UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.258 del 4-11-1996)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  6  giugno  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, recante modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente  al  corso  di
diploma universitario in tecniche erboristiche;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
nella seduta del 13 settembre 1996;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Il titolo XV - relativo alle scuole dirette a fini speciali - viene
soppresso unitamente agli articoli in esso contenuti, compresi quelli
riguardanti la scuola diretta a fini speciali di erboristeria.
  L'art.  156 del titolo IX - facolta' di farmacia, viene soppresso e
sostituito dal nuovo art. 156.
  Dopo l'art. 168 del titolo  IX  -  facolta'  di  farmacia,  vengono
inseriti  i nuovi articoli dal 169 al 174 con conseguente scorrimento
della numerazione degli articoli successivi.
                              Titolo IX
                        FACOLTA' DI FARMACIA
  Art. 156. - La facolta' di farmacia conferisce:
   la laurea in farmacia di durata quinquennale;
   la  laurea  in  chimica  e  tecnologia  farmaceutiche  di   durata
quinquennale;
   il  diploma  universitario  in  tecniche  erboristiche  di  durata
triennale.
  I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle  vigenti
disposizioni di legge.
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                      IN TECNICHE ERBORISTICHE
  Art.  169  (Istituzione e durata del corso di diploma). - Presso la
facolta' di farmacia dell'Universita' di  Perugia  e'  istituito,  ai
sensi   della   legge  19  novembre  1990,  n.  341,  e  del  decreto
ministeriale 6 giugno 1995,  il  diploma  universitario  in  tecniche
erboristiche.  Il  corso  degli studi ha durata triennale, e' gestito
dalla facolta' di farmacia con il concorso della facolta' di agraria.
  Il senato accademico stabilira' le modalita' e gli  organi  per  la
gestione del corso di diploma.
  Il  corso  di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e  scientifici,  orientata
al   conseguimento   del   livello   formativo   richiesto  dall'area
professionale di tecnico erborista.
  In  particolare,  il  corso  di  diploma  fornira'  le   competenze
necessarie  alla  gestione,  al  controllo  ed  allo  sviluppo  delle
attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione  ed  uso
delle piante officinali e dei loro derivati.
  Il  corso  di  diploma  rappresenta  la trasformazione della scuola
diretta a  fini  speciali  in  erboristeria  che  viene  soppressa  a
decorrere  dalla  data  di  messa  a statuto del presente diploma, ai
sensi della legge n. 341/1990, art. 7, comma 1.
  Gli studenti iscritti e coloro che hanno gia' conseguito il diploma
della scuola diretta a fini speciali  in  erboristeria  possono,  con
delibera  del  consiglio  di  facolta',  essere  ammessi  al corso di
diploma universitario, previo riconoscimento  della  validita'  degli
esami  sostenuti presso la scuola e purche' esistano le condizioni di
corrispondenza degli insegnamenti.
  L'iscrizione al corso e' regolata  in  conformita'  alle  leggi  di
accesso  agli studi universitari e le modalita' delle eventuali prove
di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico  di  facolta'.
Il   numero  degli  iscritti  e'  stabilito  annualmente  dal  senato
accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle  strutture
disponibili,  alle esigenze di mercato del lavoro e secondo i criteri
generali fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
  Art. 170 (Corsi di laurea e di diploma universitario affini). -  Ai
fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario
di  cui  all'art.  169  e'  dichiarato  affine  al corso di laurea in
farmacia ed in scienze e tecnologie agrarie.
  Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio  dal
corso  di  diploma  universitario ai corsi di laurea in farmacia e in
scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facolta'  adottera'  il
criterio  generale  della  loro  validita'  culturale (propedeutica o
professionale)  nell'ottica  della  formazione   richiesta   per   il
conseguimento del diploma di laurea.
  Conseguentemente  la  facolta'  potra' riconoscere gli insegnamenti
seguiti con  esito  positivo  nel  corso  di  diploma  universitario,
indicando   le   singole   corrispondenze   anche  parziali  con  gli
insegnamenti dei corsi di laurea; la facolta' indichera' inoltre, sia
gli eventuali insegnamenti integrativi,  appositamente  istituiti  ed
attivati  per  completare  la  formazione  per  accedere  ai corsi di
laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea  necessari
per  conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non
sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  Il  consiglio  di  facolta'  indichera' inoltre l'anno del corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli  studenti  tra  diversi  corsi  di  diploma
universitario  o  da  un  corso  di laurea anche di altre facolta' al
corso di diploma universitario, il consiglio di facolta', su proposta
del consiglio di corso di  diploma,  riconoscera'  gli  insegnamenti,
sempre  col  criterio  della  loro  utilita' al fine della formazione
necessaria per il conseguimento del nuovo  titolo  ed  indichera'  il
piano  degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di
corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Particolare attenzione sara' rivolta dalla facolta'  agli  studenti
iscritti  come  fuori  corso  ad  un  corso  di  laurea o che abbiano
interrotto gli studi, nel caso che  volessero  completare  gli  studi
nell'ambito del corso di diploma.
  Art.  171 (Articolazione del corso degli studi). - Ciascuno dei tre
anni di corso potra' essere  articolato  in  periodi  didattici  piu'
brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facolta'.
  L'attivita' didattica complessiva e' di 1500 ore.
  L'attivita'  di  laboratorio  e  di  tirocinio potra' essere svolta
all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad  un
elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere
con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.
  L'attivita'  didattica  e'  di  norma  organizzata  sulla  base  di
annualita'  costituite  da  corsi   ufficiali   monodisciplinari   od
integrati.  Il  corso  di insegnamento integrato e' costituito da non
piu' di  tre  moduli  coordinati,  eventualmente  impartiti  da  piu'
docenti.
  Il numero delle annualita' e dei rispettivi esami non potra' essere
superiore a 15.
  La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
  Durante  il  primo  biennio del corso di diploma lo studente dovra'
dimostrare la conoscenza pratica e  la  comprensione  di  almeno  una
lingua    straniera.    La    lingua   straniera   e   le   modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'.
  Per essere ammessi a sostenere  l'esame  di  diploma  universitario
occorre  aver  superato  l'accertamento, con esito positivo, relativo
agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalita' di esame
stabilite dal consiglio di facolta'.
  L'esame  di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente   ad
accertare  la  preparazione  di  base  e professionale del candidato,
durante la quale potra' essere discusso un elaborato finale.
  I contenuti didattico-formativi minimi  obbligatori  del  corso  di
studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 174.
  Art.  172 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione
del manifesto annuale di studi, il consiglio di facolta', su proposta
del consiglio di corso  di  diploma,  definisce  il  piano  di  studi
ufficiale  del  corso  di diploma comprendente le denominazioni degli
insegnamenti da attivare, in  applicazione  di  quanto  disposto  dal
secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il
consiglio di facolta':
    a)  delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al
primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 169;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od integrati) che costituiscono le singole annualita' e  le  relative
denominazioni  facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici
dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;
    c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi  aderiscono,  precisando per ogni corso la frazione destinata alle
attivita' teorico-pratiche;
    d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad  una
medesima annualita' integrata;
    e)  indica le annualita' di cui lo studente dovra' avere ottenuto
l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al  fine  di
ottenere   l'iscrizione  all'anno  di  corso  successivo  e  precisa,
altresi', le evenutali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 173 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e'
affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta'
ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o  di  gruppo
ritenuto  dalla facolta' affine, ovvero per affidamento o supplenza a
professori di ruolo o ricercatori. Al fine di facilitare  il  ricorso
ad  esperienze  o  professionalita' esterne, il corso di insegnamento
potra' comprendere moduli da affidare a professori a  contratto,  con
le modalita' previste dallo statuto dell'Universita'.
  Art.     174     (Aree     didattiche     e     relativi    settori
scientifico-disciplinari).
  1) Area chimica (160 ore).
  Settori scientifico-disciplinari: C01A  (chimica  analitica),  C03X
(chimica  generale  ed  inorganica),  C05X  (chimica  organica), C07X
(chimica farmaceutica), E08X (biologia farmaceutica).
  Lo studente deve acquisire nozioni generali della chimica nelle sue
diverse articolazioni, tra cui quelle sulla  natura  degli  elementi,
dei  legami  chimici,  dello  stato  fisico: concetti di solubilita',
acidita' e basicita'; reattivita' chimica; conoscenza dei  principali
gruppi   funzionali  organici  e  loro  reattivita';  conoscenza  dei
prodotti  naturali  di  origine  vegetale;  fondamenti   di   chimica
analitica.
  2) Area botanica generale e sistematica (ore 120).
  Settori  scientifico-disciplinari:  E08X  (biologia  farmaceutica),
E01A (botanica), E01B (botanica sistematica), E01C (biologia vegetale
applicata).
  Lo studente deve acquisire conoscenze sulla struttura della cellula
vegetale in quanto sito di produzione e  di  accumulo  di  metaboliti
primari  e  secondari  e  sulla morfologia macro e microscopica delle
piante ed in particolare delle parti di interesse  erboristico;  deve
inoltre   acquisire   conoscenze   teorico-pratiche  sulla  flora  di
interesse erboristico, anche con escursioni botaniche guidate.
  3) Area biochimica e fisiologia vegetale (80 ore).
  Settori   scientifico-disciplinari:   E05A    (biochimica),    E01E
(fisiologia vegetale), G07A (chimica agraria).
  Lo  studente  deve  acquisire le nozioni propedeutiche sui processi
biochimici e  fisiologici  delle  cellule  vegetali;  deve,  inoltre,
acquisire i fondamenti relativi alle funzioni dell'organismo vegetale
e  del  suo  biochimismo,  orientate  soprattutto alla produzione dei
principi attivi.
  4) Area coltivazione e difesa delle piante officinali (160 ore).
  Settori  scientifico-disciplinari:  E08X  (biologia  farmaceutica),
G02A   (agronomia   e  coltivazioni  erbacee),  G02C  (orticoltura  e
floricoltura), G04X (genetica agraria), G06A  (entomologia  agraria),
G06B (patologia vegetale).
  Lo studente deve acquisire nozioni relative alla coltivazione delle
specie  officinali:  deve  aver  conoscenze  adeguate di difesa delle
stesse, in relazione soprattutto alle tecniche di  identificazione  e
di  controllo  dei  contaminanti  biologici  relativi all'entomologia
agraria e responsabili  delle  principali  patologie  vegetali;  deve
acquisire  informazioni  sull'uso e sui rischi d'impiego di erbicidi,
pesticidi,  fungicidi  e  degli  antiparassitari  in   genere.   Deve
apprendere, inoltre, gli elementi basilari adottati nel miglioramento
genetico delle piante di interesse officinale.
  5) Area tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore).
  Settore  scientifico-disciplinare:  G08A  (scienza e tecnologia dei
prodotti agro-alimentari).
  Lo studente deve apprendere nozioni relative alla  conservazione  e
alla  trasformazione delle specie le cui colture rivestono importanza
per il mercato erboristico, in particolare di quelle che  nell'ambito
territoriale trovano le migliori possibilita' di crescita e sviluppo.
  6) Area analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore).
  Settori scientifico-disciplinari: C07X (chimica farmaceutica), C09X
(chimica  bromatologica), E08X (biologia farmaceutica), G07A (chimica
agraria), C08A (scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari).
  Lo studente  deve  apprendere  le  principali  tecniche  utilizzate
nell'analisi e nel controllo di qualita' delle piante officinali, dei
loro derivati e degli eventuali inquinanti.
  7) Area farmacognosia (200 ore).
  Settori   scientifico-disciplinari:   E07X   (farmacologia),   E08X
(biologia farmaceutica).
  Lo studente  deve  acquisire  conoscenze  teorico-pratiche  per  il
riconoscimento  delle  droghe,  nonche'  conoscenze  dell'epoca  e le
modalita'   di   raccolta,   di   essiccamento,   stabilizzazione   e
conservazione  delle  piante  officinali e le loro parti. Lo studente
deve   inoltre   acquisire   nozioni   di    base    teorico-pratiche
sull'attivita' e la tossicita' delle piante officinali.
  8)   Area  uso  delle  piante  officinali  nella  cosmesi  e  nella
alimentazione (80 ore).
  Settori scientifico-disciplinari:  C08X  (farmaceutico  tecnologico
applicativo),    C09X   (chimica   bromatologica),   E08X   (biologia
farmaceutica).
  Lo studente deve acquisire le nozioni teorico pratiche al  fine  di
compiere   operazioni  di  tipo  industriale  e  semi-industriale  di
lavorazione, estrazione ed isolamento di principi  attivi  e  per  la
preparazione  di estratti. Deve inoltre acquisire le nozioni relative
ai requisiti e alle tecniche di utilizzazione delle piante officinali
impiegate in fitocosmesi ed alimentazione.
  9) Area economia, organizzazione aziendale e marketing (80 ore).
  Settori scientifico-disciplinari: G01X (economia ed estimo rurale),
P02B (economia e gestione delle imprese).
  Lo studente deve acquisire le nozioni  di  economia  indispensabili
per   l'organizzazione   di   aziende  agricole  specializzate  nella
produzione di piante officinali e nella  distribuzione  dei  prodotti
ottenuti.
  10) Area legislazione (40 ore).
  Settore  scientifico-disciplinare:  C08X  (farmaceutico tecnologico
applicativo).
  Lo studente deve avere adeguata conoscenza delle norme legislative,
nazionali e comunitarie che regolamentano  il  settore  delle  piante
officinali.
  Il  presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 18 ottobre 1996
                                                  Il rettore: CALZONI