Istituzione dell'albo delle Sim e delle imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. (Deliberazione n. 10296).(GU n.271 del 19-11-1996)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto l'art. 9 del richiamato decreto legislativo numero 415/1996, in base al quale la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie; Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 415/1996, in base al quale la Consob iscrive le imprese di investimento comunitarie in un apposito elenco allegato all'albo; Visto l'art. 60, comma 4, del citato decreto legislativo n. 415/1996, in base al quale le societa' fiduciarie, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 415/1996 sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 9 del citato decreto legislativo n. 415/1996; Delibera: E' istituito l'albo prescritto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie, con una sezione speciale per le societa' fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 415/1996 e un apposito elenco allegato per le imprese di investimento comunitarie. Nell'albo, per ciascuna Sim iscritta sono indicati: il numero d'ordine di iscrizione; la denominazione sociale; la sede legale; la direzione generale; gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, con l'indicazione dei servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 415/1996, autorizzati. Nella sezione imprese extracomunitarie, per ciascuna impresa di investimento extracomunitaria iscritta sono indicati: il numero d'ordine di iscrizione; la denominazione sociale; la sede legale; la direzione generale; gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi di investimento e dei servizi accessori, di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 415/1996, con l'indicazione dei servizi di investimento autorizzati; le eventuali succursali nel territorio della Repubblica. Nella sezione speciale, per ciascuna societa' di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996 iscritta sono indicati: il numero d'ordine di iscrizione; la denominazione sociale; la sede legale; la direzione generale; gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria. Nell'elenco allegato, per ciascuna impresa di investimento comunitaria iscritta sono indicati: il numero d'ordine di iscrizione all'albo; la denominazione sociale; la sede legale; la direzione generale; i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa puo' svolgere nel territorio della Repubblica; gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'art. 14, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 415/1996, con l'indicazione dei servizi autorizzati; le eventuali succursali nel territorio della Repubblica. Entro il 31 marzo di ogni anno la Consob pubblica l'albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente in una edizione speciale del Bollettino. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob. Roma, 4 novembre 1996 Il presidente: BERLANDA