Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.264 del 11-11-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 128 del titolo XIX relativo alle scuole di specializzazione e' inserito il seguente nuovo articolo: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ARCHITETTURA DEI GIARDINI E PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO Art. 129. Art. 1. - E' istituita la "scuola di specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio" presso l'Universita' "La Sapienza" di Roma, facolta' di architettura. La scuola ha lo scopo di condurre ad una specifica formazione critica e professionale integrativa di quella fornita dai corsi di laurea esistenti e di far conseguire una piu' vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per le sistemazioni paesistiche e ambientali e per la progettazione dei parchi e dei giardini. La scuola conferisce il diploma di specialista in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio. Art. 2. - Il corso degli studi ha la durata di 3 anni. Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento di cui 250 di lezioni tecniche e 150 ore di attivita' pratiche guidate. Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di architettura. Art. 3. - La scuola potra' accettare un numero massimo di 25 iscritti per ciascun anno di corso per un totale di 75 specializzandi. Entro tale massimo di anno in anno il consiglio dei docenti in base alle attrezzature e risorse umane e finanziarie disponibili, potra' variare il numero degli ammessi e l'eventuale percentuale di specializzandi stranieri. Il bando di concorso di ammissione alla scuola indichera' le modalita' relative ed i programmi di esame. Art. 4. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura, in ingegneria civile e in urbanistica. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 5. - Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione della scuola di specializzazione ed il relativo piano degli studi. Determina pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori, nonche' la propedeuticita' delle materie e gli insegnamenti opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio tecnico, pratiche e di tirocinio; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti; le modalita' di accertamento alla fine di ciascun anno di corso dell'attivita' svolta, le modalita' di conseguimento del titolo di specialista alla fine del terzo anno di corso. Art. 6. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate 750 ore di didattica delle 1200 ore complessive di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Area 1 - Architettura dei giardini e del paesaggio, principi, metodi e tecniche della progettazione. Settori: H09A Tecnologia dell'architettura, H10A Composizione architettonica e urbana, H10B Architettura del paesaggio e del territorio. Area 2 - Progettazione e pianificazione di aree vaste. Settori: E03B Ecologia, H09A Tecnologia dell'architettura, H10B Architettura del paesaggio e del territorio, H14A Tecnica e pianificazione urbanistica, Hl4B Urbanistica. Area 3 - Rilevamento e rappresentazione cartografica. Settori: H05X Topografia e cartografia, H11X Disegno. Area 4 - Storia e critica artistica. Settore: H12X Storia dell'architettura. Area 5 - Geotecnica, infrastrutture e impianti. Settori: G06A Idraulica agraria e forestale, H01A Idraulica, H06X Geotecnica, 105B Fisica tecnica ambientale. Area 6 - Geografia del paesaggio e dell'ambiente ed ecologia. Settori: D02A Geografia fisica e geomorfologia, D02B Geologia applicata, E01D Ecologia vegetale, E03A Ecologia, E03C Antropologia, H06A Geografia. Area 7 - Botanica e costruzione del sistema vegetazionale. Settori: G02A Agronomia e coltivazioni erbacee, G02B Coltivazione arboree, G02C Orticoltura e floricoltura, G03A Assestamento forestale e selvicoltura, G07B Patologia vegetale, E02B Botanica sistematica, G04X Biologia dello sviluppo di piante agrarie e forestali. Area 8 - Discipline giuridico-normative-gestionali. Settori: H15X Estimo, N10X Diritto amministrativo, G01X Economia ed estimo rurale. Art. 7. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola, potra' riconoscere utile sulla base di idonea documentazione l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 8. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 1996 Il rettore: TECCE