Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.266 del 13-11-1996)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 1995, relativo all'ordinamento didattico universitario delle scuole di specializzazione nel settore ingegneria civile ed architettura; Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo al piano triennale di sviluppo delle universita' per il triennio 1994/96; Viste le proposte di istituzione della scuola di specializzazione in "Pianificazione urbanistica" formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di architettura del 25 marzo 1996; del senato accademico del 17 maggio 1996 e del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 1996; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 settembre 1996; Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 1996, con il quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha autorizzato questo Ateneo ad istituire la scuola di specializzazione in "Pianificazione urbanistica"; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: nella sezione relativa alle scuole di specializzazione afferenti alla facolta' di architettura, dopo la scuola di specializzazione in disegno industriale e' inserita la seguente nuova scuola di specializzazione: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PIANIFICAZIONE URBANISTICA Art. 1. - E' istituita la scuola di specializzazione in pianificazione urbanistica presso l'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli. La scuola ha lo scopo di conferire una specifica formazione professionale, integrativa di quella universitaria, ad architetti ed ingegneri operatori nel campo della pianificazione urbana e territoriale. Essa cura in modo approfondito la formazione disciplinare dei tecnici con particolare riferimento a: l'organizzazione di processi di piano; l'elaborazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi; i metodi del progetto urbanistico; l'impiego dei metodi e delle tecniche di valutazione, controllo e gestione delle trasformazioni urbane e territoriali e dei connessi sistemi decisionali. La scuola rilascia il titolo di specialista in "Pianificazione urbanistica". Art. 2. - Il corso degli studi ha la durata di due anni e prevede 800 ore di insegnamento. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di architettura ed il dipartimento di urbanistica. Art. 3. - Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, la scuola di specializzazione in "Pianificazione urbanistica" e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 24 per ciascun anno di corso per un totale di 48 specializzandi. Art. 4. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati della facolta' di architettura e i laureati dei corsi di laurea in ingegneria edile, in ingegneria civile ed in ingegneria per l'ambiente e il territorio. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti dal comma precedente. Art. 5. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti; le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta. Art. 6. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 5, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate 800 ore complessive di insegnamento, di cui almeno 400 di lezione, e le rimanenti di attivita' pratiche guidate e di progettazione per un modulo minimo di quaranta ore per ciascuna area: Area 1 - Metodi e strumenti del progetto. Settori: H10B - Architettura del paesaggio e del territorio; H14B - Urbanistica. Area 2 - Metodi e tecniche delle analisi e delle valutazioni. Settori: A04B - Ricerca operativa; H04X - Trasporti; H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica. Area 3 - Rappresentazione e interpretazione. Settori: H11X - Rappresentazione; M06A - Geografia. Area 4 - Teorie e storia della citta e del piano. Settori: H12X - Storia dell'architettura. Area 5 - Teorie e metodi economico-estimativi. Settori: H15X - Estimo; P01J - Economia regionale. Area 6 - Le istituzioni e la gestione del piano. Settori: N10X - Diritto amministrativo. Art. 7. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 8. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 30 ottobre 1996 Il rettore: TESSITORE