Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.273 del 21-11-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, supplemento ordinario n. 88, recante "modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico"; Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, e successive modificazioni, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento e' in fase di approvazione; Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996, relativo all'"approvazione del piano di sviluppo dell'universita' per il triennio 1994/96"; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Universita' degli studi di Sassari relative all'istituzione della scuola di specializzazione in "chirurgia toracica"; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1996; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1996, con il quale si autorizza l'istituzione della scuola di specializzazione in "chirurgia toracica"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Sassari; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: all'elenco delle scuole di specializzazione e' aggiunta la scuola di specializzazione in "chirurgia toracica", con il seguente statuto: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA TORACICA Art. 1. - E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica. La scuola di specializzazione in chirurgia toracica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia toracica. Art. 3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica. Art. 4. - Il corso ha la durata di 5 anni. Art. 5. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6. - L'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' e' sede amministrativa della scuola di specializzazione in chirurgia toracica. Art. 7. - In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi. Art. 8. - Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. L'ordinamento didattico della scuola e' articolato secondo le seguenti tabelle: Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, F0IX statistica medica, F04A patologia generale, F06A anatomia patologica, F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica. B - Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica. Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F08A chirurgia generale, F07B malattie apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X chirurgia cardiaca, F08D chirurgia toracica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia. C - Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche. Settori: F06A anatomia patologica, F08D chirurgia toracica, F08A chirurgia generale. D - Area di chirurgia toracica. Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni. Settore: F08D chirurgia toracica, F08A chirurgia generale. E - Area di anestesiologia e valutazione critica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F08C cardiochirurgia, F08D chirurgia toracica, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia, F22B medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e chirurgia cardiovascolare per almeno una annualita'; dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: procedure diagnostiche endoscopiche in almeno 100 casi; almeno 150 interventi di alta e media chirurgia toracica, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almento il 40% condotti come primo operatore. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente decreto rettorale verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 28 ottobre 1996 Il rettore: PALMIERI