UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1996 

  Modificazioni      al     regolamento     didattico     provvisorio
dell'Universita'.
(GU n.269 del 16-11-1996)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994, n. 33;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  88  alla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio
1995,  n.  167,  con  il  quale  e'  stato  modificato  l'ordinamento
didattico universitario, che ha approvato la tabella didattica XLV/2,
relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 3 luglio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 1996,
n. 213, con il quale e' stato approvato  l'ordinamento  didattico  di
alcune  scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quelle
di "medicina dello sport" e "radiodiagnostica";
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  31   luglio   1996   recante
modificazioni  all'art.  2  della  tabella  XLV/2 allegata al decreto
ministeriale dell'11 maggio 1995;
  Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
di Ateneo  formulate  dalle  autorita'  accademiche  dell'Universita'
degli studi di Udine, rispettivamente in data:
   consiglio  della facolta' di medicina e chirurgia del 18 settembre
1996;
   senato accademico del 24 settembre 1996;
   consiglio di amministrazione del 26 settembre 1996;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
del 10 ottobre 1996;
 Visto  il  decreto  ministeriale  del  23  ottobre 1996, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con  il  quale  l'Universita'
degli  studi  di  Udine  e'  stata autorizzata alla istituzione delle
seguenti scuole di specializzazione:
   medicina dello sport;
   radiodiagnostica;
                              Decreta:
  Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita'  degli  studi
di  Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298) e' modificato come segue:
  Dopo  il  capo  XVIII,  relativo alla scuola di specializzazione in
"patologia clinica", vengono inseriti i seguenti:
   Capo XIX - Scuola di specializzazione in "medicina dello sport";
   Capo XX - Scuola di specializzazione in  "radiodiagnostica",  e  i
seguenti  nuovi  articoli  con  scorrimento  della  numerazione degli
articoli successivi:
                              CAPO XIX
         Scuola di specializzazione in medicina dello sport
  Art. 206 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1.  Nella
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita'  di  Udine  e'
istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport; essa
risponde  alle  norme  generali  delle  scuole  di   specializzazione
dell'area medica.
  2.  La  scuola  ha  lo  scopo  di  formare medici specializzati nel
settore professionale della medicina dello  sport.  Tali  specialisti
sono  addestrati  per  rispondere  a tutte le richieste di competenza
medico sportiva sia riguardo alla attivita' scolastica, che a  quella
amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva.
  3.  La  scuola  rilascia il titolo di specialista in medicina dello
sport.
  4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi
di aggiornamento, ai sensi e con le modalita'  previste  dall'art.  6
della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative
della  Direttiva C.E.E. 92/98, recepite con il decreto legislativo n.
541/1992.
  Art.  207  (Organizzazione  della  scuola).  -  1.  Il   corso   di
specializzazione in medicina dello sport ha la durata di quattro anni
e non e' suscettibile di abbreviazioni. Tutti e quattro gli anni sono
finalizzati  al conseguimento degli obiettivi formativi nelle aree di
addestramento  professionalizzante  e  relativi  settori  scientifico
disciplinari.  La  sede amministrativa della scuola e' situata presso
il dipartimento di ricerche mediche e  morfologiche  dell'Universita'
degli studi di Udine, sede distaccata presso l'ospedale militare, via
Pracchiuso - 33100 Udine.
  2. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica
formale   e   seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  guidato,  da
effettuare  frequentando  le   strutture   sanitarie   della   scuola
universitaria  e/o ospedaliere convenzionate, comprese quelle gestite
dal C.O.N.I., sino a raggiungere l'orario annuo complessivo  previsto
per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario
nazionale.
  3. Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina
e  chirurgia degli studi di Udine con i suoi dipartimenti, nonche' le
strutture  ospedaliere  e  sanitarie  convenzionate  e  il   relativo
personale   universitario   appartenente   ai   settori   scientifico
disciplinari di cui alla tabella A e quello  dirigente  del  Servizio
sanitario   nazionale   delle   corrispondenti   aree   funzionali  e
discipline.
  4. Le strutture ospedaliere convenzionate  debbono  rispondere  nel
loro  insieme  a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
  5. Rispondono automaticamente a  tali  requisiti  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con  quello  proprio  della  scuola  di specializzazione. Le predette
strutture  non  universitarie  sono  individuate  con  i   protocolli
d'intesa  di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/1992.
  6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed  in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali  da  garantire,  oltre  ad una adeguata preparazione teorica, un
congruo addestramento  per  l'acquisizione  di  una  autonomia  nella
pratica  professionale,  compresi  i  tirocini nella misura stabilita
dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto  legislativo
n. 257/1991).
  7.  Fatti  salvi  i  criteri generali per la regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse  umane
e  finanziarie  ed  alle  strutture  ed  attrezzature disponibili, la
scuola e' in  grado  di  accettare  un  numero  massimo  di  iscritti
determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici
specializzandi.  Il  numero  effettivo  degli iscritti e' determinato
dalla  programmazione  nazionale,  stabilita  di  concerto   tra   il
Ministero  della  sanita'  ed  il  Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei
posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non
puo' superare quello totale previsto nello statuto.
  8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla  scuola  i  laureati
del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al
concorso  coloro  che  siano  in  possesso  di  un  titolo  di studio
conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle
competenti autorita' accademiche italiane.
  Art. 208 (Piani di studi di addestramento professionale). -  1.  Il
consiglio  della  scuola  e' tenuto a determinare l'articolazione del
corso di specializzazione  ed  il  relativo  piano  degli  studi  nei
diversi anni e nelle strutture di cui al secondo comma del precedente
articolo.  Il  consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo
di cui al secondo comma dell'art. 206 e gli  obiettivi  previsti  nel
comma  successivo  e  specificati  nelle  tabelle A e B relative agli
standards formativi specifici per  la  specializzazione  in  medicina
dello  sport,  determina  pertanto,  nel  rispetto  dei  diritti  dei
pazienti:
    a)  la  tipologia  delle  opportune  attivita'  didattiche,   ivi
comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
    b)   la   suddivisione   nei   periodi  temporali  dell'attivita'
didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e  le  forme
di tutorato.
  2.  Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel
rispetto degli obiettivi generali e di quelli  da  raggiungere  nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi settori
scientifico disciplinari riportati nella tabella A.  L'organizzazione
del  processo  di  addestramento  ivi  compresa l'attivita' svolta in
prima  persona,  minima  indispensabile  per  il  conseguimento   del
diploma,   e'   attuata  nel  rispetto  di  quanto  previsto  per  la
specializzazione in medicina dello sport nella specifica tabella B.
  3. Il  piano  dettagliato  delle  attivita'  formative  di  cui  ai
precedenti  commi  1  e  2 e' deliberato dal consiglio della scuola e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art.  209  (Programmazione  annuale  delle attivita' e verifica del
tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno  di  corso  il  consiglio
della  scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e
quelle specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel loro percorso  formativo  da  tutori  designati  annualmente  dal
consiglio della scuola.
  3.  Il  tirocinio  e'  svolto  nelle  strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate. Lo  svolgimento  dell'attivita'  di
tirocinio  e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4. Il consiglio della  scuola  potra'  autorizzare  un  periodo  di
frequenza     all'estero     in     strutture     universitarie    ed
extra-universitarie  coerenti  con  le  finalita'  della  scuola  per
periodi  complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del
periodo di frequenza  all'estero,  il  consiglio  della  scuola  puo'
riconoscere  utile,  sulla  base d'idonea documentazione, l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
  Art. 210 (Esame di diploma).  -  1.  L'esame  finale  consta  nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i
fini  della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un
anno prima dell'esame stesso  e  realizzata  sotto  la  guida  di  un
docente della scuola.
  2.  La  commissione  d'esame  per  il  conseguimento del diploma di
specializzazione e' nominata  dal  rettore  dell'Ateneo,  secondo  la
vigente normativa.
  3.  Lo  specializzando,  per  essere ammesso all'esame finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in  prima
persona,  con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati  secondo  lo  standard   nazionale
specifico riportato nella tabella B.
  Art.  211 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1. L'Universita',
su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di  specializzazione  in
medicina  dello  sport  e  del consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la  stessa  convenzione,
puo'  stabilire  protocolli  di  intesa  ai  sensi  del secondo comma
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i  fini  di  cui
all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
  2.  L'Universita',  su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di
specializzazione,  puo'  altresi'  stabilire  convenzioni  con   enti
pubblici   o   privati  con  finalita'  di  sovvenzionamento  per  lo
svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 212 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli
standards nazionali per la scuola  di  specializzazione  in  medicina
dello sport (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico
disciplinari    di   pertinenza   e   sull'attivita'   minima   dello
specializzando  per  l'ammissione  all'esame  finale),  sono   quelle
decretate  ed aggiornate al Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art.  9  della
legge   n.  341/1990,  pubblicate  sul  supplemento  ordinario  nella
Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996. Gli standards  sono
applicati a tutti gli indirizzi previsti.
  2.  La  tabella  relativa  ai  requisiti  minimi  necessari  per le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.  257/1991.
TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante
  e relativi settori scientifico-disciplinari.
Area A - Propedeutica morfologica e fisiologica.
  Obiettivo: lo specializzando  deve  acquisire  conoscenze  di  base
sulla   struttura   e   funzione   degli   apparati  direttamente  ed
indirettamente implicati nelle attivita' sportive,  sulle  principali
correlazioni  biochimiche e nutrizionali dall'eta' evolutiva a quella
adulta con le capacita' di elaborare statisticamente i dati raccolti.
  Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione
e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, E03X
Genetica medica, F19A Pediatria generale e specialistica.
Area B - Fisiopatologica e farmacologica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve   apprendere   le   principali
conoscenze  dei  meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi
con la traumatologia sportiva, nonche' le  principali  cognizioni  di
farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.
  Settori:   F04A   Patologia   generale,   E07X  Farmacologia,  F07E
Endocrinologia.
Area C - Patologica e traumatologica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  conoscere  le  patologie   di
interesse  internistico  cardiologico  e ortopedicotraumatologico che
limitano o controindicano l'attivita' fisica e sportiva. Deve inoltre
conoscere gli effetti dei  farmaci  sulle  capacita'  prestative  con
particolare riguardo agli aspetti tossicologici.
  Settori:   F07A   Medicina  interna,  F07B  Malattie  dell'apparato
respiratorio, F07C Malattie  dell'apparato  cardiaco,  F16A  Malattie
dell'apparato locomotore.
Area D - Valutativa e medico preventiva.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una
completa  valutazione  clinica  e  strumentale  dello  sportivo sia a
riposo che sotto sforzo. Egli deve inoltre  conoscere  le  principali
malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attivita' motoria in
generale  ed  ai  diversi  sport.  Deve anche apprendere le patologie
correlate all'attivita' sportiva con finalita' di prevenzione.
  Settori:  E06A  Fisiologia  umana,  F04B  Patologia  clinica,  F07A
Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F22A Igiene
generale ed applicata.
Area E - Terapeutica e riabilitativa.
  Obiettivo:  lo  specializzando deve conoscere i principali concetti
di pronto soccorso, terapia e riabilitazione  nelle  diverse  lesioni
traumatologiche   di   interesse  sportivo.  Deve  inoltre  conoscere
l'influenza  dell'attivita'  sportiva  su  patologie  preesistenti  e
l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.
  Settori:  F07A  Medicina  interna,  F08A  Chirurgia  generale, F16A
Malattie   dell'apparato   locomotore,   F16B   Medicina   fisica   e
riabilitativa, F21X Anestesiologia.
Area F - Psicologica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  conoscere  i fondamenti della
psicologia applicata allo sport ed acquisire gli  strumenti  per  una
corretta   valutazione   dei   comportamenti   psicomotori   e  delle
motivazioni alla pratica sportiva, specie in eta' evolutiva.
  Settori:  E06A  Fisiologia  umana,  M10B Psicobiologia e psicologia
fisiologica.
Area G - Organizzativa e tecnico-metodologica.
  Obiettivo: lo  specializzando  deve  acquisire  la  conoscenza  dei
concetti  fondamentali  relativamente  ai seguenti ambiti: teoria del
movimento e dello  sport;  etica  sportiva;  organizzazione  sportiva
nazionale   ed   internazionale;   regolamentazione   delle   diverse
specialita' sportive; teoria, metodologia e pratica  dell'allenamento
sportivo.
  Settori: F22A Igiene generale ed applicata.
Area H - Medico-legale e assicurativa.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  conoscere  i  principi  della
responsabilita' professionale medico  sportiva  nei  confronti  della
colpa  generica,  della  colpa  specifica, e della tutela dei diritti
dell'atleta. Deve  essere  informato  sulle  normative  della  tutela
assicurativa  per il rischio privato sportivo nonche' dei regolamenti
nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare  tutela
dell'atleta.
  Settori: F22B Medicina legale.
TABELLA B - Standard complessivo di addestramento
  professionalizzante.
  1.  Lo  specializzando,  per  essere ammesso all'esame finale, deve
aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver  condotto,  con
progressiva  assunzione  di  autonomia  professionale i seguenti atti
specialistici, in strutture  proprie  della  scuola  o  in  strutture
convenzionate, in particolare con quelle gestite dal C.O.N.I.:
    a)  aver  partecipato  alla  valutazione di almeno 300 giudizi di
idoneita', di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami
strumentali  e/o  di  laboratorio   per   problematiche   in   ambito
cardiologico, internistico, ortopedico;
    b)   aver  partecipato  alla  definizione  di  50  protocolli  di
riabilitazione post-traumatica ed aver eseguito  differenti  tipi  di
bendaggi funzionali per traumi da sport;
    c)  aver  stilato  almeno  5  protocolli di osservazione diretta,
effettuata presso centri sportivi amatoriali  ed  agonistici,  centri
riabilitativi  e  correttivi  ed  istituzioni  scolastiche,  per  una
corretta valutazione dei comportamenti del soggetto;
    d) aver seguito almeno 20 gare,  affiancando  il  medico  addetto
nella raccolta del liquido organico per l'antidoping;
    e)  aver  personalmente eseguito almeno 30 valutazioni funzionali
ergonometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici;
    d) aver partecipato alla formulazione di almeno 30  programmi  di
allenamento  in  4  discipline  sportive  (2  a  prevalente attivita'
anaerobica e 2 a prevalente attivita' aerobica).
  2. Infine, lo  specializzando  aver  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
  3.  Nel  regolamento  didattico  d'Ateneo  verranno   eventualmente
specificate  le  tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso
specifico.
                               CAPO XX
           Scuola di specializzazione in radiodiagnostica
  Art. 213 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1.  Nella
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita'  di  Udine  e'
istituita la scuola di  specializzazione  in  radiodiagnostica;  essa
risponde   alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.
  2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei  settori
professionali    delle    scienze   delle   immagini   e   radiologia
interventistica, e della neuroradiologia diagnostica  e  terapeutica.
La  scuola  ha  un  tronco  comune  di  tre  anni e si articola negli
indirizzi  di  radiologia  diagnostica  ed   interventistica   e   di
neuroradiologia diagnostica e terapeutica.
  3. La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica.
  4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi
di  aggiornamento,  ai  sensi e con le modalita' previste dall'art. 6
della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative
della direttiva C.E.E. 92/28, recepite con il decreto legislativo  n.
541/1992.
  Art.   214   (Organizzazione  della  scuola).  -  1.  Il  corso  di
specializzazione in radiodiagnostica ha la durata di 4 anni. La  sede
amministrativa  della  scuola  e'  situata  presso il dipartimento di
ricerche mediche e morfologiche dell'Universita' degli studi di Udine
- Piazzale Kolbe - 33100 Udine.
  2. Ciascun anno  di  corso  prevede  di  norma  circa  200  ore  di
didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato, da
effettuare   frequentando   le   strutture   sanitarie  della  scuola
universitaria  e/o  ospedaliere  convenzionate,  sino  a  raggiungere
l'orario  annuo  complessivo previsto per il personale medico a tempo
pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  3. Concorrono al funzionamento  della  scuola  le  strutture  della
facolta' di medicina e chirurgia ed in particolare il dipartimento di
ricerche  mediche  e  morfologiche sede amministrativa della scuola e
quelle del Servizio sanitario nazionale convenzionate (vedi allegati)
ed individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art.  6,  comma  2,
del   decreto  legislativo  n.  502/1992  ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui
alla tabella A e quello dirigente del  Servizio  sanitario  nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  4.  Le  strutture  ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel
loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art.  7  del
decreto legislativo n. 257/1991.
  5.  Rispondono  automaticamente  a  tali  requisiti gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della  scuola  di  specializzazione.  Le  predette
strutture   non  universitarie  sono  individuate  con  i  protocolli
d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto  legislativo
n. 502/1992.
  6.  La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali da garantire, oltre ad una  adeguata  preparazione  teorica,  un
congruo  addestramento  professionale  pratico, compreso il tirocinio
nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990
e decreto legislativo n. 257/1991).
  7.  Fatti  salvi  i  criteri generali per la regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse  umane
e  finanziarie  ed  alle  strutture  ed  attrezzature disponibili, la
scuola e' in  grado  di  accettare  un  numero  massimo  di  iscritti
determinato  in  8  per  ciascun  anno  di corso, per un totale di 32
specializzandi. Il numero effettivo  degli  iscritti  e'  determinato
dalla   programmazione   nazionale,  stabilita  di  concerto  tra  il
Ministero della sanita' ed  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei
posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non
puo' superare quello totale previsto nello statuto.
  8.  Sono  ammessi  al concorso di ammissione alla scuola i laureati
del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al
concorso coloro  che  siano  in  possesso  di  un  titolo  di  studio
conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle
competenti autorita' accademiche italiane.
  Art.  215 (Piani di studio di addestramento professionale). - 1. Il
consiglio della scuola e' tenuto a  determinare  l'articolazione  del
corso  di  specializzazione  ed  il  relativo  piano  degli studi nei
diversi anni e nelle strutture di cui al terzo comma  del  precedente
articolo.  Il  consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo
di cui al secondo comma dell'art. 213 e gli  obiettivi  previsti  nel
comma  successivo  e  specificati  nelle tabelle A e B, relative agli
standards   formativi   specifici   per   la   specializzazione    in
radiodiagnostica,  determina  pertanto,  nel rispetto dei diritti dei
malati:
    a)  la  tipologia  delle  opportune  attivita'  didattiche,   ivi
comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
    b)   la   suddivisione  nei  periodi  temporali  delle  attivita'
didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di
tutorato.
  2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola  nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi  settori
scientifico  disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione
del processo di addestramento  ivi  compresa  l'attivita'  svolta  in
prima   persona,  minima  indispensabile  per  il  conseguimento  del
diploma,  e'  attuata  nel  rispetto  di  quanto  previsto   per   la
specializzazione in radiodiagnostica nella specifica tabella B.
  3.  Il  piano  dettagliato  delle  attivita'  formative  di  cui ai
precedenti commi 1 e 2 e' deliberato dal  consiglio  della  scuola  e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art.  216  (Programmazione  annuale  delle attivita' e verifica del
tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno  di  corso  il  consiglio
della  scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e
quelle specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel loro percorso  formativo  da  tutori  designati  annualmente  dal
consiglio della scuola.
  3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie e in quelle
ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio
e  l'esito  positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali
sia  affidata  la  responsabilita'  didattica,  in   servizio   nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4.  Il  consiglio  della  scuola  potra'  autorizzare un periodo di
frequenza    all'estero     in     strutture     universitarie     ed
extra-universitarie  coerenti  con  le  finalita'  della  scuola  per
periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione  del
periodo  di  frequenza  all'estero,  il  consiglio  della scuola puo'
riconoscere utile, sulla base di idonea  documentazione,  l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
  Art.  217  (Esame  di  diploma).  -  1. L'esame finale consta nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i
fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno  un
anno  prima  dell'esame  stesso  e  realizzata  sotto  la guida di un
docente della scuola.
  2. La commissione d'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione  e'  nominata  dal  rettore  dell'Ateneo, secondo la
vigente normativa.
  3. Lo specializzando, per essere  ammesso  all'esame  finale,  deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato  gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,  atti
medici   specialistici  certificati  secondo  lo  standard  nazionale
specifico riportato nella tabella B.
  Art. 218 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1.  L'Universita',
su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di  specializzazione  in
radiodiagnostica  e  del  consiglio  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  quando  trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione,
puo' stabilire protocolli d'intesa ai sensi del comma 2  dell'art.  6
del  decreto  legislativo  n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16
del medesimo decreto legislativo.
  2.  L'Universita',  su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di
specializzazione,   puo'  altresi'  stabilire  convenzioni  con  enti
pubblici  o  privati  con  finalita'  di  sovvenzionamento   per   lo
svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 219 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli
standards   nazionali   per   la   scuola   di   specializzazione  in
radiodiagnostica  (sugli  obiettivi  formativi  e  relativi   settori
scientifico-disciplinari  di pertinenza e sull'attivita' minima dello
specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate  ed
aggiornate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  con  le  procedure  di cui all'art. 9 della legge n.
341/1990.  Gli  standards  sono  applicati  a  tutti  gli   indirizzi
previsti.
  2.  La  tabella  relativa  ai  requisiti  minimi  necessari  per le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante
  e relativi settori scientifico-disciplinari.
Area A - Propedeutica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  approfondire le conoscenze di
fisica  medica,  informatica,  anatomia   ed   anatomia   patologica,
biologia,  protezionistica e danni iatrogeni in radiologia ai fini di
una   adeguata   preparazione   nei   settori   della    scuola    di
specializzazione.
  Settori:  F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica
medica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana,  E10X  Biofisica,
F04A  Patologia  generale,  F06A  Anatomia  patologica,  F22A  Igiene
generale ed applicata, F22B Medicina legale, F01 Statistica medica.
Area B - Tecnologia della strumentazione, formazione,
  elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata
sia sulle strumentazioni tradizionali che  sulle  nuove  macchine  di
diagnostica  per  immagini.  Deve  inoltre  essere  al corrente delle
problematiche inerenti le immagini digitali.
  Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B  Fisica
medica, E10X Biofisica.
Area C - Tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.
  Obiettivo:  lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza
delle tecniche per l'impiego delle  strumentazioni  per  l'esame  dei
vari organi ed apparati.
  Settori:  F18X  Diagnostica per immagini e radioterapia B01B Fisica
medica,  E10X  Biofisica,  F07A  Medicina  interna,  F08A   Chirurgia
generale.
Area D - Metodologia e radiologia clinica dei vari organi
  ed apparati.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  conoscere  le  metodologie da
impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve  conoscere
i  problemi  inerenti alla clinica medica e chirurgica per un preciso
orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere  le
possibilita'  di  studio  funzionale  degli  organi  ed apparati e di
localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare,
SPET PET).
  Settori:  F18X  Diagnostica  per  immagini  e  radioterapia,   F07A
Medicina interna, F08A Chirurgia generale.
Area E - Radiologia interventistica vascolare e non vascolare.
  Obiettivo:  lo specializzando deve conoscere e deve saper praticare
esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica
dei vari organi ed apparati.
  Settori:  F18X  Diagnostica  per  immagini  e  radioterapia,   F07A
Medicina interna, F08A Chirurgia generale.
Area F - Organizzativa gestionale e forense.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  acquisire  la  conoscenza per
programmare l'attivita' di un servizio di radiologia,  organizzare  e
gestire  le  diverse  attivita';  deve  altresi' conoscere i problemi
medico-legali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche.
  Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A  Igiene
generale ed applicata, F22B Medicina legale.
Area G - Neuroradiologia (specifico indirizzo).
  Obiettivo:  lo specializzando deve avere un'approfondita conoscenza
dell'anatomia e anatomia patologica relative al settore, di tutte  le
metodiche  neuroradiologiche  diagnostiche  e  terapeutiche,  nonche'
nozioni di clinica neurologica e neurochirurgia.
  Settori:  F18X  Diagnostica  per  immagini  e  radioterapia,   F11B
Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.
TABELLA B - Standard complessivo di addestramento
   professionalizzante.
  1. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma
deve  avere frequentato le sezioni, i servizi generali e speciali del
reparto radiologico avendo  collaborato  alla  effettuazione  e  alla
refertazione degli esami come di seguito elencato:
   frequenza per mesi 2 del trattamento immagini, informatica, ecc.;
   frequenza per mesi 4 della sezione di ecografia con partecipazione
all'iter diagnostico di almeno 1.000 esami;
   frequenza  per  mesi  4 della sezione di tomografia computerizzata
con partecipazione ad almeno 750 esami;
   frequenza per mesi 5 della  sezione  di  risonanza  magnetica  con
partecipazione all'iter diagnostico di almeno 700 esami;
   frequenza  per  mesi  7  della sezione di radiologia scheletrica e
dell'apparato respiratorio con partecipazione all'iter diagnostico di
almeno 1500 esami;
   frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia gastrointestinale
e genitourinaria  (compresi  organi  addominali)  con  partecipazione
all'iter diagnostico di almeno 600 esami;
   frequenza  per mesi 4 del reparto o sezione di neuroradiologia con
partecipazione all'iter diagnostico di almeno 600 esami;
   frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia cardiovascolare e
interventistica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 400
esami;
   frequenza per mesi 2 del reparto o sezione di radiologia d'urgenza
e pronto soccorso con partecipazione all'iter diagnostico  di  almeno
500 esami;
   frequenza   per   mesi   2   della   sezione  di  Mammografia  con
partecipazione all'iter diagnostico di almeno 500 esami;
   frequenza per mesi 1 della sezione di radiologia maxillo  facciale
e  odontostomatologia  con  partecipazione  all'iter  diagnostico  di
almeno n. 300 esami;
   frequenza per 3 mesi della sezione di radiologia  pediatrica,  con
partecipazione all'iter diagnostico di almeno 300 esami.
  2. Costituiscono attivita' di perfezionamento opzionali:
   radiologia  informatica:  acquisizione  di  conoscenze  teoriche e
pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi
e  all'utilizzazione  di  apparecchiature  per  l'elaborazione  delle
immagini.  Lo  specializzando deve inoltre avere acquisito esperienza
di teleradiologia.
   Indirizzo di neuroradiologia: lo specializzando  deve  frequentare
nell'ultimo  anno  un  reparto  di  neuroradiologia  od  una  sezione
aggregata con partecipazione ad almeno 1600 esami. Tale periodo,  che
riguarda il 4 anno, dovra' essere detratto in proporzione dal periodo
di frequenza negli altri reparti radiologici.
  3. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione,
secondo   le   norme   di   buona  pratica  clinica,  di  almeno  una
sperimentazione clinica controllata.
  4.  Nel  regolamento  didattico  d'Ateneo  verranno   eventualmente
specificate  le  tipologie  dei  diversi  atti  specialistici  ed  il
relativo peso specifico.
  Art. 220 (Disposizioni comuni - Titolo di  abilitazione).  -  1.  I
laureati  in  medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria
di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione  in  medicina
dello  sport  e  radiodiagnostica possono essere iscritti alle scuole
stesse  purche'  conseguano  il  titolo di abilitazione all'esercizio
professionale entro la prima sessione utile successiva  all'effettivo
inizio  dei  corsi.  Durante  tale  periodo i predetti specializzandi
acquisiscono  conoscenze  teoriche  e  le  prime   nozioni   pratiche
nell'ambito   di   una   progressiva  assunzione  di  responsabilita'
professionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 24 ottobre 1996
                                               Il rettore: STRASSOLDO