MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 1996 

  Modificazione  al   disciplinare   di   produzione   dei   vini   a
denominazione di origine controllata "Torgiano".
(GU n.262 del 8-11-1996)

                            IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968  con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Torgiano" ed e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978
con il quale e' stato modificato il disciplinare  di  produzione  dei
vini in questione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 6
novembre 1991 con il quale e' stato  sostituito  il  disciplinare  di
produzione   dei   vini   a   denominazione  di  origine  controllata
"Torgiano";
  Vista la domanda presentata dagli interessati e fatta propria dalla
regione Umbria intesa  ad  ottenere  la  modifica  dell'ottavo  comma
dell'art.  4  del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Torgiano";
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini  sulla  citata  domanda  e  la  proposta
formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
184 del 7 agosto 1996;
  Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti,
istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il
parere e proposta di modifica del disciplinare  di  produzione  sopra
citati;
  Considerato  che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,  concernente  la   procedura   per   il   riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari
di produzione,  prevede  che  le  denominazioni  di  origine  vengano
riconosciute   ed  i  relativi  disciplinari  di  produzione  vengano
approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'ottavo comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei  vini
a  denominazione  di  origine  controllata  "Torgiano", approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 e  sostituito
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 6 novembre
1991, e' sostituito nel testo di cui appresso:
  "Art. 4 (Omissis).
  La  resa  massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini.
  (Omissis)".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 ottobre 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI