UNIVERSITA' DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1996 

  Modificazioni  allo  statuto dell'Universita' afferenti il corso di
laurea in scienze politiche della facolta' di scienze politiche.
(GU n.266 del 13-11-1996)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato
con  regio  decreto  20  aprile   1939,   n.   1084,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in  particolare  il  primo
comma dell'art. 16;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 novembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  17  gennaio  1996,  recante   modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  al corso di
laurea in scienze politiche (tabella IV);
  Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di
Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60  del  1  febbraio  1995,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del 16 febbraio 1995,
supplemento ordinario e successive modificazioni,  non  contiene  gli
ordinamenti  didattici,  che  il  loro  inserimento  e'  previsto nel
regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento e' in fase di
approvazione;
  Considerato che  nelle  more  della  emanazione  del  sopra  citato
regolamento  le  modifiche  di  statuto  rigurdanti  gli  ordinamenti
didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli  organi
accademici  dell'Universita'  degli  studi  di Sassari riguardanti il
riordinamento del corso di laurea in scienze politiche;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1996;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' degli studi di Sassari;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, approvato e
modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente  modificato
come appresso.
  Gli articoli relativi al corso di laurea in scienze politiche della
facolta'  di  scienze  politiche  sono  soppressi  e  sostituiti  dai
seguenti nuovi articoli:
                CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
  Art. 1. - 1. Il corso  di  laurea  in  scienze  politiche  fornisce
conoscenze   di  metodo  e  di  contenuti  culturali,  scientifici  e
professionali  per  la   formazione   interdisciplinare   nei   campi
politologico,  sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale
e politico-economico.
  2.  Il corso di laurea in scienze politiche afferisce alla facolta'
di scienze politiche ed ha durata quadriennale.
  3. Le iscrizioni al corso  di  laurea  possono  essere  programmate
purche' in conformita' alla legislazione vigente.
  Art.  2.  -  1.  Il  corso di laurea in scienze politiche ha durata
quadriennale e comprende almeno ventuno annualita'  di  insegnamento,
oltre  ad almeno due annualita' di insegnamento relative a due lingue
straniere.
  2. Il corso di laurea  in  scienze  politiche  si  articola  in  un
biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione.
  Per  essere ammessi all'esame di laurea e' necessario aver superato
gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati  nel  piano
di  studi  approvato  dal  consiglio di facolta'. Superato l'esame di
laurea  lo  studente  consegue  il  diploma  di  laurea  in   scienze
politiche.
  3. I consigli delle strutture didattiche competenti individuano gli
insegnamenti  del  primo  e  del secondo biennio secondo i successivi
articoli 3 e 4, e stabiliscono le modalita' degli esami di profitto e
di laurea.
  Art. 3.  -  1.  Il  biennio  propedeutico  comprende  almeno  dieci
annualita'   di  insegnamento  fondamentali,  delle  quali  otto,  da
scegliersi in ragione di una per  area,  nell'ambito  delle  seguenti
areee      disciplinari      e      riconducibili      ai     settori
scientifico-disciplinari a fianco indicati:
   1) diritto pubblico (N08X, N09X);
   2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H);
   3) scienza politica (Q02X);
   4) sociologia generale (Q05A);
   5) statistica (S01A);
   6) storia moderna (M02X) o storia contemporanea (M04X);
   7)  storia  delle  dottrine  politiche  (Q01B)  o   storia   delle
istituzioni politiche (Q01C);
   8) diritto costituzionale comparato (N11X).
  Le residue annualita' di insegnamento sono scelte all'interno delle
seguenti aree disciplinari:
   diritto privato (N01X, N02X);
   filosofia politica (Q01A);
   organizzazione e diritto internazionale (N14X);
   politica economica (P01B);
   storia contemporanea (M04X) o storia moderna (M02X);
   storia  delle istituzioni politiche (Q01C) o storia delle dottrine
politiche (Q01B);
   storia delle relazioni internazionali (Q04X).
  2. Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere
assicurate  l'acquisizione  dei   principi   fondamentali   attinenti
all'area medesima e una adeguata formazione metodologica.
  Art.  4. - 1. Il biennio di specializzazione puo' articolarsi in un
massimo di cinque indirizzi:
   1) politico-amministrativo;
   2) politico-economico;
   3) politico-internazionale;
   4) storico-politico;
   5) politico-sociale.
  2.   Ciascun   indirizzo  comprende  almeno  undici  annualita'  di
insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali.  Almeno  quattro
annualita' di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio della
struttura  didattica  nell'ambito  delle  seguenti  aree disciplinari
caratterizzanti, riferibili  ai  settori  scientifico-disciplinari  a
fianco indicati:
  2a. Indirizzo politico-amministrativo:
   diritto amministrativo (N10X);
   diritto  costituzionale,  istituzioni  di  diritto pubblico (N08X,
N09X, N11X);
   diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);
   diritto dell'economia (N05X);
   diritto e procedura penale (N17X);
   diritto finanziario (N13X);
   diritto privato (N01X, N04X);
   filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X);
   scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X);
   sociologia  dell'amministrazione  e   dell'organizzazione   (Q05C,
Q05E);
   storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X);
   storia   del  diritto  italiano  e  dell'amministrazione  pubblica
(N19X);
   storia delle istituzioni politiche (Q01C).
  2b. Indirizzo politico-economico:
   contabilita' di Stato e degli enti pubblici (P01C, N10X);
   demografia (S03A);
   diritto commerciale (N04X);
   diritto dell'economia (N05X);
   econometria (P01E);
   economia e politica dello sviluppo (P01H);
   economia e politica industriale (P01I);
   economia e politica monetaria (P01F);
   economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A,  P02B,  P02D,
P02E);
   economia internazionale (P01G);
   economia politica - analisi economica (P01A);
   economia regionale (P01J);
   matematica per le scienze economiche e sociali (S04A);
   politica economica (P01B);
   scienza dell'amministrazione (Q02X);
   scienza   delle  finanze,  economia  delle  istituzioni  pubbliche
(P01C);
   sociologia economica e del lavoro (Q05C);
   statistica economica (S02X);
   storia del pensiero economico (P01D).
  2c. Indirizzo politico-internazionale:
   diritto comparato (N02X, N11X);
   diritto e organizzazione internazionale, diritti dell'uomo  (N20X,
N14X);
   economia e politica monetaria (P01F);
   economia internazionale (P01G);
   geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente
(M06B, P01B);
   politica economica europea (P01B);
   scienza politica (Q02X);
   storia contemporanea (M04X);
   storia delle relazioni internazionali (Q04X);
   storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);
   storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);
   storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);
   teoria e politica dello sviluppo (P01H).
  2d. Indirizzo storico-politico:
   filosofia della storia (M07C);
   filosofia politica (Q01B);
   geografia politica ed economica (M06B);
   storia contemporanea (M04X);
   storia dei Paesi islamici (L14A);
   storia del diritto italiano (N19X);
   storia dell'Europa orientale (M02B);
   storia delle dottrine politiche (Q01A);
   storia delle istituzioni politiche (Q01C);
   storia delle relazioni internazionali (Q04X);
   storia del pensiero economico (P01D);
   storia economica (P03X);
   storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);
   storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);
   storia medioevale e storia moderna (M01X, M02A).
  2e. Indirizzo politico-sociale:
   demografia (S03A);
   diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X);
   etnologia e antropologia culturale (M05X);
   organizzazione  e  pianificazione  dell'ambiente  e del territorio
(M06B);
   politica economica (P01B);
   politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A);
   psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C);
   sociologia dei fenomeni politici (Q05E);
   sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);
   sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);
   sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);
   sociologia  giuridica  e  mutamento  sociale,   sociologia   della
devianza (N21X, Q05F, Q05G);
   scienza politica, politiche pubbliche (Q02X);
   statistica sociale (S03B).
  3.  Il  biennio  di  specializzazione  e'  organizzato  da ciascuna
facolta' in conformita' delle proprie esigenze  peculiari,  attivando
almeno  due  indirizzi  o  eventuali  combinazioni  tra gli indirizzi
indicati.
  4. Il consiglio della struttura didattica  competente  individua  i
criteri  per  la  formazione  dei  piani  di studio, assicurando agli
studenti la possibilita' di scegliere insegnamenti per almeno quattro
annualita' tra quelli attivati  nella  facolta'  sede  del  corso  di
laurea,   o   nelle   altre  facolta'  dell'Universita'  o  di  altre
universita',  in  Italia  o   all'estero,   anche   in   altre   aree
disciplinari,  purche'  in  linea  con  le  finalita' formative degli
indirizzi di specializzazione del corso di laurea.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Sassari, 16 ottobre 1996
                                                 Il rettore: PALMIERI