UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.250 del 24-10-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
Universita';
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 18 luglio 1996;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle delibere degli organi accademici  e  convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso indicato:
   1)    nell'art.    169,   recante   l'elenco   delle   scuole   di
specializzazione, e'  soppressa  la  scuola  di  specializzazione  in
chirurgia  d'urgenza e pronto soccorso ed in suo luogo e' inserita la
scuola di specializzazione in chirurgia generale II ad  indirizzo  di
chirurgia d'urgenza;
   2)  gli articoli 185-192, relativi alla scuola di specializzazione
in anatomia patologica sono sostituiti dai seguenti, con  conseguente
modificazione  della  numerazione,  a  seguito dell'adeguamento della
predetta scuola alla Tabella XLV/2 allegata al  decreto  ministeriale
11 maggio 1995:
  Art. 185. - E' costituita la scuola di specializzazione in anatomia
patologica  presso  l'Universita'  degli  studi  "G.  D'Annunzio"  di
Chieti. La scuola di specializzazione risponde  alle  norme  generali
delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 186. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore   professionale   della   diagnostica  anatomo-istopatologica
(macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica.
  Art. 187. - La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia
patologica.
  Art. 188. - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Art. 189. - Concorrono al funzionamento della scuola  le  strutture
della   facolta'   di   medicina  e  chirurgia  dell'Universita'  "G.
D'Annunzio"  di  Chieti  con  il  relativo  personale   universitario
appartenente  agli specifici settori scientifico-disciplinari nonche'
le  strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  individuate   nei
protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo
n.  502/1992  e  il relativo personale dirigente delle corrispondenti
aree funzionali e discipline.
  La  sede  amministrativa  della  scuola  e'  presso  l'istituto  di
patologia  umana  e medicina sociale, cattedra di anatomia patologica
dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti.
  Art. 190. - In base alle strutture ed attrezzature  disponibili  la
scuola  e'  in  grado  di  accettare  il  numero  massimo di iscritti
determinato in 5 per ciascun anno di  corso,  per  un  totale  di  25
specializzandi.
  Art.  191.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia. Per  l'iscrizione  alla  scuola  e'
richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.   192.   -  Gli  insegnamenti  relativi  a  ciascuna  area  di
addestramento     professionalizzante     e     relativi      settori
scientifico-disciplinari sono i seguenti:
A - Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve  apprendere  le  conoscenze
fondamentali  di   genetica,   biologia,   patologia   molecolare   e
statistica.   Inoltre,  lo  specializzando  deve  acquisire  le  basi
teorico-pratiche  delle  tecniche  di  esecuzione  di  un   riscontro
diagnostico  necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati
istologici e citologici, di morfometria e di  quelle  necessarie  per
l'impiego della microscopia ottica ed elettronica.
   Settori:
    F03X Genetica medica
    E04B Biologia molecolare
    F04A Patologia generale
    F04B Patologia clinica
    F01X Statistica medica
    F06A Anatomia patologica
B - Area della sistematica e della diagnostica anatomo-patologica.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze teoriche di
sistematica   anatomo-patologica  (microscopica,  ultrastrutturale  e
molecolare) e competenze  teorico-pratiche  di  diagnostica  anatomo-
patologica  (macroscopica,  istopatologica su preparati definitivi ed
in estemporanea,  citopatologica  ed  ultrastrutturale),  avvalendosi
anche di tecniche immunoistochimiche e di biologia molecolare.
  Settori:
    F06A Anatomia patologica
    F06B Neuropatologia
C - Area della sanita' pubblica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve conseguire adeguate conoscenze
teoriche di medicina legale,  tossicologia,  medicina  del  lavoro  e
preventiva, deontologia.
  Settori:
    F22B Medicina legale
    F22C Medicina del lavoro
    F22A Igiene generale ed applicata
 D - Area di indirizzo subspecialistico anatomo-patologico.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  completare  il suo curriculum
formativo  apprendendo  gli  elementi  fondamentali   dei   correlati
anatomo-clinici  e  delle  competenze diagnostiche che sono alla base
delle   principali   patologie   subspecialistiche   (neuropatologia,
patologia   oncologica,  patologia  cardiovascolare,  dermopatologia,
emopatologia,  uropatologia,  ginecopatologia,  patologia pediatrica,
patologia ossea, ecc.)  anche  in  base  alle  competenze  specifiche
esistenti nella scuola di specializzazione.
  Settori:
    F04B Patologia clinica
    F06A Anatomia patologica
    F06B Neuropatologia
  Art.  193.  -  L'attivita' didattica comprende ogni anno 200 ore di
didattica formale e seminariale ed  attivita'  di  tirocinio  guidate
sino  a  raggiungere  l'orario  annuo  complessivo  previsto  per  il
personale medico  a  tempo  pieno  operante  nel  Servizio  sanitario
nazionale.
  Art.  194. - Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale
di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente  al  monte
ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver
condotto  in  prima persona, con progressiva assunzione di autonomia,
atti medici specialistici  certificati  in  numero  non  inferiore  a
quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%:
   esami macroscopici di pezzi chirurgici: 3.000;
   diagnosi istopatologica: 8.000;
   diagnosi   citopatologiche,  inclusa  citologia  cervico-vaginale:
8.000;
   diagnosi intraoperatorie: 200;
   riscontri diagnostici necroscopici: 300.
  Art. 195. -  Per  quanto  altro  attiene  all'organizzazione  della
scuola,  al  piano  di  studi  e di addestramento professionale, alla
programmazione annuale delle attivita', alla verifica del  tirocinio,
all'esame di diploma e a eventuali protocolli di intesa e convenzioni
si  rimanda a quanto disposto dal decreto ministeriale 11 maggio 1995
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del  19
luglio 1995.
  3)  La  scuola  di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto
soccorso e' soppressa dall'anno accademico 1996/97. Sara'  consentito
ai  soli specializzandi gia' iscritti agli anni accademici precedenti
di  completare  gli  studi  sino  al  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione.
  E'   istituita   dall'anno   accademico   1996/97   la   scuola  di
specializzazione in chirurgia generale II -  indirizzo  in  chirurgia
d'urgenza,   adeguata   alla   tabella   XLV/2  allegata  al  decreto
ministeriale 11 maggio 1995.
  A seguito di quanto  sopra  gli  articoli  225-236,  relativi  alla
scuola  di  specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
sono sostituiti dai seguenti,  con  conseguente  modificazione  della
numerazione,  relativi  alla suindicata scuola di specializzazione in
chirurgia generale II ad indirizzo chirurgia d'urgenza:
  Art. 225. - E' istituita nella Universita' di Chieti la  scuola  di
specializzazione  in  chirurgia generale II ad indirizzo in chirurgia
d'urgenza, ai sensi delle  norme  transitorie  iscritte  nel  decreto
ministeriale  11  maggio  1995, cosi' come definito all'art. 1-04 del
capitolo II - decreto ministeriale 11 maggio 1995. La scuola risponde
alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica
come al capitolo I tabella XLV/2 decreto ministeriale 11 maggio  1995
ed  i relativi articoli di decreto per le norme comuni alle scuole di
specializzazione.
  La scuola di specializzazione di chirurgia generale II ad indirizzo
di   chirurgia  d'urgenza  si  ottiene  strettamente  alla  normativa
specificata negli articoli del decreto ministeriale 11 maggio 1995.
  Art. 226. - La scuola  ha  lo  scopo  di  formare  specialisti  nel
settore  professionale di chirurgia. Tali specialisti sono addestrati
per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale
per affrontare specificatamente i problemi  legati  alle  urgenze  ed
emergenze chirurgiche indirizzo in chirurgia d'urgenza.
  Art.  227.  -  La  scuola  rilascia  il  titolo  in  specialista in
chirurgia generale.
  Art. 228. - Il corso ha la durata di sei anni.
  Art. 229. - Concorrono al funzionamento della scuola  le  strutture
della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  l'istituto  di  clinica
chirurgica generale e le strutture del Servizio  sanitario  nazionale
individuate  nei  protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 502/1992 e il relativo personale universitario
appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla  tabella
A   e   quello  dirigente  del  Servizio  sanitario  nazionale  delle
corrispondenti aree funzionali e discipline.
  Art. 230. - Il numero massimo degli specializzandi e'  indicato  in
18 specializzandi (3 ogni anno).
  Art.  231.  -  La  scuola  comprende  sette  aree  di addestramento
professionale e relativi settori scientifico-disciplinari cosi'  come
indicato  nella  tabella  A-II  (indirizzo  chirurgia d'urgenza) alla
pagina 18 del supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio  1995
e  cosi'  come  qui  di  seguito  specificato affermandosi i principi
formativi per ogni area:
Area A2 - Propedeutica.
  Obiettivi: lo specializzando inizia  l'apprendimento  dell'anatomia
chirurgica  e  della  medicina  operatoria  e  acquisisce  la base di
conoscenza per la valutazione epidemiologica  e  l'inquadramento  dei
casi  clinici  anche  mediante  sistemi  informatici.  Deve acquisire
l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente  un  paziente
definendone   la   tipologia   sulla   base  della  conoscenza  della
fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e  dell'anatomia
patologica, della patologia clinica.
  Settori  scientifico-disciplinari:  F04B  Patologia  clinica,  F06A
Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale.
Area B2 - Semeiotica clinica e strumentale.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire  esperienza  ulteriore
nella medicina operatoria e deve acquisire le basi di conoscenza e la
relativa  esperienza  pratica  necessaria  ad  impostare,  seguire  e
verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per  giungere
pazienti;  affrontare,  anche  di  persona,  l'esecuzione  degli atti
diagnostici (endoscopici,  ecografici,  laparoscopici)  e  chirurgici
necessari,   adottando   tattiche   e   strategie  chirurgiche  anche
differenti dagli standard e  tipiche  della  chirurgia  d'urgenza  ed
emergenza.
  Settori  scientifico  disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e
radioterapia, F08A Chirurgia generale.
Area C2 - Clinica chirurgica generale.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla  base  di
una   valutazione   complessiva   della   malattia  e  del  paziente,
l'indicazione al tipo di trattamento  -  chirurgico  o  meno  -  piu'
corretto  in  funzione  dei  rischi,  dei  benefici  e  dei risultati
prevedibili per ogni singolo malato.
  Deve  essere  inoltre  in  grado  di  affrontare  e  risolvere   le
problematiche   relative  all'impostazione  e  gestione  del  decorso
post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.
  Settori  scientifico  disciplinari:   F12X   Anestesiologia,   F08A
Chirurgia generale.
Area D2 - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.
  Obiettivi:  lo  specializzando deve essere in grado di acquisire la
base  di  conoscenza  anatomo-chirurgica  e  di  medicina  operatoria
necessaria  per  affrontare,  anche  in  prima  persona,  la  pratica
esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
  Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale.
Area E2 - Chirurgia d'urgenza e di P.S.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
la relativa esperienza pratica necessaria a:
   1) Definire il grado di urgenze di un  paziente  chirurgico  ed  a
saper  variare  le  procedure necessarie per giungere alla formazione
della diagnosi e della indicazione al  trattamento  in  funzione  dei
vincoli   di  tempo  e  di  struttura  imposti  dalla  situazione  di
emergenza;
   2) Gestire, anche in prima persona, il  trattamento  intensivo  di
primo soccorso, la rianimazione pre-operatoria e la terapia intensiva
post-chirurgica,   sapendo   utilizzare  criticamente  le  competenze
multidisciplinari disponibili nella struttura.
  Settori scientifico disciplinari:  F08A  Chirurgia  generale,  F21X
Anestesiologia.
Area F2 - Chirurgia interdisciplinare.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
l'esperienza pratica necessarie a:
   diagnosticare  e  trattare  anche  chirurgicamente, in particolare
nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica
di piu' comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla
indifferibilita' del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Cio'
limitatamente alla  chirurgia  plastica  e  ricostruttiva,  toracica,
vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;
   riconoscere,  diagnosticare  ed  impostare  clinicamente  pazienti
affetti da patologie che prevedono impiego necessario di specialisti.
Cioe' nel campo della cardiochirurgia,  della  neurochirurgia,  della
chirurgia  maxillo-facciale  e della ortopedia; tutto cio' curando la
visione complessiva delle priorita' in caso di  lesioni  o  patologie
multiple.
  Settori  scientifico  disciplinari:  F08A  Chirurgia generale, F09X
Chirurgia   cardiaca,    F12B    Neurochirurgia,    F13C    Chirurgia
maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.
Area G2 - Organizzativa e gestionale.
  Obiettivi:  lo  specializzando deve acquisire la base di conoscenza
necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di  chirurgo
in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  strutture  nelle quali e'
chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.
  Lo  specializzando   deve   saper   utilizzare   le   potenzialita'
dell'informatica  nell'organizzazione  del  lavoro  e  nella gestione
della struttura; deve anche acquisire  le  capacita'  necessarie  per
orientarsi  nelle  problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di
conflitti  militari e nella eventualita' di grandi calamita' civili e
naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad
un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli
aspetti medico legali relativi alla propria condizione  professionale
e  le  leggi  e i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in
regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.
  Settori scientifico-disciplinari:  F08A  Chirurgia  generale,  F22A
Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del
lavoro.
  Art.   232.   -   La   scuola   per  ottemperare  all'addestramento
professionalizzante  si  attiene  pienamente   nella   tabella   B-II
(addestramento  in  chirurgia  d'urgenza),  cosi'  come a pag. 20 del
supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio  1995  e  cosi'  di
seguito specificato:
  Per  essere  ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando
deve  dimostrare  di  aver  raggiunto   una   completa   preparazione
professionale   specifica,   basata   sulla   dimostrazione  di  aver
personalmente eseguito atti medici  specialistici,  come  di  seguito
specificato.
  II. Addestramento in chirurgia d'urgenza:
    a)  almeno  50  interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il
15% condotti come primo operatore, eseguiti  per  almeno  il  30%  in
situazioni di emergenza/urgenza;
    b)  almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il
29% condotti come primo operatore, eseguiti  per  almeno  il  30%  in
situazioni di emergenza/urgenza;
    c)  almeno  250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno
il 40% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il  30%  in
situazioni di emergenza/urgenza;
    d) aver effettuato almeno 600 ore di attivita' di pronto soccorso
nosocomiale e territoriale;
    e)  aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi
atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici  (minimo  100),  a
pazienti  in  situazioni  di  emergenza/urgenza  (minimo  400)  o  in
elezione (minimo 400).
  Infine lo specializzando deve  aver  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel  regolamento  didattico  d'Ateneo   verranno   specificate   le
tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
  Art.  233. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale II
indirizzo  chirurgia  d'urgenza  si  attiva   a   partire   dall'anno
accademico  1996/97  sulla  base dell'ordinamento didattico come gia'
specificato  nel  precedente  art.  231  per  aree  di  addestramento
professionalizzante  e  relativi  settori  scientifici  disciplinari,
nonche' sulla base del piano di studi di addestramento  professionale
stabilito  dal  consiglio  della  scuola (art. 3, capitolo I, decreto
ministeriale 11 maggio 1995).
  Il piano di studi e' determinato dal consiglio di ogni  scuola  nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi  settori
scientifici disciplinari riportati nella specifica tabella A.
  L'organizzazione   del   processo  di  addestramento  ivi  compresa
l'attivita' svolta in prima  persona  minima  indispensabile  per  il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
nella specifica tabella B.
  Il  piano  dettagliato  delle attivita' formative e' deliberato dal
consiglio della scuola e reso pubblico nel  manifesto  annuale  degli
studi.
  Art. 234. - La scuola - anche in dipendenza dell'art. 6 del decreto
ministeriale  11 maggio 1995 (protocolli di intesa e convenzioni) che
prevede possibili modifiche annuali - oltre a definire annualmente la
programmazione del piano degli studi deliberata dal  consiglio  della
scuola   e   reso   pubblico   nel   manifesto  annuale  degli  studi
dell'Universita'   anche    ai    sensi    dell'art.    (scuole    di
specializzazione)  iscritto nello statuto dell'Universita' di Chieti,
definisce sempre annualmente  la  programmazione  delle  attivita'  e
verifica   del   tirocinio   attenendosi   all'art.   4  del  decreto
ministeriale 11 maggio 1995 (4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4).
  Art. 235. - L'eventuale  affidamento  delle  funzioni  formative  e
didattiche  a  strutture ed organici del Servizio sanitario nazionale
cosi' come previsto dall'art. 2, Capo I, del decreto ministeriale  11
maggio  1995 ed in particolare comma 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, potra' porre
indicazione al consiglio della scuola perche' esamini  l'opportunita'
di  modificare  anche  annualmente  il  piano  studi di addestramento
professionale  e/oz  la  programmazione  annuale  delle  attivita'  e
verifica del tirocinio (art. 3-4, Cap. I, del decreto ministeriale 11
maggio 1995).
  Il  consiglio  della  scuola  definira'  tali  modifiche rendendone
pubblico dettaglio nel manifesto annuale degli studi (art.  3,  comma
3, Capo I, del decreto ministeriale 11 maggio 1995).
  4)  Gli  articoli 369-376, relativi alla scuola di specializzazione
in  neurologia,  sono  sostituiti  dai  seguenti,   con   conseguente
modificazione  della  numerazione,  a  seguito dell'adeguamento della
predetta scuola alla tabella XLV/2 allegata al  decreto  ministeriale
11 maggio 1995:
  Art.  369.  -  La scuola di specializzazione in neurologia risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica.
  Art. 370. - La scuola di specializzazione in neurologia ha lo scopo
di   formare  medici  specialisti  nel  settore  professionale  della
prevenzione,  diagnosi,  terapia  e  riabilitazione  delle   malattie
neurologiche.
  Art.  371.  -  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista in
neurologia.
  Art. 372. - Il corso ha la durata di cinque anni.
  Art. 373. - Concorrono al funzionamento della scuola  le  strutture
della  facolta'  di medicina e chirurgia dell'Universita' di Chieti e
quelle del Servizio sanitario nazionale  individuate  nei  protocolli
d'intesa  di  cui  all'art.  6,  comma  2, del decreto legislativo n.
502/1992 ed  il  relativo  personale  universitario  appartenente  ai
settori  scientifico-disciplinari  riportati  nell'art.  9  e  quello
dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti  aree
funzionali  e  discipline.  In  attesa  della  stipula dei protocolli
d'intesa  concorrono  al  funzionamento  della  scuola  le  strutture
previste  nei  precedenti  statuti  e  quelle  appartenenti agli enti
pubblici o privati convenzionati con la scuola.
  Art. 374. - La sede amministrativa della scuola  e'  l'istituto  di
clinica  neurologica,  scienze  del  comportamento  e medicina legale
(cattedra di neurologia).
  Art. 375. - Sono ammessi a partecipare  alle  prove  di  ammissione
alla  scuola  i  laureati  in medicina e chirurgia presso istituzioni
universitarie italiane ed i possessori di titolo di studio conseguito
presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti
autorita' accademiche italiane.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  376. - Il numero massimo di specializzandi che possono essere
ammessi in base alle disponibilita' di strutture ed  attrezzature  ed
alle  capacita'  formative e' di 2 per anno per un totale complessivo
di 10 specializzandi.
  Art.  377.  -  La  scuola  comprende   5   aree   di   insegnamento
professionale  che  vengono  di seguito elencate. Per ogni area viene
riportato l'obiettivo ed i settori scientifico-disciplinari relativi.
A - Area propedeutica.
  Obiettivo: lo specializzando deve  essere  in  grado  di  conoscere
l'ontogenesi  e  l'organizzazione strutturale del sistema nervoso; il
funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni
normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del
metodo epidemiologico.
  Settori: E05A Biochimica, E06A  Fisiologia  umana,  E09A  Anatomia,
E09B  Istologia,  F01X  Statistica medica, F03X Genetica medica, F04B
Patologia clinica.
B - Area farmacologia e medicina legale.
  Obiettivo: lo specializzando deve  apprendere  le  basi  biologiche
dell'azione  dei farmaci sul sistema nervoso, nonche' le implicazioni
medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e piu' in generale delle
problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.
  Settori: E07X Farmacologia, F22B Medicina legale.
C - Area fisiopatologia generale.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere   i   fondamentali
meccanismi  eziopatogenetici,  compresi quelli di medicina molecolare
applicati alla neuropatologia.
  Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.
D - Area semeiotica e diagnostica neurologica.
  Obiettivo:  lo  specializzando deve essere in grado di conoscere le
cause determinanti e i meccanismi  patogenetici  delle  malattie  del
sistema  nervoso;  le  alterazioni  strutturali  e/o  funzionali  del
sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti da  un  punto  di
vista     morfologico;    i    quadri    clinici    neurofisiologici,
neuroradiologici e neuropsicologici che  caratterizzano  le  malattie
del sistema nervoso, anche nell'eta' infantile e geriatrica.
  Settori: F04B Patologia clinica, F06B Neuropatologia, F07A Medicina
interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia.
E - Area neurologia clinica.
  Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve
essere   in   grado   di   riconoscere   i   sintomi   ed   i   segni
clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie  neurologiche,
neurochirurgiche  e  psichiatriche,  anche dell'eta' geriatrica; deve
inoltre  acquisire  un   orientamento   clinico   nell'ambito   della
neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati
neurologici o con complicanze neurologiche.
  Settori:  F07A Medicina interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia,
F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia, F15A Otorinolaringoiatria,
F19B Neuropsichiatria infantile.
  Art. 378. - Ciascun anno di corso  prevede  di  norma  200  ore  di
didattica  formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato da
effettuare  frequentando  le   strutture   sanitarie   delle   scuole
universitarie  e/o  ospedaliere  convenzionate,  sino  a  raggiungere
l'orario complessivo previsto per il personale medico a  tempo  pieno
operante nel servizio sanitario nazionale (1735 ore circa).
  Art. 379. - Il consiglio della scuola:
   determina  l'articolazione  del  corso  di  specializzazione ed il
relativo piano degli studi nei diversi anni e definisce le  strutture
della  facolta'  di  medicina  e chirurgia e/o degli enti ospedalieri
convenzionati che concorrono al funzionamento della  scuola.  Possono
essere  convenzionate  strutture  che  nel  loro insieme rispondono a
tutti i requisiti di  cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  n.
257/1991;
   determina   altresi'   la  tipologia  delle  attivita'  didattiche
teoriche e seminariali e  di  quelle  di  tirocinio  e  le  forme  di
tutorato.  A  tale scopo il consiglio nomina annualmente i tutori che
guideranno lungo il percorso formativo gli specializzandi;
   puo'  apportare  modifiche  alla  programmazione  delle  attivita'
formative sempre che siano compatibili con il decreto ministeriale 11
maggio 1995;
   puo' autorizzare un periodo di frequenza in Italia e all'estero in
strutture   universitarie   ed  extrauniversitarie  coerenti  con  le
finalita' della scuola per periodi complessivi non  superiori  ad  un
anno.   A  conclusione  di  questi  periodi  di  frequenza  valutera'
l'utilita' dell'attivita' svolta nelle suddette strutture sulla  base
di idonee documentazioni;
   stabilisce   la  proporzione,  nelle  diverse  aree,  tra  ore  di
attivita' didattica formale e ore di attivita' seminariale;
   rende  pubblico  nel  manifesto  annuale  degli  studi  il   piano
dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi.
  Art.  380.  - Per ogni anno di corso e' prevista una prova di esame
finale che puo' essere ripetuta una sola volta purche' entro l'anno.
  Lo  specializzando,  al  termine  di  ciascun  anno, deve essere in
regola con gli esami e con lo svolgimento  delle  attivita'  previste
dal  consiglio della scuola, per essere ammesso a proseguire il corso
degli studi.
  Il periodo di formazione puo' essere sospeso per servizio militare,
missioni scientifiche, gravidanza e malattie ma l'intera  sua  durata
non  puo'  essere  ridotta a causa di questi motivi (decreto-legge n.
259/1991).
  Art. 381. - Lo specializzando,  per  essere  ammesso  all'esame  di
diploma finale, deve:
   aver  frequentato  in misura corrispondente al monte-ore previsto,
aver superato gli esami annuali, aver svolto il tirocinio ottenendone
una valutazione positiva per aver  condotto  in  prima  persona,  con
progressiva   assunzione  di  autonomia  professionale,  atti  medici
specialistici;
   protocolli  diagnostici   clinici:   almeno   100   casi   seguiti
personalmente;
   esami  neuropatologici:  almeno 50 casi, discussi direttamente con
un neuropatologo;
   prelievo di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali  20
refertati personalmente;
   discussione  esami  neuroradiologici  delle  principali patologie:
almeno 100 casi, discussi direttamente con un neuroradiologo;
   discussione esami  neurofisiologici  delle  principali  patologie:
almeno 100 casi, discussi direttamente con un neurofisiopatologo;
   casi  clinici:  almeno  250  casi seguiti, dei quali 80 seguiti in
prima  persona,  discutendone  impostazione  e  conduzione   con   il
responsabile del reparto clinico.
  Infine  lo  specializzando  deve  aver partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  di   buona   pratica   clinica,   di   almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Art.  382.  -  L'esame  finale  consiste nella preparazione e nella
discussione di un elaborato scritto su di un  tema,  coerente  con  i
fini  della specializzazione, assegnato allo specializzando almeno un
anno prima dell'esame stesso  e  realizzato  sotto  la  guida  di  un
docente della scuola.
  La   commissione  d'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, su proposta del
consiglio della scuola, secondo la normativa vigente.
  La frequenza nelle diverse aree avviene come segue:
  I anno: Attivita' didattica formale e seminariale (200 ore):
    Area                                                          Ore
    ____                                                          ___
   E09A Anatomia del sistema nervoso  . . . . . . . . . . . . .    30
   E09B Istologia del sistema nervoso . . . . . . . . . . . . .    10
   F12A Neuroradiologia (anatomia neuroradiologica) . . . . . .    20
   E05A Neurochimica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    40
   E08A Neurofisiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    40
   F01X Statistica medica ed epidemiologica . . . . . . . . . .    20
   F11B Neurologia (semeiotica clinica) . . . . . . . . . . . .    40
                                                                  ___
                                                      Totale. . . 200
  II anno:
 
    Area                                                          Ore
    ____                                                          ___
   F03X Genetica medica (neurogenetica) . . . . . . . . . . . .    30
   F04B Patologia clinica applicata . . . . . . . . . . . . . .    20
   F11B Neurofisiopatologia (EEG e tecniche correlate)  . . . .    30
   F06B Neuropatologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    40
   F07A Immunologia clinica (neuroimmunologia)  . . . . . . . .    20
   F11B Neurologia (semeiotica clinica) . . . . . . . . . . . .    40
   F11A Psicologia medica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20
                                                                  ___
                                                      Totale. . . 200
  III anno:
 
    Area                                                          Ore
    ____                                                          ___
   F11B Neurofisiopatologia (EMG e tecniche correlate)  . . . .    30
   F11B Neurologia (clinica neurologica)  . . . . . . . . . . .    40
   F11B-F15A Neurotologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10
   F14X Neuroftalmologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10
   F12A-F18X Neuroradiologia e Medicina nucleare  . . . . . . .    30
   F07A Medicina interna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    40
   F07A Geriatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20
   E07X Farmacologia (neuro-psicofarmacologia)  . . . . . . . .    20
                                                                  ___
                                                      Totale. . . 200
 
  IV anno:
 
    Area                                                          Ore
    ____                                                          ___
   F11E Neurologia (clinica neurologica)  . . . . . . . . . . .    40
   F11A Psichiatria (clinica psichiatrica)  . . . . . . . . . .    30
   F11B Neuropsicologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . .    30
   F19B Neuropsichiatria infantile  . . . . . . . . . . . . . .    30
   F12B Neurochirurgia e Neurotraumatologia . . . . . . . . . .    30
   F11B Riabilitazione neurologica  . . . . . . . . . . . . . .    20
   F22B Medicina legale e bioetica  . . . . . . . . . . . . . .    20
                                                                  ___
                                                      Totale. . . 200
  V anno (piano base):
 
    Area                                                          Ore
    ____                                                          ___
   F11B Neurologia (clinica neurologica)  . . . . . . . . . . .   100
   F11A Psichiatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    40
   F12B Neurochirurgia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    30
   F11B Riabilitazione neurologica  . . . . . . . . . . . . . .    30
                                                                  ___
                                                      Totale. . . 200
  L'attivita' di tirocinio guidata (1.550 ore circa annue
per cinque anni) di cui 800 ore cosi' ripartite:
 
Giro guidato con discussione dei casi (3 ore al
  giorno per otto mesi). . . . . . . . . . . . . . . 600 ore
 
Seminari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ore
 
Esercitazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ore
                                                     ___
                                                     800 ore
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 8 ottobre 1996
                                                Il rettore: CRESCENTI