MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 novembre 1996 

  Autorizzazione  dell'aumento  del  titolo  alcolometrico   volumico
naturale   dei  prodotti  della  vendemmia  1996-97  per  la  regione
Basilicata.
(GU n.265 del 12-11-1996)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni  climatiche  in
talune   zone   viticole  lo  rendano  necessario  gli  Stati  membri
interessati possono autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  (effettivo  o  potenziale) delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di  uve  parzialmente  fermentato,  del  vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Visto  l'art.  8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui  all'art.
7  del  regolamento  medesimo,  gli  Stati membri interessati possono
autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo  o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del  13
luglio 1992, il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando  le  condizioni  climatiche nel suo territorio lo abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle partite destinate  all'elaborazione
dei   vini   spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato  1  del
regolamento CEE n.  822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della
regione Basilicata, con il quale l'organo medesimo ha certificato che
nel proprio territorio si sono verificate,  per  la  vendemmia  1996,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ad  ha  chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1996-97 e' consentito  aumentare  il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa ottenuti da uve raccolte nell'area  viticola  della  regione
Basilicata.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le  modalita'  previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
   Roma, 8 novembre 1996
                                                   Il Ministro: PINTO