Integrazione al decreto interministeriale 7 dicembre 1994, relativo al piano di pensionamenti anticipati previsto dall'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.(GU n.267 del 14-11-1996)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede l'approvazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, di un piano triennale di pensionamenti anticipati per il triennio 1994-1996, nel limite massimo di 15.600 unita', dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonche' dalle imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico, come individuate nell'articolo stesso; Visto il decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con il quale e' stato approvato il piano di pensionamenti anticipati previsto dal su menzionato art. 8; Considerato che la predetta societa' Morteo, che aveva presentato domanda al fine di ottenere l'ammissione al beneficio dei pensionamenti anticipati previsti dal citato art. 8, non e' stata inclusa nel piano di pensionamenti anticipati approvato con il citato decreto 7 dicembre 1994; Visto il ricorso proposto in data 9 febbraio 1995, davanti al tribunale amministrativo regionale della Liguria, dalla Morteo industrie S.p.a. e dal sig. Oneto Silvano, dipendente della predetta societa', contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'industria e il Ministero del tesoro, per l'annullamento del su menzionato decreto 7 dicembre 1994; Vista la sentenza n. 147, depositata il 22 aprile 1996, con la quale il TAR della Liguria ha accolto il predetto ricorso, annullando, per difetto di motivazione, il decreto 7 dicembre 1994, nella parte in cui esclude, senza esporne le ragioni, la Morteo industrie S.p.a. dal piano di pensionamenti anticipati piu' volte citato; Ritenuto di dover ottemperare al disposto della su menzionata sentenza del TAR esplicitando le motivazioni che hanno comportato l'esclusione della Morteo industrie S.p.a. dal predetto piano di pensionamenti anticipati; Intervenuto il concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianto e del tesoro; Decreta: La Morteo industrie S.p.a. e' esclusa dal piano di pensionamenti anticipati di cui all'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, poiche', dalla documentazione allegata alla domanda (ivi compreso il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, rilasciato il 2 agosto 1994, attestante l'oggetto sociale e le attivita' svolte dalla suddetta societa'), pervenuta in data 15 settembre 1994, intesa ad ottenere l'ammissione al predetto piano, tale societa' non risulta in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge, non potendo essere classificata ne' come impresa siderurgica volta alla realizzazione di prodotti previsti dal trattato CECA, ne' come azienda di impiantistica industriale nel settore siderurgico che abbia beneficiato del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, o che comunque abbia posseduto i requisiti necessari per beneficiarne. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 1996 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI p. Il Ministro del tesoro PINZA