Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.250 del 24-10-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: 1) nell'art. 169, recante l'elenco delle scuole di specializzazione, e' soppressa la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ed in suo luogo e' inserita la scuola di specializzazione in chirurgia generale II ad indirizzo di chirurgia d'urgenza; 2) gli articoli 185-192, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica sono sostituiti dai seguenti, con conseguente modificazione della numerazione, a seguito dell'adeguamento della predetta scuola alla Tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995: Art. 185. - E' costituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti. La scuola di specializzazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 186. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica anatomo-istopatologica (macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica. Art. 187. - La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica. Art. 188. - Il corso ha la durata di 5 anni. Art. 189. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti con il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori scientifico-disciplinari nonche' le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 e il relativo personale dirigente delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso l'istituto di patologia umana e medicina sociale, cattedra di anatomia patologica dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti. Art. 190. - In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso, per un totale di 25 specializzandi. Art. 191. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 192. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti: A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, biologia, patologia molecolare e statistica. Inoltre, lo specializzando deve acquisire le basi teorico-pratiche delle tecniche di esecuzione di un riscontro diagnostico necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della microscopia ottica ed elettronica. Settori: F03X Genetica medica E04B Biologia molecolare F04A Patologia generale F04B Patologia clinica F01X Statistica medica F06A Anatomia patologica B - Area della sistematica e della diagnostica anatomo-patologica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze teoriche di sistematica anatomo-patologica (microscopica, ultrastrutturale e molecolare) e competenze teorico-pratiche di diagnostica anatomo- patologica (macroscopica, istopatologica su preparati definitivi ed in estemporanea, citopatologica ed ultrastrutturale), avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e di biologia molecolare. Settori: F06A Anatomia patologica F06B Neuropatologia C - Area della sanita' pubblica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire adeguate conoscenze teoriche di medicina legale, tossicologia, medicina del lavoro e preventiva, deontologia. Settori: F22B Medicina legale F22C Medicina del lavoro F22A Igiene generale ed applicata D - Area di indirizzo subspecialistico anatomo-patologico. Obiettivo: lo specializzando deve completare il suo curriculum formativo apprendendo gli elementi fondamentali dei correlati anatomo-clinici e delle competenze diagnostiche che sono alla base delle principali patologie subspecialistiche (neuropatologia, patologia oncologica, patologia cardiovascolare, dermopatologia, emopatologia, uropatologia, ginecopatologia, patologia pediatrica, patologia ossea, ecc.) anche in base alle competenze specifiche esistenti nella scuola di specializzazione. Settori: F04B Patologia clinica F06A Anatomia patologica F06B Neuropatologia Art. 193. - L'attivita' didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Art. 194. - Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia, atti medici specialistici certificati in numero non inferiore a quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%: esami macroscopici di pezzi chirurgici: 3.000; diagnosi istopatologica: 8.000; diagnosi citopatologiche, inclusa citologia cervico-vaginale: 8.000; diagnosi intraoperatorie: 200; riscontri diagnostici necroscopici: 300. Art. 195. - Per quanto altro attiene all'organizzazione della scuola, al piano di studi e di addestramento professionale, alla programmazione annuale delle attivita', alla verifica del tirocinio, all'esame di diploma e a eventuali protocolli di intesa e convenzioni si rimanda a quanto disposto dal decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995. 3) La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e' soppressa dall'anno accademico 1996/97. Sara' consentito ai soli specializzandi gia' iscritti agli anni accademici precedenti di completare gli studi sino al conseguimento del diploma di specializzazione. E' istituita dall'anno accademico 1996/97 la scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo in chirurgia d'urgenza, adeguata alla tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995. A seguito di quanto sopra gli articoli 225-236, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso sono sostituiti dai seguenti, con conseguente modificazione della numerazione, relativi alla suindicata scuola di specializzazione in chirurgia generale II ad indirizzo chirurgia d'urgenza: Art. 225. - E' istituita nella Universita' di Chieti la scuola di specializzazione in chirurgia generale II ad indirizzo in chirurgia d'urgenza, ai sensi delle norme transitorie iscritte nel decreto ministeriale 11 maggio 1995, cosi' come definito all'art. 1-04 del capitolo II - decreto ministeriale 11 maggio 1995. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica come al capitolo I tabella XLV/2 decreto ministeriale 11 maggio 1995 ed i relativi articoli di decreto per le norme comuni alle scuole di specializzazione. La scuola di specializzazione di chirurgia generale II ad indirizzo di chirurgia d'urgenza si ottiene strettamente alla normativa specificata negli articoli del decreto ministeriale 11 maggio 1995. Art. 226. - La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale di chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale per affrontare specificatamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche indirizzo in chirurgia d'urgenza. Art. 227. - La scuola rilascia il titolo in specialista in chirurgia generale. Art. 228. - Il corso ha la durata di sei anni. Art. 229. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, l'istituto di clinica chirurgica generale e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 230. - Il numero massimo degli specializzandi e' indicato in 18 specializzandi (3 ogni anno). Art. 231. - La scuola comprende sette aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari cosi' come indicato nella tabella A-II (indirizzo chirurgia d'urgenza) alla pagina 18 del supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1995 e cosi' come qui di seguito specificato affermandosi i principi formativi per ogni area: Area A2 - Propedeutica. Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento dell'anatomia chirurgica e della medicina operatoria e acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e dell'anatomia patologica, della patologia clinica. Settori scientifico-disciplinari: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale. Area B2 - Semeiotica clinica e strumentale. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire le basi di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per giungere pazienti; affrontare, anche di persona, l'esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici) e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standard e tipiche della chirurgia d'urgenza ed emergenza. Settori scientifico disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale. Area C2 - Clinica chirurgica generale. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - piu' corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato. Deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza. Settori scientifico disciplinari: F12X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale. Area D2 - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria. Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza. Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale. Area E2 - Chirurgia d'urgenza e di P.S. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria a: 1) Definire il grado di urgenze di un paziente chirurgico ed a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposti dalla situazione di emergenza; 2) Gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione pre-operatoria e la terapia intensiva post-chirurgica, sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura. Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia. Area F2 - Chirurgia interdisciplinare. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a: diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica di piu' comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilita' del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Cio' limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica; riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono impiego necessario di specialisti. Cioe' nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto cio' curando la visione complessiva delle priorita' in caso di lesioni o patologie multiple. Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore. Area G2 - Organizzativa e gestionale. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali e' chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialita' dell'informatica nell'organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura; deve anche acquisire le capacita' necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nella eventualita' di grandi calamita' civili e naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi e i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari. Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro. Art. 232. - La scuola per ottemperare all'addestramento professionalizzante si attiene pienamente nella tabella B-II (addestramento in chirurgia d'urgenza), cosi' come a pag. 20 del supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1995 e cosi' di seguito specificato: Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato. II. Addestramento in chirurgia d'urgenza: a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza; b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 29% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza; c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza; d) aver effettuato almeno 600 ore di attivita' di pronto soccorso nosocomiale e territoriale; e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 400) o in elezione (minimo 400). Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Art. 233. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale II indirizzo chirurgia d'urgenza si attiva a partire dall'anno accademico 1996/97 sulla base dell'ordinamento didattico come gia' specificato nel precedente art. 231 per aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifici disciplinari, nonche' sulla base del piano di studi di addestramento professionale stabilito dal consiglio della scuola (art. 3, capitolo I, decreto ministeriale 11 maggio 1995). Il piano di studi e' determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifici disciplinari riportati nella specifica tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto nella specifica tabella B. Il piano dettagliato delle attivita' formative e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 234. - La scuola - anche in dipendenza dell'art. 6 del decreto ministeriale 11 maggio 1995 (protocolli di intesa e convenzioni) che prevede possibili modifiche annuali - oltre a definire annualmente la programmazione del piano degli studi deliberata dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi dell'Universita' anche ai sensi dell'art. (scuole di specializzazione) iscritto nello statuto dell'Universita' di Chieti, definisce sempre annualmente la programmazione delle attivita' e verifica del tirocinio attenendosi all'art. 4 del decreto ministeriale 11 maggio 1995 (4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4). Art. 235. - L'eventuale affidamento delle funzioni formative e didattiche a strutture ed organici del Servizio sanitario nazionale cosi' come previsto dall'art. 2, Capo I, del decreto ministeriale 11 maggio 1995 ed in particolare comma 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, potra' porre indicazione al consiglio della scuola perche' esamini l'opportunita' di modificare anche annualmente il piano studi di addestramento professionale e/oz la programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio (art. 3-4, Cap. I, del decreto ministeriale 11 maggio 1995). Il consiglio della scuola definira' tali modifiche rendendone pubblico dettaglio nel manifesto annuale degli studi (art. 3, comma 3, Capo I, del decreto ministeriale 11 maggio 1995). 4) Gli articoli 369-376, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono sostituiti dai seguenti, con conseguente modificazione della numerazione, a seguito dell'adeguamento della predetta scuola alla tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995: Art. 369. - La scuola di specializzazione in neurologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 370. - La scuola di specializzazione in neurologia ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie neurologiche. Art. 371. - La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia. Art. 372. - Il corso ha la durata di cinque anni. Art. 373. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Chieti e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari riportati nell'art. 9 e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. In attesa della stipula dei protocolli d'intesa concorrono al funzionamento della scuola le strutture previste nei precedenti statuti e quelle appartenenti agli enti pubblici o privati convenzionati con la scuola. Art. 374. - La sede amministrativa della scuola e' l'istituto di clinica neurologica, scienze del comportamento e medicina legale (cattedra di neurologia). Art. 375. - Sono ammessi a partecipare alle prove di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia presso istituzioni universitarie italiane ed i possessori di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 376. - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi in base alle disponibilita' di strutture ed attrezzature ed alle capacita' formative e' di 2 per anno per un totale complessivo di 10 specializzandi. Art. 377. - La scuola comprende 5 aree di insegnamento professionale che vengono di seguito elencate. Per ogni area viene riportato l'obiettivo ed i settori scientifico-disciplinari relativi. A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso; il funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico. Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia, E09B Istologia, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04B Patologia clinica. B - Area farmacologia e medicina legale. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonche' le implicazioni medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e piu' in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso. Settori: E07X Farmacologia, F22B Medicina legale. C - Area fisiopatologia generale. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi eziopatogenetici, compresi quelli di medicina molecolare applicati alla neuropatologia. Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia. D - Area semeiotica e diagnostica neurologica. Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere le cause determinanti e i meccanismi patogenetici delle malattie del sistema nervoso; le alterazioni strutturali e/o funzionali del sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti da un punto di vista morfologico; i quadri clinici neurofisiologici, neuroradiologici e neuropsicologici che caratterizzano le malattie del sistema nervoso, anche nell'eta' infantile e geriatrica. Settori: F04B Patologia clinica, F06B Neuropatologia, F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia. E - Area neurologia clinica. Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'eta' geriatrica; deve inoltre acquisire un orientamento clinico nell'ambito della neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati neurologici o con complicanze neurologiche. Settori: F07A Medicina interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia, F15A Otorinolaringoiatria, F19B Neuropsichiatria infantile. Art. 378. - Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale (1735 ore circa). Art. 379. - Il consiglio della scuola: determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e definisce le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e/o degli enti ospedalieri convenzionati che concorrono al funzionamento della scuola. Possono essere convenzionate strutture che nel loro insieme rispondono a tutti i requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991; determina altresi' la tipologia delle attivita' didattiche teoriche e seminariali e di quelle di tirocinio e le forme di tutorato. A tale scopo il consiglio nomina annualmente i tutori che guideranno lungo il percorso formativo gli specializzandi; puo' apportare modifiche alla programmazione delle attivita' formative sempre che siano compatibili con il decreto ministeriale 11 maggio 1995; puo' autorizzare un periodo di frequenza in Italia e all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivi non superiori ad un anno. A conclusione di questi periodi di frequenza valutera' l'utilita' dell'attivita' svolta nelle suddette strutture sulla base di idonee documentazioni; stabilisce la proporzione, nelle diverse aree, tra ore di attivita' didattica formale e ore di attivita' seminariale; rende pubblico nel manifesto annuale degli studi il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi. Art. 380. - Per ogni anno di corso e' prevista una prova di esame finale che puo' essere ripetuta una sola volta purche' entro l'anno. Lo specializzando, al termine di ciascun anno, deve essere in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attivita' previste dal consiglio della scuola, per essere ammesso a proseguire il corso degli studi. Il periodo di formazione puo' essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattie ma l'intera sua durata non puo' essere ridotta a causa di questi motivi (decreto-legge n. 259/1991). Art. 381. - Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma finale, deve: aver frequentato in misura corrispondente al monte-ore previsto, aver superato gli esami annuali, aver svolto il tirocinio ottenendone una valutazione positiva per aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici; protocolli diagnostici clinici: almeno 100 casi seguiti personalmente; esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi direttamente con un neuropatologo; prelievo di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali 20 refertati personalmente; discussione esami neuroradiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neuroradiologo; discussione esami neurofisiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neurofisiopatologo; casi clinici: almeno 250 casi seguiti, dei quali 80 seguiti in prima persona, discutendone impostazione e conduzione con il responsabile del reparto clinico. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Art. 382. - L'esame finale consiste nella preparazione e nella discussione di un elaborato scritto su di un tema, coerente con i fini della specializzazione, assegnato allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzato sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, su proposta del consiglio della scuola, secondo la normativa vigente. La frequenza nelle diverse aree avviene come segue: I anno: Attivita' didattica formale e seminariale (200 ore): Area Ore ____ ___ E09A Anatomia del sistema nervoso . . . . . . . . . . . . . 30 E09B Istologia del sistema nervoso . . . . . . . . . . . . . 10 F12A Neuroradiologia (anatomia neuroradiologica) . . . . . . 20 E05A Neurochimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 E08A Neurofisiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F01X Statistica medica ed epidemiologica . . . . . . . . . . 20 F11B Neurologia (semeiotica clinica) . . . . . . . . . . . . 40 ___ Totale. . . 200 II anno: Area Ore ____ ___ F03X Genetica medica (neurogenetica) . . . . . . . . . . . . 30 F04B Patologia clinica applicata . . . . . . . . . . . . . . 20 F11B Neurofisiopatologia (EEG e tecniche correlate) . . . . 30 F06B Neuropatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F07A Immunologia clinica (neuroimmunologia) . . . . . . . . 20 F11B Neurologia (semeiotica clinica) . . . . . . . . . . . . 40 F11A Psicologia medica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ___ Totale. . . 200 III anno: Area Ore ____ ___ F11B Neurofisiopatologia (EMG e tecniche correlate) . . . . 30 F11B Neurologia (clinica neurologica) . . . . . . . . . . . 40 F11B-F15A Neurotologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F14X Neuroftalmologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F12A-F18X Neuroradiologia e Medicina nucleare . . . . . . . 30 F07A Medicina interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F07A Geriatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 E07X Farmacologia (neuro-psicofarmacologia) . . . . . . . . 20 ___ Totale. . . 200 IV anno: Area Ore ____ ___ F11E Neurologia (clinica neurologica) . . . . . . . . . . . 40 F11A Psichiatria (clinica psichiatrica) . . . . . . . . . . 30 F11B Neuropsicologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F19B Neuropsichiatria infantile . . . . . . . . . . . . . . 30 F12B Neurochirurgia e Neurotraumatologia . . . . . . . . . . 30 F11B Riabilitazione neurologica . . . . . . . . . . . . . . 20 F22B Medicina legale e bioetica . . . . . . . . . . . . . . 20 ___ Totale. . . 200 V anno (piano base): Area Ore ____ ___ F11B Neurologia (clinica neurologica) . . . . . . . . . . . 100 F11A Psichiatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F12B Neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F11B Riabilitazione neurologica . . . . . . . . . . . . . . 30 ___ Totale. . . 200 L'attivita' di tirocinio guidata (1.550 ore circa annue per cinque anni) di cui 800 ore cosi' ripartite: Giro guidato con discussione dei casi (3 ore al giorno per otto mesi). . . . . . . . . . . . . . . 600 ore Seminari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ore Esercitazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ore ___ 800 ore Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 8 ottobre 1996 Il rettore: CRESCENTI