MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 novembre 1996 

 Assegnazione di frequenze per radiocomandi dilettantistici.
(GU n.274 del 22-11-1996)

                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in particolare
l'art. 334;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  luglio 1977, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del  20  agosto  1977,  contenente   la
disciplina  delle  frequenze  riservate  agli apparati radioelettrici
ricetrasmittenti di debole potenza;
  Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che  modifica  gli  articoli
398  e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione
ed alla eliminazione dei  disturbi  alle  radiotrasmissioni  ed  alle
radioricezioni;
  Visto  il regolamento delle radiocomunicazioni (Ginevra 1979), reso
esecutivo in Italia con decreto del Presidente  della  Repubblica  27
luglio 1981, n. 740;
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1982,  contenente  disposizioni
per  la  prevenzione  e  l'eliminazione  dei  disturbi  provocati  da
apparati radioelettrici di debole potenza;
  Visto il decreto  ministeriale  31  gennaio  1983,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio
1983,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  piano  nazionale  di
ripartizione delle frequenze;
  Considerata  l'opportunita'  di  riservare  altre frequenze per gli
scopi di cui al punto 5 del comma primo dell'art. 334 del sopracitato
testo unico, in aggiunta a quelle gia' riservate  a  tale  scopo  dal
decreto ministeriale 15 luglio 1977 sopraindicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  punto  1  della  sezione  1,  parte III, dell'allegato 1 al
decreto ministeriale  15  luglio  1977,  citato  nelle  premesse,  e'
sostituito dal seguente:
  "La frequenza della portante deve essere scelta tra le seguenti:
  a) banda dei 27 MHz:
    26,995 MHz
    27,045 MHz
    27,095 MHz
    27,145 MHz
    27,195 MHz
    27,235 MHz
    27,275 MHz
  b) banda dei 40 MHz:
    40,665 MHz
    40,675 MHz
    40,685 MHz
    40,695 MHz
    40,715 MHz
    40,725 MHz
    40,735 MHz
    40,765 MHz
    40,775 MHz
    40,785 MHz
    40,815 MHz
    40,825 MHz
    40,835 MHz
    40,865 MHz
    40,875 MHz
  c) banda dei 70 MHz:
    72,080 MHz
    72,240 MHz".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 novembre 1996
                                               Il Ministro: MACCANICO