,  e'  stata  tra  l'altro,
riservata  (punto  3  della  delibera)  una  quota di tali risorse al
finanziamento delle  agevolazioni  alle  attivita'  produttive  e  di
ricerca,  agli  interventi previsti nei patti territoriali e a quelli
relativi ai trasporti rapidi di massa,  alle  strade  provinciali  ed
alla metanizzazione;
  Viste   le   richieste   a   tal   fine  presentate  dai  Ministeri
dell'industria, dell'universita' e della ricerca, del bilancio e  dei
trasporti,    che    hanno    rappresentato    esigenze   finanziarie
complessivamente superiori agli 8.000 miliardi di lire;
  Considerato che le risorse disponibili non consentono di soddisfare
integralmente  le  richieste  presentate  ed  e'  pertanto  possibile
considerare    solo   parzialmente   le   esigenze   delle   predette
amministrazioni;
  Ritenuto pertanto di fissare le quote  riservate  al  finanziamento
delle  iniziative  di  cui al predetto punto 3 della propria delibera
del 12 luglio 1996, nonche' a  favore  degli  interventi  di  cui  al
successivo  punto  4, rispettivamente nel 35% e nel 30% delle risorse
derivanti da mutui di cui al richiamato decreto-legge n. 344/1996;
  Ritenuto altresi' di articolare la  predetta  quota  del  35%  come
segue:   agevolazioni   alla  attivita'  produttiva  anche  in  forma
automatica (15%); agevolazioni alle attivita' di ricerca, sviluppo  e
diffusione   (5%);  iniziative  di  programmazione  negoziata  (10%);
interventi previsti nei patti  territoriali  e  trasporto  rapido  di
massa (5%);
  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.   A   valere  sulle  risorse  derivanti  dai  mutui  di  cui  al
decreto-legge n. 344/1996 richiamato in premessa, una quota  del  35%
e'  riservata  a  favore  delle  iniziative  di  cui al punto 3 della
propria  delibera  del  12   luglio   1996,   secondo   la   seguente
articolazione:
   15%  per  le agevolazioni alle attivita' produttive anche in forma
automatica;
   10% per le iniziative di programmazione negoziata;
   5% per le agevolazioni  alle  attivita'  di  ricerca,  sviluppo  e
relativa diffusione;
   5%  per  il  finanziamento sia degli interventi previsti nei patti
territoriali, sia di quelli relativi al trasporto rapido di massa.
  2. La residua quota del  30%  e'  riservata  al  finanziamento  dei
programmi  e  dei  progetti di cui al punto 4 della predetta delibera
del  12  luglio  1996,  per  i  quali  e'  previsto  il  termine   di
presentazione del 14 settembre 1996.
  L'effettiva  assegnazione  delle  risorse  di  cui al punto 1 sara'
disposta con successiva deliberazione,  unitamente  al  finanziamento
dei programmi e dei progetti di cui al punto 2.
   Roma, 8 agosto 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
 Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 294