Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Universita'.(GU n.269 del 16-11-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994, n. 33; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1995, n. 167, con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario, che ha approvato la tabella didattica XLV/2, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 1996, n. 213, con il quale e' stato approvato l'ordinamento didattico di alcune scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quelle di "medicina dello sport" e "radiodiagnostica"; Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1996 recante modificazioni all'art. 2 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale dell'11 maggio 1995; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine, rispettivamente in data: consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 18 settembre 1996; senato accademico del 24 settembre 1996; consiglio di amministrazione del 26 settembre 1996; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1996; Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 1996, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale l'Universita' degli studi di Udine e' stata autorizzata alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione: medicina dello sport; radiodiagnostica; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) e' modificato come segue: Dopo il capo XVIII, relativo alla scuola di specializzazione in "patologia clinica", vengono inseriti i seguenti: Capo XIX - Scuola di specializzazione in "medicina dello sport"; Capo XX - Scuola di specializzazione in "radiodiagnostica", e i seguenti nuovi articoli con scorrimento della numerazione degli articoli successivi: CAPO XIX Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art. 206 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Nella facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Udine e' istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport; essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specializzati nel settore professionale della medicina dello sport. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza medico sportiva sia riguardo alla attivita' scolastica, che a quella amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport. 4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva C.E.E. 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 207 (Organizzazione della scuola). - 1. Il corso di specializzazione in medicina dello sport ha la durata di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Tutti e quattro gli anni sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi formativi nelle aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari. La sede amministrativa della scuola e' situata presso il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche dell'Universita' degli studi di Udine, sede distaccata presso l'ospedale militare, via Pracchiuso - 33100 Udine. 2. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola universitaria e/o ospedaliere convenzionate, comprese quelle gestite dal C.O.N.I., sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. 3. Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina e chirurgia degli studi di Udine con i suoi dipartimenti, nonche' le strutture ospedaliere e sanitarie convenzionate e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. 4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento per l'acquisizione di una autonomia nella pratica professionale, compresi i tirocini nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 208 (Piani di studi di addestramento professionale). - 1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al secondo comma del precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al secondo comma dell'art. 206 e gli obiettivi previsti nel comma successivo e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in medicina dello sport, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei pazienti: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in medicina dello sport nella specifica tabella B. 3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 209 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4. Il consiglio della scuola potra' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 210 (Esame di diploma). - 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. 3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B. Art. 211 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in medicina dello sport e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 212 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in medicina dello sport (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono quelle decretate ed aggiornate al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990, pubblicate sul supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. 2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. Area A - Propedeutica morfologica e fisiologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base sulla struttura e funzione degli apparati direttamente ed indirettamente implicati nelle attivita' sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dall'eta' evolutiva a quella adulta con le capacita' di elaborare statisticamente i dati raccolti. Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, E03X Genetica medica, F19A Pediatria generale e specialistica. Area B - Fisiopatologica e farmacologica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva, nonche' le principali cognizioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva. Settori: F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, F07E Endocrinologia. Area C - Patologica e traumatologica. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico cardiologico e ortopedicotraumatologico che limitano o controindicano l'attivita' fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacita' prestative con particolare riguardo agli aspetti tossicologici. Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F16A Malattie dell'apparato locomotore. Area D - Valutativa e medico preventiva. Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo. Egli deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attivita' motoria in generale ed ai diversi sport. Deve anche apprendere le patologie correlate all'attivita' sportiva con finalita' di prevenzione. Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F22A Igiene generale ed applicata. Area E - Terapeutica e riabilitativa. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse sportivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attivita' sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici. Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F21X Anestesiologia. Area F - Psicologica. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in eta' evolutiva. Settori: E06A Fisiologia umana, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica. Area G - Organizzativa e tecnico-metodologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; etica sportiva; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale; regolamentazione delle diverse specialita' sportive; teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo. Settori: F22A Igiene generale ed applicata. Area H - Medico-legale e assicurativa. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilita' professionale medico sportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica, e della tutela dei diritti dell'atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonche' dei regolamenti nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta. Settori: F22B Medicina legale. TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. 1. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale i seguenti atti specialistici, in strutture proprie della scuola o in strutture convenzionate, in particolare con quelle gestite dal C.O.N.I.: a) aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneita', di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico, ortopedico; b) aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di riabilitazione post-traumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per traumi da sport; c) aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni scolastiche, per una corretta valutazione dei comportamenti del soggetto; d) aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'antidoping; e) aver personalmente eseguito almeno 30 valutazioni funzionali ergonometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici; d) aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento in 4 discipline sportive (2 a prevalente attivita' anaerobica e 2 a prevalente attivita' aerobica). 2. Infine, lo specializzando aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. 3. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. CAPO XX Scuola di specializzazione in radiodiagnostica Art. 213 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Nella facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Udine e' istituita la scuola di specializzazione in radiodiagnostica; essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori professionali delle scienze delle immagini e radiologia interventistica, e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica. La scuola ha un tronco comune di tre anni e si articola negli indirizzi di radiologia diagnostica ed interventistica e di neuroradiologia diagnostica e terapeutica. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica. 4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva C.E.E. 92/28, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 214 (Organizzazione della scuola). - 1. Il corso di specializzazione in radiodiagnostica ha la durata di 4 anni. La sede amministrativa della scuola e' situata presso il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche dell'Universita' degli studi di Udine - Piazzale Kolbe - 33100 Udine. 2. Ciascun anno di corso prevede di norma circa 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola universitaria e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. 3. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia ed in particolare il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche sede amministrativa della scuola e quelle del Servizio sanitario nazionale convenzionate (vedi allegati) ed individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. 4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 8 per ciascun anno di corso, per un totale di 32 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 215 (Piani di studio di addestramento professionale). - 1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al terzo comma del precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al secondo comma dell'art. 213 e gli obiettivi previsti nel comma successivo e specificati nelle tabelle A e B, relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in radiodiagnostica, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in radiodiagnostica nella specifica tabella B. 3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 216 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4. Il consiglio della scuola potra' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 217 (Esame di diploma). - 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. 3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B. Art. 218 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in radiodiagnostica e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli d'intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 219 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in radiodiagnostica (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. 2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. Area A - Propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze di fisica medica, informatica, anatomia ed anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni iatrogeni in radiologia ai fini di una adeguata preparazione nei settori della scuola di specializzazione. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica medica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F01 Statistica medica. Area B - Tecnologia della strumentazione, formazione, elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini. Deve inoltre essere al corrente delle problematiche inerenti le immagini digitali. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica medica, E10X Biofisica. Area C - Tecniche di radiologia e diagnostica per immagini. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza delle tecniche per l'impiego delle strumentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia B01B Fisica medica, E10X Biofisica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale. Area D - Metodologia e radiologia clinica dei vari organi ed apparati. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie da impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla clinica medica e chirurgica per un preciso orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere le possibilita' di studio funzionale degli organi ed apparati e di localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare, SPET PET). Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale. Area E - Radiologia interventistica vascolare e non vascolare. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere e deve saper praticare esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale. Area F - Organizzativa gestionale e forense. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza per programmare l'attivita' di un servizio di radiologia, organizzare e gestire le diverse attivita'; deve altresi' conoscere i problemi medico-legali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale. Area G - Neuroradiologia (specifico indirizzo). Obiettivo: lo specializzando deve avere un'approfondita conoscenza dell'anatomia e anatomia patologica relative al settore, di tutte le metodiche neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche, nonche' nozioni di clinica neurologica e neurochirurgia. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia. TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. 1. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere frequentato le sezioni, i servizi generali e speciali del reparto radiologico avendo collaborato alla effettuazione e alla refertazione degli esami come di seguito elencato: frequenza per mesi 2 del trattamento immagini, informatica, ecc.; frequenza per mesi 4 della sezione di ecografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 1.000 esami; frequenza per mesi 4 della sezione di tomografia computerizzata con partecipazione ad almeno 750 esami; frequenza per mesi 5 della sezione di risonanza magnetica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 700 esami; frequenza per mesi 7 della sezione di radiologia scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 1500 esami; frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia gastrointestinale e genitourinaria (compresi organi addominali) con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 600 esami; frequenza per mesi 4 del reparto o sezione di neuroradiologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 600 esami; frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia cardiovascolare e interventistica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 400 esami; frequenza per mesi 2 del reparto o sezione di radiologia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 500 esami; frequenza per mesi 2 della sezione di Mammografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 500 esami; frequenza per mesi 1 della sezione di radiologia maxillo facciale e odontostomatologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami; frequenza per 3 mesi della sezione di radiologia pediatrica, con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 300 esami. 2. Costituiscono attivita' di perfezionamento opzionali: radiologia informatica: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi e all'utilizzazione di apparecchiature per l'elaborazione delle immagini. Lo specializzando deve inoltre avere acquisito esperienza di teleradiologia. Indirizzo di neuroradiologia: lo specializzando deve frequentare nell'ultimo anno un reparto di neuroradiologia od una sezione aggregata con partecipazione ad almeno 1600 esami. Tale periodo, che riguarda il 4 anno, dovra' essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza negli altri reparti radiologici. 3. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata. 4. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico. Art. 220 (Disposizioni comuni - Titolo di abilitazione). - 1. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina dello sport e radiodiagnostica possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 24 ottobre 1996 Il rettore: STRASSOLDO