Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Torgiano".(GU n.262 del 8-11-1996)
IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Torgiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini in questione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 con il quale e' stato sostituito il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Torgiano"; Vista la domanda presentata dagli interessati e fatta propria dalla regione Umbria intesa ad ottenere la modifica dell'ottavo comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Torgiano"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 1996; Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citati; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico L'ottavo comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Torgiano", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 e sostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991, e' sostituito nel testo di cui appresso: "Art. 4 (Omissis). La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. (Omissis)". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 1996 Il dirigente: ADINOLFI