MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.277 del 26-11-1996)

   Con   decreto  ministeriale  n.  21475  del  15  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 18  settembre  1995  al  31  dicembre
1995,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,   n.   726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura prevista dall'art.   6,  comma  3  del  decreto-legge  2
agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Istituto  cooperativo  vigilanza,  con sede in Rotondella (Matera), e
unita' di Rotondella (Matera), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25,80  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
50 unita', su un organico complessivo di 50 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto cooperativo vigilanza,  a
corrispondere  il  particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6
del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari  posti
al  comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21476  del  15  ottobre  1996   e'
autorizzata,  limitatamente  al  periodo  dal  4 settembre 1995 al 31
dicembre 1995, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,  n.
863,  nella  misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2
agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro),  e  unita'  di
Lamezia  Terme  e  Catanzaro,  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  39  ore  settimanali  a  30,80 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
44  unita',  addette  al  settore vendite al dettaglio su un organico
complessivo di 52 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del  decreto-legge
2  agosto  1996, n. 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21477  del  15  ottobre  1996   e'
autorizzata,  limitatamente  al  periodo  dal  23  agosto  1995 al 31
dicembre 1995, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,  n.
863,  nella  misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2
agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro),  e  unita'  di
Lamezia  Terme  (Catanzaro),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  31,60 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8
unita', addetti  al  settore  vendite  all'ingrosso  su  un  organico
complessivo di 52 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il
particolare  beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge
2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti al  comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte  dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21478  del  15  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge  2  agosto  1996,  n.
404,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Metronotte
d'Italia, con  sede  in  Palermo,  e  unita'  di  Trapani  e  Marsala
(Trapani),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
52 unita', su un organico complessivo di 67 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Metronotte   d'Italia,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4,  art.  6
del  decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti
al comma stesso, tenuto conto dei criteri  di  priorita'  individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21479  del  15  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  La Ronda, con sede in Potenza, e unita' di
Matera, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 24 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 20 unita', su un organico complessivo di
153 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  La  Ronda,  a  corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21480  del  15  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge  2  agosto  1996,  n.
404,  in  favore dei lavoratori dipendenti dell'Istituto di vigilanza
citta' di Triggiano di Palumbo G., con sede in  Triggiano  (Bari),  e
unita'  di  Triggiano  (Bari),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 5  mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,20 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
26 unita', su un organico complessivo di 30 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dall'Istituto dei vigilanza citta' di Triggiano
di Palumbo G., a corrispondere il particolare beneficio previsto  dal
comma  4,  art. 6 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti
finanziari posti  al  comma  stesso,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  21481  del  15  ottobre   1996   e'
autorizzata,  per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 31 luglio 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  ARL  - Istituto cooperativo vigilanza, con sede in
Rotondella (Matera), e unita' di Rotondella (Matera), per i quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 10
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a 30,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 44 unita', su un organico complessivo di
44 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla ARL - Istituto cooperativo  vigilanza,  a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21482  del  15  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  La Ronda, con sede in Potenza, e unita' di
area di Potenza, per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  18  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28,40 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
130 unita', su un organico complessivo di 153 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  La  Ronda,  a  corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21483  del  15  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  ditta  La Ronda di Pier Luigi Petrone, con sede in
Potenza, aree di Baragiano (Potenza), Lagonegro  (Potenza),  Potenza,
Senise  (Potenza),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  18  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24,80 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
239 unita', su un organico complessivo di 374 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla ditta La Ronda di Pier Luigi Petrone, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 21491 del 17 ottobre 1996 e'  disposta
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen,
con sede in Roma, e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40 ore a 33 ore medie settimanali per 50
unita' su un organico complessivo di 50 unita', per il periodo dal  1
settembre 1995 al 31 dicembre 1995.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21492  del  17  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 9 novembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista  dall'art.  6,  comma  3   del
decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c.a.r.l.  Unione  farmacisti  Soc.  coop.  a  r.l.
Unifarma,  con  sede  in  Teramo,  e unita' di Teramo, per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che stabilisce, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali  a  20,
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 44 unita', su un organico complessivo di 62 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 21188 del 26 luglio 1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione farmacisti Soc. coop.
a r.l. Unifarma, a corrispondere il  particolare  beneficio  previsto
dal  comma  4,  art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei
limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21493  del  17  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre  1996,
n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.C.D. Casa di cura
G.B.  Morgagni, con sede in Catania, e unita' di Catania, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
12  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 36 ore
settimanali a 24 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 47 unita', su un organico complessivo di
156 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  C.C.D.  Casa  di Cura G.B. Morgagni, a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.  6,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti
dal  comma  stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.  24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21494  del  17  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per  il  periodo dal 1 aprile 1996 al 31 marzo 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre  1996,
n.  510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.E.G.E.S.,
con sede in Paganica (L'Aquila), e unita' di Paganica (L'Aquila), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  20  unita',  su un organico
complessivo di 23 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  T.E.G.E.S.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte  dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21495  del  17  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 30 giugno  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura  di
S.  Giustino,  con  sede  in  S.   Giustino (Perugia), e unita' di S.
Giustino (Perugia), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
94 unita', su un organico complessivo di 96 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Manifattura  di  S.  Giustino,  a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti
dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di  priorita'  individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.  24.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21496  del  17  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 aprile  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista  dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Mabro,  con
sede  in  Grosseto, e unita' di Orvieto (Terni), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  24  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 118 unita',  su  un  organico  complessivo  di  121
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Mabro,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21497  del  17  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n.
404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  C.O.E.F.,  con
sede  in  Empoli (Firenze), e unita' di Empoli (Firenze), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
24  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 32 unita', su un organico complessivo di
34 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  C.O.E.F.,  a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte  dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21498  del  17  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dall'8 aprile 1996 al 7 aprile  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n.
404,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroboy, con
sede in Silvi Marina (Teramo), e unita' di Silvi Marina (Teramo), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  19  unita',  su un organico
complessivo di 23 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Euroboy,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
2  agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21499  del  17  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per  il periodo dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre  1996,
n.  510,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Nuova
Valriso, con  sede  in  Uta  (Cagliari),  e  unita'  di  Uta  -  Zona
industriale  Macchiareddu  (Cagliari), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 31
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a 67 unita', su un organico complessivo di 91 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valriso, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21500  del  17  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 18 febbraio 1994 al 17 febbraio 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti   dalla   S.r.l.   Motor  sud,  con  sede  in  Mercogliano
(Avellino), e unita' di Mercogliano (Avellino), per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 23 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a 9 unita', su un organico complessivo di 16 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Motor  sud,  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21501  del  17  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Cisi Aid, con sede in  Milano,  e  unita'  di
Milano, Bologna, Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  31  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
30 unita', su un organico complessivo di 40 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Cisi  Aid,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21502  del  17  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 31  dicembre  1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. impresa ing. Sparaco Spartaco,  con  sede  in
Roma,  e  unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  31,50 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 27 unita', su un organico complessivo di n. 144 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. impresa ing. Sparaco Spartaco, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21503  del  17  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. I.W.R. Italwagen, con sede in Roma, e unita'
di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  22  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 84 unita', su un
organico complessivo di n. 88 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.W.R. Italwagen, a  corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21504  del  17  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per  il periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti   interessati  addetti  alla  unita'  di  mensa  aziendale
sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate  di  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   cassa   integrazione   guadagni   ordinaria  o
straordinaria, presso la societa'  appaltante  anch'essa  di  seguito
indicata S.r.l. Resthotel international unita' mensa c/o Enichem, con
sede  in Segrate (Milano), e unita' di mensa c/o Enichem di Brindisi,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n. 19 unita', su un organico
complessivo di n. 21 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Resthotel  international  unita'
mensa  c/o  Enichem,  a corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21505  del  17  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per  il periodo dal 3 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Mabro,  con  sede in Grosseto, e unita' di
Orvieto (Terni), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 112 unita', su un organico complessivo di n. 128 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Mabro,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1996, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21506  del  17  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per  il  periodo dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. T.E.G.E.S., con sede in Paganica (L'Aquila),
e unita' di Paganica (L'Aquila), per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  12  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 20 unita', su un organico complessivo di n. 24 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  T.E.G.E.S.,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21507  del  17  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 1995 al 12  settembre  1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Sidermeccanica,  con  sede  in   Torrecuso
(Benevento),  e unita' di Torrecuso (Benevento), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 22 unita', su un organico complessivo di  n.  26
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21508  del  17  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 luglio 1996, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Cementerie Aldo Barbetti, con sede in  Gubbio
(Perugia),  e  unita'  di  Bibbiena  (Arezzo),  per  i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  24  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 13 unita', su un organico complessivo di n.  167
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cementerie  Aldo  Barbetti,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21509  del  17  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per il periodo dal 1 giugno 1995 al 2 dicembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Bendi  costruzioni,  con sede in Forli', e
unita' di Forli', per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 4 unita', su un organico complessivo di n. 17 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendi costruzioni, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21510  del  17  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti   dalla   ARL  -  Consorzio  agrario  interprovinciale  di
Campobasso e Isernia, con sede in Campobasso, e unita' di  Campobasso
e   Isernia,   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  21  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  39  ore  settimanali  a  31  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 68 unita', su un organico complessivo di n. 71 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla ARL - Consorzio agrario inteprovinciale
di Campobasso e  Isernia,  a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti  dai  comma  2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21511  del  17  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31  dicembre  1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. B. Rinaldi & C., con sede in Roma,  e  unita'
di  Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  27,50  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unita',  su
un organico complessivo di n. 31 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B. Rinaldi & C., a corrispondere i
particolari  benefici  previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21512  del  17  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31  dicembre  1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a.  Stanhome,  con  sede  in  Roma,  e  filiali
nazionali,   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 51 unita', su un organico complessivo di n. 677 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Stanhome,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21513  del  17  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 30 settembre 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Portabagagli, con sede in Palermo,
e  unita'  di Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  15  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  38  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n.  144  unita' di cui 19 part-time da 21 a 17 ore medie settimanali,
su un organico complessivo di n. 144 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Coop.  Portabagagli,  a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai comma 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21514  del  17  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4  febbraio  1997,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Bertello, con  sede  in  Borgo  San  Dalmazzo
(Cuneo), e unita' di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari a n. 15 unita', su un organico complessivo di n. 176
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Bertello,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera c, del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale n. 21543 del 17 ottobre 1996 e' annullato
il  decreto  ministeriale  1  giugno  1996,  solo  per quanto attiene
all'autorizzazione   alla   corresponsione   del    trattamento    di
integrazione  salariale  per  il  periodo  dal  1  gennaio 1996 al 31
ottobre 1996, adottato in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l. Istituto Metronotte, con sede in Livorno ed unita' di Livorno,
Cecina (Livorno) e Portoferraio (Livorno).
   Con   decreto  ministeriale  n.  21548  del  22  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dall'8 aprile 1996 al 7 aprile  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3, del decreto-legge 2 agosto 1996, n.
404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Golden Car, con
sede in Silvi Marina (Teramo), e unita' di Silvi Marina (Teramo), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 6 unita', su un organico
complessivo di n. 20 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Golden  Car,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
2  agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21549  del  22  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per  il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Sv.E.Ur., con
sede  in  Roma,  e  unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 16 unita', su un organico complessivo di n. 29 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  I.Sv.E.Ur., a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21550  del  22  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per il periodo dal 29 aprile 1996 al 28 aprile 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
510,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture
F.lli  Gamba,  con sede in Pesaro, e unita' di Pesaro, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 22 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo
di n. 36 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.  Manifatture  F.lli  Gamba,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.  6,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti
dal  comma  stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21551  del  22  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per il periodo dal 17 aprile 1995 al 16 aprile 1996, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Gilardoni, con sede in Milano, e unita' di
Motta S. Anastasia (Catania), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 14 unita', su un organico complessivo di n. 323 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Gilardoni,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.