MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 1996 

  Sospensione  dell'esecuzione,  nei confronti di alcune cooperative,
dei decreti ministeriali 2 ottobre 1995 e 18 dicembre  1995  relativi
ai  risultati  dell'istruttoria  svolta  sulle  istanze presentate ai
sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237.
(GU n.252 del 26-10-1996)

                IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE
                AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI
  Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma  1-bis,  di
conversione,  con  modificazioni, del decretolegge 20 maggio 1993, n.
149, recante interventi urgenti in favore  dell'economia  che  recita
"le  garanzie  concesse,  prima  della  data di entrata in vigore del
presente decreto, da soci di cooperative  agricole,  a  favore  delle
cooperative   stesse,   di   cui   sia  stata  previamente  accertata
l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato";
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  80161  del  2  febbraio  1994,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con
il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della  richiamata
legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
  Vista  la  circolare  n.  17  del  14 luglio 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state
fissate le modalita' di presentazione  delle  istanze  da  parte  dei
soci,  di  curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti
dei collegi sindacali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  83667  del  2  ottobre  1995,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 238,
dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati  i  risultati
dell'istruttoriasvolta sulle istanze presentate ai sensi della citata
legge  n.  237/1993,  art. 1, comma 1-bis, e riportati nell'elaborato
datato 30 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale  del  18  dicembre  1995,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996,
con  il  quale  sono  state  apportate   modificazioni   al   decreto
ministeriale 2 ottobre 1995 sopra specificato;
  Considerato  che  i  tribunali  amministrativi  di  Lazio, Umbria e
Abruzzo hanno accolto  le  domande  incidentali  di  sospensione  dei
decreti  ministeriali 2 ottobre 1995 e 18 febbraio 1995 nei confronti
delle seguenti cooperative: Consorzio cantine  cooperative  italiane,
Agyllina  78,  Le  Due Torri, Consorzio produttori agricoli di Reggio
Emilia, Zoocasearia Ericina,  Giuseppe  Di  Vittorio  e  Associazioni
produttori abruzzesi;
  Viste  al riguardo la nota dell'Avvocatura generale dello Stato del
31 luglio 1996, che da comunicazione  delle  ordinanze  del  TAR  del
Lazio,  e  le  ordinanze  del  TAR Lazio del 24 gennaio 1996, del TAR
Umbria del 20 marzo 1996 e del TAR Abruzzo del 10 gennaio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' sospesa l'esecuzione dei decreti ministeriali 2 ottobre  1995  e
18  dicembre 1995 nei confronti delle seguenti cooperative: Consorzio
cantine cooperative italiane, Agyllina 78, Le  Due  Torri,  Consorzio
produttori  agricoli  di Reggio Emilia, Zoocasearia Ericina, Giuseppe
Di Vittorio e Associazione produttori abruzzesi.
   Roma, 15 ottobre 1996
                                          Il direttore generale: PILO