Integrazione al decreto dirigenziale 5 agosto 1996 contenente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e "Chianti classico".(GU n.269 del 16-11-1996)
IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra; Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1996 concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e "Chianti classico"; Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere che per la vendemmia 1996 le rese massime di uve per ettaro ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti", "Chianti" con riferimento alle sottozone "Colli Aretini", "Colli Fiorentini", "Colli Senesi", "Colline Pisane", "Montalbano", "Rufina" e "Chianti" con la qualificazione "superiore" siano quelle stabilite dal citato decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 e non quelle previste dal decreto dirigenziale 5 agosto 1996; Considerato che, giusta quanto rappresentato dagli interessati nelle citate domande, il decreto dirigenziale 5 agosto 1996 e' stato pubblicato in avanzata fase del periodo vendemmiale, per cui i produttori non ne avevano potuto applicare le norme durante le operazioni di vendemmia; Considerato che, in conseguenza delle tecniche di coltivazione conformi a quanto stabilito al riguardo dal citato decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, i produttori hanno ottenuto delle rese di uva per ettaro in aderenza al disciplinare di produzione approvato con il detto decreto presidenziale che stabiliva rese superiori a quelle previste dal disciplinare approvato con il citato decreto dirigenziale 5 agosto 1996; Considerato che i quantitativi di uve vendemmiate destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" sopra citati sono stati pertanto ottenuti nel rispetto di specifiche norme che dovevano essere applicate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni; Considerato altresi' le uve ottenute dalla vendemmia 1996 nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 avevano acquisito il diritto all'uso della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" o "Chianti" con i riferimenti alle sottozone o "Chianti" superiore; Considerato che le modificazioni apportate con il decreto dirigenziale 5 agosto 1996 al disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" non modificano la denominazione suddetta e che quindi le uve prodotte oltre i limiti previsti dal decreto dirigenziale 5 agosto 1996 ma entro i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 non hanno perso il diritto alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" sopra elencati; Tenuto conto che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi in data 14-15 ottobre 1996, ritenendo fondate le motivazioni addotte dagli interessati, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle domande sopra indicate; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione di apposita disposizione che accolga il parere del citato Comitato, ma che, tenuto conto della situazione determinatasi solo con riguardo alla vendemmia 1996, limiti comunque solo a tale vendemmia la validita' della deroga concernente le rese per ettaro di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" nelle tipologie sopra specificate; Considerato che la deroga di cui sopra non comporta modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" approvato con il citato decreto dirigenziale 5 agosto 1996, bensi' comporta una integrazione all'art. 2 del decreto dirigenziale stesso e che quindi non e' richiesta la preventiva pubblicazione del parere del Comitato espresso in data 14-15 ottobre 1996, parere peraltro citato nelle premesse del presente decreto; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1993, n. 348, concernente le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le modifiche e le integrazioni ai decreti ed ai disciplinari di produzione devono essere apportate con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: All'art. 2 del decreto dirigenziale 5 agosto 1996 contenente "Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e "Chianti classico" e' aggiunto il seguente comma che si colloca in successione al comma 2: "Art. 2, comma 3. - I viticoltori che limitatamente alla vendemmia 1996 hanno ottenuto nei vigneti gia' iscritti all'albo del 'Chianti' uve, da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita 'Chianti', 'Chianti' con riferimento alle sottozone 'Colli Aretini', 'Colli Fiorentini', 'Colli Senesi', 'Colline Pisane', 'Montalbano', 'Rufina' e 'Chianti' con la qualificazione 'superiore', nei limiti massimi di produzione di uve per ettaro previsti per le tipologie sopra citate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, possono destinare detti quantitativi di uve alla produzione dei vini 'Chianti' nelle tipologie sopra indicate". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 1996 Il dirigente: ADINOLFI