Modificazioni allo statuto dell'Universita' afferenti il corso di laurea in scienze politiche della facolta' di scienze politiche.(GU n.266 del 13-11-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze politiche (tabella IV); Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario e successive modificazioni, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento e' in fase di approvazione; Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto rigurdanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Universita' degli studi di Sassari riguardanti il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Sassari; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso. Gli articoli relativi al corso di laurea in scienze politiche della facolta' di scienze politiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE Art. 1. - 1. Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico-economico. 2. Il corso di laurea in scienze politiche afferisce alla facolta' di scienze politiche ed ha durata quadriennale. 3. Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purche' in conformita' alla legislazione vigente. Art. 2. - 1. Il corso di laurea in scienze politiche ha durata quadriennale e comprende almeno ventuno annualita' di insegnamento, oltre ad almeno due annualita' di insegnamento relative a due lingue straniere. 2. Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione. Per essere ammessi all'esame di laurea e' necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facolta'. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche. 3. I consigli delle strutture didattiche competenti individuano gli insegnamenti del primo e del secondo biennio secondo i successivi articoli 3 e 4, e stabiliscono le modalita' degli esami di profitto e di laurea. Art. 3. - 1. Il biennio propedeutico comprende almeno dieci annualita' di insegnamento fondamentali, delle quali otto, da scegliersi in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti areee disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati: 1) diritto pubblico (N08X, N09X); 2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H); 3) scienza politica (Q02X); 4) sociologia generale (Q05A); 5) statistica (S01A); 6) storia moderna (M02X) o storia contemporanea (M04X); 7) storia delle dottrine politiche (Q01B) o storia delle istituzioni politiche (Q01C); 8) diritto costituzionale comparato (N11X). Le residue annualita' di insegnamento sono scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari: diritto privato (N01X, N02X); filosofia politica (Q01A); organizzazione e diritto internazionale (N14X); politica economica (P01B); storia contemporanea (M04X) o storia moderna (M02X); storia delle istituzioni politiche (Q01C) o storia delle dottrine politiche (Q01B); storia delle relazioni internazionali (Q04X). 2. Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima e una adeguata formazione metodologica. Art. 4. - 1. Il biennio di specializzazione puo' articolarsi in un massimo di cinque indirizzi: 1) politico-amministrativo; 2) politico-economico; 3) politico-internazionale; 4) storico-politico; 5) politico-sociale. 2. Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualita' di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualita' di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio della struttura didattica nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati: 2a. Indirizzo politico-amministrativo: diritto amministrativo (N10X); diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico (N08X, N09X, N11X); diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X); diritto dell'economia (N05X); diritto e procedura penale (N17X); diritto finanziario (N13X); diritto privato (N01X, N04X); filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X); scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X); sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05C, Q05E); storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X); storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica (N19X); storia delle istituzioni politiche (Q01C). 2b. Indirizzo politico-economico: contabilita' di Stato e degli enti pubblici (P01C, N10X); demografia (S03A); diritto commerciale (N04X); diritto dell'economia (N05X); econometria (P01E); economia e politica dello sviluppo (P01H); economia e politica industriale (P01I); economia e politica monetaria (P01F); economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A, P02B, P02D, P02E); economia internazionale (P01G); economia politica - analisi economica (P01A); economia regionale (P01J); matematica per le scienze economiche e sociali (S04A); politica economica (P01B); scienza dell'amministrazione (Q02X); scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C); sociologia economica e del lavoro (Q05C); statistica economica (S02X); storia del pensiero economico (P01D). 2c. Indirizzo politico-internazionale: diritto comparato (N02X, N11X); diritto e organizzazione internazionale, diritti dell'uomo (N20X, N14X); economia e politica monetaria (P01F); economia internazionale (P01G); geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente (M06B, P01B); politica economica europea (P01B); scienza politica (Q02X); storia contemporanea (M04X); storia delle relazioni internazionali (Q04X); storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B); storia e istituzioni delle Americhe (Q03X); storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B); teoria e politica dello sviluppo (P01H). 2d. Indirizzo storico-politico: filosofia della storia (M07C); filosofia politica (Q01B); geografia politica ed economica (M06B); storia contemporanea (M04X); storia dei Paesi islamici (L14A); storia del diritto italiano (N19X); storia dell'Europa orientale (M02B); storia delle dottrine politiche (Q01A); storia delle istituzioni politiche (Q01C); storia delle relazioni internazionali (Q04X); storia del pensiero economico (P01D); storia economica (P03X); storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B); storia e istituzioni delle Americhe (Q03X); storia medioevale e storia moderna (M01X, M02A). 2e. Indirizzo politico-sociale: demografia (S03A); diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X); etnologia e antropologia culturale (M05X); organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio (M06B); politica economica (P01B); politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A); psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C); sociologia dei fenomeni politici (Q05E); sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B); sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C); sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D); sociologia giuridica e mutamento sociale, sociologia della devianza (N21X, Q05F, Q05G); scienza politica, politiche pubbliche (Q02X); statistica sociale (S03B). 3. Il biennio di specializzazione e' organizzato da ciascuna facolta' in conformita' delle proprie esigenze peculiari, attivando almeno due indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati. 4. Il consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilita' di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualita' tra quelli attivati nella facolta' sede del corso di laurea, o nelle altre facolta' dell'Universita' o di altre universita', in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purche' in linea con le finalita' formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 16 ottobre 1996 Il rettore: PALMIERI